Con il presente volume l'autore propone un viaggio attraverso il concorso di persone nel reato scandito dai fondamentali istituti giuspenalistici: realizzazione del fatto tipico, contributo obiettivamente rilevante e colpevolezza (dolo, colpa, responsabilità oggettiva). Particolare analisi caratterizza la lettura del principio della personalità della responsabilità penale, opportunamente adattato anche agli ambiti del c.d. concorso anomalo, della cooperazione,... (continua)
La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto (1) il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (2).
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati (3).
(1) L'ipotesi disciplinata dall'art. 83 è quella della c.d. aberratio delicti che si realizza allorché nel corso dell'esecuzione di un reato si realizza un evento diverso da quello voluto: ad esempio Tizio spara verso Caio per ucciderlo, ma mancandolo provoca un incendio. In tal caso, quindi, si agisce per commettere un reato ma se ne realizza uno diverso. In ciò l'aberratio delicti si distingue dall'aberratio ictus [v. 82]. In tale ultimo caso, infatti, il reato voluto dall'agente resta immutato nel suo titolo ma lede un soggetto passivo diverso: es. Tizio spara per uccidere Caio, ma per errore nell'esecuzione uccide Sempronio.
(2) L'agente dell'evento diverso non voluto (né previsto come probabile) non può risponderne a titolo di dolo. La legge pertanto prevede che egli ne risponda «a titolo di colpa».
Secondo parte della dottrina per attribuire la responsabilità del reato sarà necessario dimostrare la sussistenza di una colpa generica secondo i criteri di cui all'art. 43. Secondo altri il reato si configura indipendentemente dalla sussistenza concreta di una colpa, per mera responsabilità oggettiva [v. 42 3] purché sussista il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Secondo l'orientamento prevalente, invece, nel caso dell'art. 83 si verserebbe in un'ipotesi di colpa specifica ricorrente tutte le volte in cui l'evento si verifica in conseguenza della violazione di una norma giuridica: la norma violata in tal caso è la legge penale che l'agente voleva infrangere mirando a compiere il reato doloso non realizzatosi.
L'ulteriore conseguenza dell'adesione a tale interpretazione è nel fatto di poter individuare nell'aberratio delicti plurioffensiva un'ipotesi di concorso di reati (tra quelli voluti e quelli per errore commessi).
(3) Il secondo comma disciplina la c.d. aberratio delicti plurioffensiva che si realizza quando viene consumato oltre al reato diverso anche quello voluto: ad esempio Tizio sparando verso Caio lo ferisce e provoca un incendio. In tal caso l'agente risponde a titolo di dolo dell'evento voluto (nell'esempio tentato omicidio) ed a titolo di colpa per l'evento o gli eventi non voluti (nell'esempio per il reato di incendio).
Per l'applicazione della pena si farà applicazione delle norme sul concorso dei reati (v. Libro I, Titolo III, Capo III).
La distinzione tra aberratio ictus ed aberratio delicti, come visto, risiede nel fatto che nel primo caso vi è uguaglianza tra evento voluto ed evento non voluto in danno di persona diversa, che per errore si realizza; nel secondo caso, invece, per errore di esecuzione viene realizzato un reato diverso per titolo (es.: invece dell'omicidio, l'incendio).
È da precisare, però, che egualmente si fa luogo all'applicazione della disciplina dell'art. 82 (aberratio ictus) quando pur essendo diverso il titolo del reato non voluto realizzatosi, rispetto a quello voluto, è però offeso lo stesso bene giuridico: ad esempio ricorre l'ipotesi di cui all'art. 82 se, volendosi uccidere Tizio, per errore si ferisce Caio. In tal caso pur essendo diversi i titoli di reato, omicidio (quello voluto), lesioni (quello non voluto ma realizzatosi), identici sono i beni giuridici della vita e dell'integrità fisica tutelati dalle due norme.