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Articolo 14 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Computo e decorrenza dei termini

Dispositivo dell'art. 14 Codice Penale

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico(1), il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Note

È discusso se tra gli «effetti giuridici» rientri anche la determinazione dell'età di un soggetto. In dottrina e giurisprudenza prevale la soluzione negativa in forza della quale il calcolo dell'età deve avvenire alla stregua del computo naturale secondo la disciplina e i principi propri del diritto civile.

Ratio Legis

Il comma 1 della norma rappresenta una novità rispetto al codice Zanardelli, in cui si stabiliva la durata convenzionale dei mesi e dei giorni (rispettivamente 30 giorni e 24 ore), rinviando al calendario comune solo per il computo dell'anno. Oggi, invece, con il rinvio generale al calendario comune si evita la formazione di un calendario penitenziario diverso da quello comune. Fa eccezione al principio enunciato dalla norma, il computo del termine in materia di misure cautelari, dove va ricompreso nel computo anche il giorno d'inizio.

Spiegazione dell'art. 14 Codice Penale

Secondo il brocardo dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur, il giorno iniziale di decorrenza di un termine non va calcolato.
Ai fini del computo i giorni vanno calcolati per intero e non ad ore, mentre per quanto riguarda la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese.

Massime relative all'art. 14 Codice Penale

Cass. pen. n. 5599/2022

In tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere considerato il giorno dell'udienza rinviata e non quello dell'udienza di rinvio.

Cass. pen. n. 37353/2020

Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente ex art. 124, comma primo, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).

Cass. pen. n. 23259/2015

Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. (Annulla senza rinvio, Trib. Palermo, 28/01/2014).

Cass. pen. n. 22035/2012

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, c.p.p. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale che prevede la non computabilità del "dies a quo" (art. 14, comma secondo, c.p. e 172, comma quarto, c.p.p.).

Cass. pen. n. 23281/2010

La regola della proroga di diritto al giorno successivo del termine che scade in giorno festivo non opera con riferimento al termine per la presentazione della querela.

Cass. pen. n. 46149/2009

Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore - fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa - mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio.

Cass. pen. n. 158/1999

Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art. 14, comma secondo, c.p. e dall'art. 172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno).

Cass. pen. n. 4698/1998

Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.

Cass. pen. n. 2838/1995

Ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall'art. 303 c.p.p. si applica la regola generale dell'art. 14 c.p., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre far riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del suo inizio.

Cass. pen. n. 2122/1992

Ai fini del computo della detenzione espiata, i giorni vanno calcolati per intero e non ad ore. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva violazione di legge per avere il giudice di sorveglianza erroneamente escluso un intero giorno dal computo della detenzione espiata, in relazione alla revoca di un permesso concesso per 13 ore).

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