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Articolo 74 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

Dispositivo dell'art. 74 Codice Penale

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero(1).

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

Note

(1) L'applicazione del principio del cumulo materiale è temperato, però, dal disposto del comma 2 dell'articolo 78 che prevede il limite invalicabile dei 30 anni di pena detentiva. Sicché se per la pluralità dei reati sono irrogate pene temporanee detentive di specie diversa che superano nella loro somma 30 anni, in applicazione del cumulo la pena da espiare sarà di 30 anni.

Ratio Legis

Ratio della norma è quella di sancire l'applicazione di un cumulo materiale non temperato nel caso in cui per i reati in concorso siano previste pene detentive di specie diversa.

Spiegazione dell'art. 74 Codice Penale

Nel caso in cui via un concorso di reati (v. art. 71, e per essi siano previste pene detentive di specie diversa (sono di specie diversa tra loro la reclusione e l'arresto), la norma in oggetto dispone che esse vadano applicate entrambe distintamente e per intero.

Ciò significa che qui non opera né il regime del cumulo materiale temperato, né il regime del cumulo giuridico, ma un cumulo materiale vero e proprio, nel senso che prima dovrà essere scontata la pena della reclusione prevista, e poi, successivamente, la pena dell'arresto.

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