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Articolo 31 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

Dispositivo dell'art. 31 Codice Penale

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione(1), arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere [33](2)(3).

Note

(1) Per "abuso della professione" deve intendersi un uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il diritto è stato concesso, seguito da un comportamento contra legem particolarmente grave sia dal lato oggettivo, per la gravità del fatto, sia da quello soggettivo, per la maggiore intensità del dolo. La norma in esame tratta dell'ipotesi specifica di delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.In tali situazioni viene ad applicarsi la pena accessoria dell'interdizione temporanea. Si ricordi poi che la giurisprudenza ritiene che siano applicabili sia la interdizione dai pubblici uffici che quella professionale quando il soggetto sia al contempo pubblico ufficiale ed esercente una professione e le due situazioni siano inscindibili. Per esemplificare si pensi ad un notaio condannato per peculato (art. 314 del c.p.).
(2) Tra l'abuso del potere (o la violazione del dovere) ed il reato commesso deve esistere un nesso di strumentalità: non è sufficiente la semplice occasionalità ma, almeno, che la commissione del reato sia stata facilitata proprio dall'esercizio della funzione o del servizio. L'abuso del potere non è da confondere con l'abuso della qualità (per es.: (v. 317)). Analoghe considerazioni valgono per l'abuso di una professione, arte etc.
(3) La disposizione non si applica nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione,o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, come prevede art. 33 del c.p.

Spiegazione dell'art. 31 Codice Penale

L'articolo in esame stabilisce che, oltre ai casi in cui l'interdizione temporanea dai pubblici uffici di cinque anni consegue automaticamente alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni (art. 29), quando il delitto sia commesso con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti la funzione o l'ufficio di tutore o curatore, il Giudice applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (per la durata pari a quella della pena principale inflitta e comunque mai superiore ai cinque anni).

La medesima disciplina è prevista per l'abuso della professione, di un'arte, industria, commercio e mestiere, cui consegue l'interdizione dall'esercizio (comunque per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a cinque anni).

Pare opportuno precisare che, ai fini dell'applicazione di tali pene accessorie, l'abuso o la violazione dei poteri e dei doveri di cui sopra è normalmente elemento costitutivo della fattispecie di reato e quindi non è necessario un apprezzamento del Giudice in tal senso. Per contro, ove così non fosse, è necessaria una apposita contestazione da parte del Pubblico Ministero, come nel caso di diffamazione a mezzo stampa (art. 596 bis).

Se il condannato riunisce in sé sia la qualità di pubblico ufficiale che di esercente una professione o un'arte, possono legittimamente applicarsi le rispettive pene accessorie insieme. Inoltre, per abuso della professione deve intendersi un uso abnorme dei diritti conseguenti all'abilitazione, all'autorizzazione ed alla licenza, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale.

Massime relative all'art. 31 Codice Penale

Cass. pen. n. 10131/2021

In tema di pene accessorie interdittive, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 cod. pen., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere tale presupposto nella condotta di un barista che illecitamente deteneva, all'interno del pubblico esercizio da lui gestito, sostanze stupefacenti). (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 25/06/2020).

Cass. pen. n. 35785/2020

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria conseguente "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di referto necessariamente implicante la violazione del dovere d'ufficio da parte dell'agente). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 21/05/2019).

Cass. pen. n. 1450/2011

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, c.p., trattandosi di pena accessoria relativa "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

Cass. pen. n. 14238/2006

Il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, sicché alla condanna segue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Cass. pen. n. 44758/2003

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue alla condanna per il delitto di falsa testimonianza, rientrando questo tra i delitti commessi con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Cass. pen. n. 14368/1999

In tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione «abuso della professione», utilizzata dall'art. 31 c.p., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere tale presupposto nella condotta di un medico che aveva reiteratamente consentito a soggetto non abilitato di utilizzare il suo nome e la sua posizione fiscale per l'esercizio abusivo della professione di dentista).

Cass. pen. n. 1508/1998

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue ad ogni condanna per il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode, rientrando questo tra i delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio per i quali l'art. 31 c.p. prevede la detta interdizione.

Cass. pen. n. 2196/1996

La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.

Cass. pen. n. 9297/1995

L'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, conseguente ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione riguarda nel suo complesso l'attività il cui legittimo esercizio esige una speciale abilitazione e non soltanto il settore specializzato in cui essa viene in concreto espletata. (Nella specie è stato rigettato il ricorso di un medico odontoiatra — condannato per il reato di cui agli artt. 110-348 c.p., per avere consentito ad un odontotecnico l'attività di medico odontoiatra presso il proprio studio dentistico — il quale deduceva in violazione dell'art. 31 c.p. per essere stata inflitta l'interdizione temporanea dalla professione di medico-chirurgo anziché dall'attività di odontoiatra).

Cass. pen. n. 1719/1984

La sospensione dall'esercizio del commercio ex art. 15 d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896, non ha alcuna comunanza con la pena accessoria ex art. 31 c.p. Invero, mentre la prima ha natura amministrativa sul piano soggettivo ed oggettivo, essendo la sua operatività indipendente dall'accertamento giudiziale della responsabilità per il reato previsto dall'art. 14 del citato decreto n. 896/1947, la seconda costituisce una sanzione penale, poiché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa giusto il disposto dell'art. 20 c.p. (Nella specie, nell'affermarsi — sulla base dell'enunciato principio — la legittimità del cumulo delle sanzioni indicate, si è esclusa la possibilità di far luogo al principio di specialità, invocato dal ricorrente, precisandosi che elemento indefettibile del ricordato principio è che più leggi o più disposizioni della medesima legge regolino la stessa materia: di qui l'esigenza che le fattispecie legali, gli elementi accessori, le sanzioni previste dalle norme apparentemente concorrenti abbiano carattere penale e costituiscano delle entità omogenee).

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