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Articolo 262 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

Dispositivo dell'art. 262 Codice di procedura penale

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [129, 425, 525-548]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316(1).

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321(2).

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato(3).

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [240 c.p.].

Note

(1) Si tratta di somme dovute all'erario dello Stato, per spese di giustizia, per pagamento della pena pecuniaria ovvero per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
(2) La norma in esame prevede sia l'ipotesi di restituzione delle cose sequestrate (comma primo) sia di conversione automatica del sequestro da finalità probatoria a finalità cautelare.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 612, della l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Ratio Legis

Il legislatore ha tratteggiato in tal senso la disciplina del sequestro penale al fine di distinguerne in maniera non equivoca la finalità probatoria, distinta dalle altre forme di imposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.

Spiegazione dell'art. 262 Codice di procedura penale

Il sequestro è un particolare mezzo di acquisizione della prova, che il legislatore ha inteso chiaramente differenziare dalle altre figure di sequestro presenti nel codice, accomunate comunque da un vincolo di indisponibilità della cosa, ma che rispondono ora a finalità conservative (artt. art. 316 del c.p.p.-320), ora a finalità preventive (artt. 321-323).

Per quanto concerne le vicende estintive del sequestro, la collocazione sistematica della presente norma evidenzia come la restituzione delle cose sequestrate dipenda dal venir meno di esigenze probatorie che avevano in precedenza determinato il provvedimento.

Difatti, quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia il diritto, anche prima della sentenza.

A tale disposizione è direttamente collegata quella che impone la conversione del sequestro, da misura con finalità probatoria a misura con finalità cautelare.

Tale conversione non è tuttavia automatica, in quanto il legislatore richiede l’emissione di apposito provvedimento, nel rispetto delle ordinarie procedure, collegando il momento estintivo del sequestro penale con il momento di adozione della cautela reale.

Nello specifico, una volta venuto meno il presupposto probatorio, il giudice, su apposita istanza, può mantenere il vincolo conservativo o preventivo solamente quando abbia verificato la sussistenza dei rispettivi presupposti richiesti dalla legge (v. artt. 316 e 321).

Nel caso in cui il sequestro avesse ad oggetto somme di denaro e non sia stata disposta la confisca oppure nessuno abbia chiesto la restituzione, le somme sono devolute allo Stato, ma solo una volta decorsi cinque anni dalla sentenza irrevocabile.

Da ultimo, ai sensi del comma 4, le cose sequestrate sono restituite all’avente diritto una volta divenuta irrevocabile la sentenza, tranne nelle ipotesi in cui sia stata disposta la confisca.

Massime relative all'art. 262 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 50169/2015

In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il dissequestro, ritenendo l'insussistenza o comunque l'intervenuta prescrizione dei reati contestati).

Cass. pen. n. 9284/2015

Il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrata e non confiscata deve fornire la prova rigorosa della esistenza di un suo diritto legittimo su di essa, non potendosi prescindere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dall'accertamento dello "jus possidendi". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro, rinvenuta in una busta e sequestrata nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., in favore di un soggetto che aveva denunciato lo stesso giorno del sequestro il furto dalla propria abitazione di una somma di poco inferiore a quella trovata, assumendo di averla vinta al lotto).

Cass. pen. n. 1116/2010

La restituzione di beni che a suo tempo siano stati sequestrati ad una società non può essere disposta in favore di quest’ultima ove trattisi di beni il cui legittimo possesso non risulti dai bilanci e dalla situazione patrimoniale (principio affermato, nella specie, con riguardo a somme di danaro accantonate “in nero” dagli amministratori di una società e pertanto da ritenersi, secondo la Corte, come non giuridicamente possedute dalla medesima società).

Cass. pen. n. 18253/2008

L'avvenuta restituzione del bene sequestrato rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di riesame del sequestro probatorio e l'eventuale successivo ricorso per cassazione. Infatti, con la restituzione della documentazione sequestrata, anche se accompagnata dall'estrazione di copia della stessa, il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito, e l'interessato non ha più alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale, funzionale esclusivamente a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento di sequestro, e non i profili di legittimità e di utilizzabilità della prova acquisita.

Cass. pen. n. 4965/2008

In tema di sequestro probatorio di immobile abusivo, laddove, venute meno, per effetto della definizione del procedimento, le esigenze probatorie, il giudice nulla disponga in ordine al bene in sequestro, in particolare non disponendo il sequestro preventivo o conservativo, deve ritenersi illegittima la protrazione del sequestro probatorio stesso al fine di conservare l'immobile in vista della sua demolizione, imponendosi invece la sua restituzione all'avente diritto.

