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Articolo 735 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

Dispositivo dell'art. 735 bis Codice di procedura penale

(1)1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2.

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 9, della l. 9 agosto 1993, n. 328.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta in virtù della ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Spiegazione dell'art. 735 bis Codice di procedura penale

La norma in esame riguarda la c.d. confisca di valore, vale a dire il provvedimento ablatorio relativo ad una somma non direttamente collegata al reato commesso, bensì corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.

La somma determinata ed individuata dal provvedimento straniero oggetto di riconoscimento verrà trasposta in euro in maniera analoga rispetto a quanto previsto per le pene pecuniarie, ma senza il rispetto del limite massimo sancito, per lo stesso fatto, dalla legge italiana (art. 735 comma 2).

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