1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporaneaallo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità (1).
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente [742 ss.].
(1) La norma, al primo comma, prevede la regola generale secondo la quale non è possibile procedere all'estradizione di colui nei cui confronti debba essere svolto un processo in Italia ovvero debba essere eseguita una sentenza di condanna. Ciò è espressione del già menzionato principio di sussidiarietà che privilegia le esigenze dell'a.g. nazionale rispetto a quelle dello stato richiedente. Nel prosieguo, la norma si deroga, però, a questo principio disponendosi che il Ministro, previa audizione, non della corte d'appello competente sulla procedura di estradizione, ma dell'a.g. presso la quale si svolge il giudizio che interessa l'estradando, ovvero di quella competente in materia di esecuzione, possa effettuare la consegna temporanea del soggetto, contemperando, in tal modo, anche mediante l'introduzione di specifici termini e modalità, le esigenze nazionali con quelle dello Stato estero.
Nell'ipotesi in cui il Ministro sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma della disposizione in esame, la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano (Cass. VI, sent. n. 2832 del 20-11-1998).