Cass. pen. n. 4746/2008

In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di leasing già sottoposto a sequestro preventivo, l'avente interesse alla restituzione non è il proprietario concedente bensì l'utilizzatore in quanto soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della res.

Cass. pen. n. 38710/2004

La conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.p.p., può essere chiesto e disposto fino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche quando trattasi di sentenza non soggetta ad appello ma soltanto a ricorso per cassazione, come (di regola) nel caso di applicazione della pena su richiesta.

Cass. pen. n. 4606/2003

Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (artt. 262 e 263 c.p.p.), ha il potere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolarità della cosa l'appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto.

Cass. pen. n. 34019/2001

In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.

Cass. pen. n. 4077/1999

Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedimento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della res con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione; quest'ultima può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.

Cass. pen. n. 3225/1999

Il giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del pubblico ministero, espressamente prevista dall'art. 262, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 2544/1999

Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al Gip. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all'organo inquirente.

Cass. pen. n. 1597/1999

In tema di restituzione delle cose sequestrate, l'ordine di restituzione adottato con sentenza non impugnabile (nella specie sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato) segue le sorti di questa, per cui deve escludersene l'autonoma impugnabilità, rimanendo comunque esperibile nei suoi confronti l'incidente di esecuzione che può essere proposto dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica.

Cass. pen. n. 1166/1999

Sulla richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, legittimamente il giudice che procede nella fase processuale provvede de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall'art. 263 comma 5 dello stesso codice, solo in sede di opposizione al decreto del pubblico ministero che, nella fase delle indagini preliminari, provvede in merito a tale richiesta. Contro il provvedimento emesso de plano al giudice non è d'altro canto esperibile il ricorso per cassazione, ma solo l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., attivabile in ogni momento.

Cass. pen. n. 3053/1999

Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, c.p.p.) non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).

Cass. pen. n. 1026/1999

In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al Gip solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal pubblico ministero. Ne consegue che se l'interessato, in questa fase, adisce direttamente il Gip il provvedimento che questi emette, previo parere del P.M., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.

Cass. pen. n. 521/1999

Competente a decidere sull'istanza di restituzione della cosa sottoposta a sequestro probatorio nella fase in cui, chiuse le indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale attraverso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, gli atti non siano ancora stati trasmessi al giudice del dibattimento, è il giudice delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 2073/1998

In tema di sequestro probatorio di documenti, qualora questi siano stati dissequestrati, perde di interesse la richiesta di riesame proposta dal soggetto cui tali documenti erano stati sequestrati, anche se, contestualmente al decreto di restituzione degli originali, il pubblico ministero abbia trattenuto copia di essi.

Cass. pen. n. 1929/1998

Il giudice dell'esecuzione può legittimamente disporre il dissequestro di somme di denaro relativamente ad un processo conclusosi con sentenza passata in giudicato con l'avvertenza che il sequestro permane in relazione ad altri procedimenti, ancora pendenti, cui le indagini a carico del medesimo imputato avevano dato luogo. Tale provvedimento di dissequestro contiene il doveroso avvertimento che le cose sequestrate non possono essere restituite finché dura l'omologo vincolo sugli altri procedimenti e deve ritenersi adottato a salvaguardia dell'altrui sfera di competenza.

Cass. pen. n. 6197/1998

Il provvedimento di rimessione al giudice civile della questione relativa alla restituzione delle cose sequestrate ha sempre carattere interlocutorio e, come tale, è intrinsecamente insuscettibile di impugnazione, né può presentare, se motivato in riferimento al capoverso dell'art. 676 c.p.p., alcun profilo di abnormità.

Cass. pen. n. 1414/1998

Ai fini dell'applicazione dell'art. 263, comma terzo, c.p.p., che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico. (Fattispecie in cui la proprietà della società elvetica richiedente la restituzione di kg. 2.500 di argento, sequestrato durante il trasporto, dipendeva dall'applicazione della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulle vendite internazionali mobiliari).

Cass. pen. n. 5061/1997

L'atto viziato da falsità ideologica costituisce corpo di reato, e, quando sia stato sottoposto a sequestro probatorio, può essere restituito, quando non sia più necessario a tali fini, anche prima della sentenza. Occorre però che chi chiede la restituzione ne abbia diritto. Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad un ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa.

