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Articolo 699 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Principio di specialità

Dispositivo dell'art. 699 Codice di procedura penale

1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato(1).

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

Note

(1) Tale principio di esclusività opera solo in relazione ai fatti anteriori, ben potendo quindi il soggetto essere giudicato, condannato e sottoposto a provvedimenti restrittivi in relazione a fatti di reato commessi successivamente all'estradizione.

Ratio Legis

La norma in esame, predispondendo tale limite derivante dalla concessa estradizione, risponde ad una chiara funzione garantista.

Spiegazione dell'art. 699 Codice di procedura penale

Ulteriore limite alla concessione dell'estradizione passiva è rappresentato dal principio di specialità, il quale non consente la privazione della libertà personale, ovvero l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza per un fatto anteriore alla concessa estradizione e diverso da quello oggetto della stessa.

Tale principio, che riguarda anche l'estradizione attiva può essere superato mediante l'estensione dell'estradizione, il quale consiste in una ulteriore richiesta relativa a diversi fatti di reato e per la quale si segue il medesimo procedimento. (v. art. 710).

Ad ogni modo, la norma in commento prevede che il principio di specialità di cui sopra non si applica quando l'estradato, pur avendo avuto la possibilità, non ha lasciato lo Stato al quale è stato consegnato una volta trascorsi quarantacinque giorni dalla definitiva liberazione, oppure vi ha fatto volontariamente ritorno. In tali ipotesi, dunque, il legislatore, analogamente a quanto previsto all'art. 701, comma 2, assegna alla volontà dell'interessato rilievo primario, dato che che si può dire che abbia volontariamente deciso di farsi giudicare anche per reati commessi anteriormente a quelli per cui è stata richiesta l'estradizione.

Il Ministro della Giustizia è l'organo competente a valutare il rispetto del principio di specialità, e può di volta in volta condizionare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni ritenute opportune per la tutela dell'interessato e degli interessi dello Stato italiano.

Massime relative all'art. 699 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39240/2011

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa - allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati - la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall'autorità giudiziaria spagnola era stata assolta dai reati oggetto del mandato di arresto europeo e, nel frattempo, processata in stato di libertà per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata, nell'ambito di un procedimento in cui era stata sospesa l'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso al fine di ottenere l'assenso dello Stato di consegna). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 11/04/2011).

Cass. pen. n. 25421/2007

L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati e dei dati segnaletici e di ogni altra informazione sull'identità e la nazionalità della persona reclamata non è causa ostativa alla decisione di consegna perché la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza implica che l'Autorità giudiziaria italiana verifichi che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'Autorità emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso l'allegazione puntuale delle evidenze di fatto a carico, facendo inoltre desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione compiuta della persona reclamata. (Rigetta in parte, App. Venezia, 29 Marzo 2007).

Cass. pen. n. 9202/2007

In tema di mandato di arresto europeo, se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione, prevista dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, che la persona, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. (Rigetta, App. L'Aquila, 31 gennaio 2007).

Cass. pen. n. 16000/2006

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo) il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, per un fatto commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 20 Maggio 2005).

Cass. pen. n. 40000/2005

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale e non può essere desunto da comportamenti concludenti.

Cass. pen. n. 33668/2005

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale e, con la sola eccezione dell'ammissibilità degli atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, all'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero all'archiviazione della notizia di reato. (Ha specificato la Corte che l'eventuale rinunzia dell'imputato alla clausola di specialità deve emergere da un comportamento inequivocamente indicativo dell'accettazione del procedimento a suo carico, che non può essere identificato nel ricorso da parte dell'imputato medesimo a una difesa nel merito, la quale non può comportare l'abdicazione ai poteri di censura specifica, legittimamente esercitabili - come nella specie - in sede di impugnazione).

Cass. pen. n. 32356/2004

In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non è stata concessa l'estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l'estradato, fuggito nuovamente all'estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.

Cass. pen. n. 4711/1999

La mancanza di passaporto o di altro valido documento per l'espatrio costituisce impedimento giuridico all'allontanamento del territorio dello Stato, con conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione. (Fattispecie relativa a riestradizione dall'Italia verso la Francia di cittadino francese, per il quale il nostro Paese aveva ottenuto l'estradizione, per reati commessi in Italia, dal Portogallo che in precedenza l'aveva negata alla Francia per gli stessi reati oggetto della richiesta francese all'Italia; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la permanenza del soggetto nel territorio italiano oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, non accompagnata da alcuna richiesta di documento valido per l'espatrio non rendesse più applicabile il principio di specialità e consentisse un nuovo arresto a fini estradizionali e l'estradizione).

Cass. pen. n. 6753/1998

Non è ravvisabile violazione del principio di specialità, di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, quando il giudice attribuisca, con la sentenza, ai fatti per i quali l'estradizione sia stata concessa, una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella del provvedimento di estradizione, quando l'accadimento storico, così come contemplato in detto provvedimento, risulti nei suoi elementi costitutivi corrispondente ai fatti per i quali è intervenuta condanna, sia pure in parte specificati secondo modalità della condotta che non incidono sulla sostanza della contestazione, in quanto solo il fatto diverso è riconducibile entro l'ambito operativo della clausola di specialità.

Cass. pen. n. 1183/1994

Il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione - resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963 n. 300 - non comporta una automatica e totale sospensione della giurisdizione del giudice procedente, ma pone dei limiti al suo potere, derivanti dalla necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza dell'estradato nel territorio nazionale per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale relativi a fatti anteriori alla consegna, per i quali non è stata concessa l'estradizione. Tuttavia l'estradato, qualora – allontanandosi dal territorio nazionale - venga meno all'osservanza dell'obbligo relativo alla sua presenza coatta nel territorio dello Stato italiano, non può più innovare in suo favore l'applicazione del principio di specialità, atteso che in tal caso lo Stato richiedente, ai sensi dell'art. 14 secondo comma della convenzione citata, ha la facoltà di adottare tutte le misure necessarie ai fini dell'esercizio della giurisdizione.

Cass. pen. n. 7301/1991

Il principio di specialità dell'estradizione, che costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale e non semplice ostacolo a disporre della persona fisica dell'imputato, non è applicabile allorché l'estradizione sia stata totalmente negata poiché il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello Stato richiedente, e la giurisdizione di tale Stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti per effetto di decisione di uno Stato estero. (Fattispecie in cui si è ritenuta legittima la procedura in contumacia nei confronti di imputato, libero all'estero, di cui era stata rifiutata l'estradizione).

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