1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario (1).
(1) L'equiparazione prevista dalla disposizione in commento rileva principalmente ai fini esecutivi, in quanto per effetto di tale norma il giudice dell'esecuzione competente a provvedere nei casi di cui agli artt. 665 ss., nella fattispecie de quo è la corte d'appello che ha effettuato il riconoscimento.
La norma ribadisce che, una volta ottenuto il riconoscimento ai fini esecutivi, l'attuazione della pena avvenga mediante l'applicazione integrale delle norme nazionali in materia, salva la necessità di tener conto della pena presofferta all'estero, in esecuzione del medesimo provvedimento di condanna.