Cass. pen. n. 3098/1997

Sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P.M., su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, sia il provvedimento del Gip che, a seguito del parere, abbia provveduto sulla richiesta; ciò in quanto non è possibile considerare il parere come provvedimento di rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al Gip per la decisione. (Ha precisato la Corte che ove si seguisse tale ultima interpretazione, non verrebbe consentito alle parti di assolvere in maniera congrua al loro compito, sia per la presenza di una motivazione orientata su differenti presupposti; sia per la difficoltà della difesa di contrastare affermazioni non aderenti alla fattispecie considerata, risultandone in tal modo la opposizione snaturata della sua effettiva funzione di controllo e consentendosi l'adesione in questa seconda fase di una motivazione basata su diverse valutazioni da quelle eventualmente espresse col parere e, perciò, non sempre adeguatamente censurabili in sede di legittimità, così producendosi una evidente limitazione del diritto di difesa).

Cass. pen. n. 5163/1997

Non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio; né da ciò deriva alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, potrà essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell'esecuzione, ovvero lo stesso g.i.p. qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere.

Cass. pen. n. 2743/1997

In tema di sequestro operato dalla polizia, qualora sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione dei beni. Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al Gip; mentre, quando il P.M., nonostante il decorso del termine convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma del terzo comma dell'art. 355 c.p.p., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma 2 dello stesso articolo, e cioè ordinando la restituzione della cosa sequestrata.

Cass. pen. n. 9149/1996

Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 c.p.p., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello jus possidendi.

Cass. pen. n. 3123/1996

Qualora siano sequestrate cose pertinenti ai reati ipotizzati, è possibile disporre l'immediata restituzione delle cose non utili ai fini delle indagini poiché non può indagarsi sul legame pertinenziale di ogni singolo documento. Infatti occorre distinguere tra documenti e cose pertinenti al reato cioè collegate con un nesso strumentale al reato addebitato e quelle non più utili ai fini delle indagini cioè quelle che non è più necessario per i più disparati motivi mantenere vincolate ai fini di prova, per le quali è previsto un procedimento per la loro restituzione, art. 263 c.p.p., senza che ciò comporti il venir meno della natura pertinenziale delle res sequestrate. Ed invero il molteplice atteggiarsi delle modalità di elusione fiscale da parte di alcuni soggetti e soprattutto nel campo societario sia con fenomeni illeciti di evasione sia con attività consentite di elusione, impone, nel settore dei reati finanziari e societari, un'indagine a largo spettro, che non può quasi mai arrestarsi al nucleo originario dell'ambito societario ma deve estendersi a tutte le società collegate, possibili contenitori di operazioni tese in senso lato ad eludere la normativa vigente nelle predette materie.

Cass. pen. n. 1027/1996

Sulla richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio provvede il giudice che procede. Poiché l'art. 263 c.p.p. non determina in modo preciso la competenza, deve trovare applicazione analogica l'art. 91 delle disposizioni di attuazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di ricorso pendente innanzi alla Cassazione, deve decidere il giudice, che ha pronunziato il provvedimento impugnato, e, quindi, qualora sia stato proposto gravame avverso sentenza della corte d'appello, è quest'ultima a dovere pronunziare sulla relativa istanza.

Cass. pen. n. 12087/1995

Poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44 o 46, L. 1 giugno 1939, n. 1089, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti; tuttavia se il processo si chiude con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la persona prosciolta, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, conserva la possibilità di fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione di detto principio la corte ha annullato la sentenza con la quale, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di ricettazione di vari reperti archeologici, era stata disposta d'ufficio la restituzione dei predetti oggetti alla competente amministrazione dello Stato).

Cass. pen. n. 3572/1995

Qualora debba essere restituito un manufatto abusivo per il venir meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata, ai sensi dell'art. 262, comma 1, c.p.p., a favore di chi «ne abbia diritto», è necessario accertare se sia trascorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza a demolire, da cui deriva, secondo il disposto dell'art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47, l'automaticità dell'acquisizione e l'immediato trasferimento della res abusiva al patrimonio del comune dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, sempre che non vi sia un proprietario incolpevole ed estraneo all'abuso.

Cass. pen. n. 10372/1995

Ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un favor possessionis che prescinda dal jus possidendi.

