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Articolo 34 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decadenza dalla responsabilitą genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

Dispositivo dell'art. 34 Codice Penale

(1)La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale(2).

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione(3) dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile(4).

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [19 n. 6].

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori(5).

Note

(1) L'articolo in esame ha assunto l'attuale configurazione per opera della modifica avvenuta attraverso l'art. 122, legge 24 novembre 1981, n. 689. Si ricordi poi che il riferimento, sia nella rubrica dell'articolo che nel dispositivo, alla potestà dei genitori è stato sostituito con l'espressione "responsabilità genitoriale", nell'ambito della riforma del diritto di famiglia. ex articolo 93 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n.154.
(2) Con il termine decadenza si indica un provvedimento duraturo, teso a perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
(3) Con il termine sospensione si indica un provvedimento provvisorio che viene meno quando è decorso il termine previsto ex lege o qualora vengano meno quei presupposti che vi hanno dato luogo. La sospensione è discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai 5 anni; è automatica se c'è stato abuso della responsabilità genitoriale.
(4) La perdita della responsabilità genitoriale è conseguenza della condanna all'ergastolo, nonché della condanna per delitti contro moralità pubblica e buon costume, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante, per incesto e per soppressione, alterazione o occultamento di stato.
(5) Il comma in esame è stato aggiunto successivamente dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Ratio Legis

La norma trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutelare il minore da eventuali comportamenti pericolosi posti in essere da uno o entrambi i genitori, al fine di assicurarne la crescita adeguata senza pericoli di compromissione della sua salute psicofisica.

Spiegazione dell'art. 34 Codice Penale

La decadenza dalla responsabilità genitoriale consegue automaticamente alla sentenza di condanna per uno dei reati per i quali risulta espressamente prevista dalla legge, oltre che alla condanna all'ergastolo.

I reati elencati sono ovviamente collegati ad una condotta che leda direttamente o indirettamente la salute psicofisica della prole, quali l'incesto, la supposizione o soppressione di stato, l'alterazione di stato e l'occultamento di stato.

Per i reati di soppressione di stato e di alterazione di stato la Corte costituzionale ha tuttavia sancito l'illegittimità dell'automatica applicazione della decadenza, in quanto contraria al preminente interesse del minore. Sarà dunque il Giudice a valutarne l'opportunità. La medesima ratio vale probabilmente ad eludere la decadenza automatica anche per gli altri reati elencati al primo comma.

I più gravi e per i quali è a maggior ragione giustificata la decadenza automatica sono i reati in cui lo stato di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante dei delitti previsti dall'art. 609 novies contro la libertà sessuale.

La decadenza priva il condannato della capacità di esercitare diritti di natura personale sui figli (ad es. educazione e compartecipazione alle scelte dei figli), nonché dei diritti normalmente spettanti ai genitori sui beni del figlio (ad es. usufrutto legale).

La sospensione della responsabilità genitoriale può invece essere discrezionalmente comminata dal Giudice in caso di condanna alla reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni ex art. 32, consegue invece automaticamente per un delitto commesso con abuso dei poteri e dei doveri legalmente sanciti a carico del genitore.

La sospensione priva temporaneamente il condannato dei su citati diritti nei confronti dei figli, mentre restano fermi il diritto agli alimenti e il diritto di successione.
Tale pena sospensiva è di durata pari alla pena principale, mentre, se commessa con abuso dei poteri genitoriali, è di durata doppia rispetto alla pena principale.

Massime relative all'art. 34 Codice Penale

Cass. pen. n. 34504/2020

Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della responsabilitą genitoriale, prevista dall'art. 34 cod. pen., integra abuso di tale responsabilitą, in caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la condotta vessatoria, rivolta nei confronti dell'altro genitore, che coinvolga solo indirettamente i figli minori, costringendoli ad assistere ad una violenza sopraffattrice destinata ad avere ripercussioni sulla loro crescita ed evoluzione psicofisica.

Cass. pen. n. 29672/2020

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilitą genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalitą dell'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.

Cass. pen. n. 5432/1992

La mancata indicazione di durata della sospensione dell'esercizio della potestą genitoriale non ne comporta la nullitą, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilitą alcuna di determinazione da parte del giudice.

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