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Articolo 75 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

Dispositivo dell'art. 75 Codice Penale

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero(1).

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Note

(1) Differentemente da quanto accade per il cumulo di pene detentive, per le quali è previsto il limite invalicabile dei 30 anni di pena (v. 78, comma 2), in questo caso è possibile che, in virtù del cumulo, venga applicata una pena superiore al limite massimo previsto per le singole specie di pena pecuniaria.

Spiegazione dell'art. 75 Codice Penale

La norma in esame stabilisce l'applicazione, nel caso in cui per i reati in concorso il giudice condanni solo a pene pecuniarie e queste siano di specie diversa, di un mero cumulo materiale non temperato.

Per tali motivi, le pene pecuniarie di specie diversa (multa e ammenda), vanno applicate tutte distintamente e per intero.

Agli effetti della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive e viceversa (art. 135 e 136), che ha luogo ad esempio quando il condannato sia rimasto insolvente e pertanto vi sia da scontare una pena detentiva convertita, si deve comunque tener conto di quanto già pagato e, dunque, la pena detentiva (ragguagliata proporzionalmente a norma dell'art. 135), subirà una diminuzione di entità.

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