Cass. pen. n. 3724/1995

Poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile dell'impugnazione costituito dall'interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio — e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva dello Stato — esulano dall'ambito dell'impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul petitum, sì da non determinare di per sé soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una controversia sulla loro proprietà aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 676, comma 2, c.p.p.).

Cass. pen. n. 3118/1995

In tema di restituzione del corpo del reato, l'insorgere della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, delle quali è stata ordinata la restituzione, di per sé non fa venir meno del tutto la competenza del giudice penale. Il procedimento incidentale dinanzi al giudice civile, previsto dall'art. 263, comma 3, c.p.p. nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, ha come oggetto esclusivo la risoluzione della controversia sulla proprietà delle stesse. Ne consegue che spetta al giudice penale che ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate provvedere in ordine alla custodia delle stesse fino a quando la controversia sulla loro proprietà non sia stata risolta.

Cass. pen. n. 4657/1995

La decisione del giudice sull'opposizione proposta contro il decreto del pubblico ministero che abbia provveduto, nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate, deve essere assunta con la procedura di cui all'art. 127 c.p.p. Ne consegue che essa è viziata di nullità assoluta, se assunta de plano, in quanto attiene all'intervento dell'indagato, cui si estendono i diritti e le garanzie previsti per l'imputato.

Cass. pen. n. 2344/1995

In tema di sequestro probatorio, quando questo abbia ad oggetto somme depositate presso istituti bancari, che si assumano qualificabili come «corpo di reato», in quanto costituenti profitto del reato per cui si procede, il dissequestro di tali somme, una volta esaurite le esigenze probatorie, non può essere negato quando la loro provenienza risulti altrimenti giustificata. (Nella specie la Corte ha ritenuto erroneo il richiamo operato dal giudice di merito alla pretesa assoggettabilità delle somme in questione a confisca obbligatoria - rientrando esse invece solo nell'ambito della confisca facoltativa - come pure il richiamo alla «confusione» che poteva essersi realizzata fra somme lecitamente acquisite e somme costituenti provento di reato, non tenendo conto, detto ultimo richiamo, del fatto che la nozione di «corpo di reato» postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale ipotizzata).

Cass. pen. n. 20296/1995

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263, n. 1, c.p.p., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667, n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 c.p.p. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardato, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento de plano.

Cass. pen. n. 23/1995

Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione.

Cass. pen. n. 2816/1995

La restituzione dell'immobile abusivo deve essere effettuata all'avente diritto. Detto accertamento deve essere rigoroso e comprende in sede di restituzione di immobile costruito abusivamente la sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui dipende l'acquisizione gratuita della res abusiva, dell'opera di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del comune ed il trasferimento dello ius possessionis, ed, in definitiva, la dimostrazione del verificarsi di detta acquisizione gratuita e se non vi ostino provvedimenti amministrativi o giurisdizionali i quali facciano venir meno o sospendano l'effetto acquisitivo.

Cass. pen. n. 3596/1995

In caso di sequestro probatorio, quando alla restituzione della res non abbia provveduto il giudice che procede, con ordinanza de plano suscettibile di incidente di esecuzione ma inoppugnabile, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, sesto comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del «controricorso» proposto dall'interessato, rilevando che non essendo previsto nel nostro ordinamento il ricorso incidentale, l'unica via consentita era quella sopra indicata, pur in presenza di un ricorso del pubblico ministero avverso il diniego di confisca delle stesse cose delle quali il privato aveva, sia pure utilizzando un mezzo non consentito, chiesto la restituzione).

Cass. pen. n. 105/1995

Gli attrezzi rinvenuti in un cantiere edile, ai fini della configurabilità del reato di costruzione abusiva, potrebbero non qualificarsi come corpo di reato, potendo essere utilizzati in altri luoghi e in altri modi ed essere occasione di lavoro per l'esecuzione di opere edilizie legittimamente assentite, ma costituiscono cose pertinenti al reato e come tali suscettibili di sequestro tutte le volte in cui esistano concrete esigenze probatorie, che possono essere le più svariate e debbono essere valutate caso per caso. Peraltro, ove voglia attenersi alla lettera della disposizione dell'art. 253 c.p.p., senza alcuno sforzo interpretativo, e ritenere il cantiere corpo di reato, perché relativo a «cose mediante le quali è stato commesso l'illecito», è necessario tener conto del disposto dell'art. 262 stesso codice, secondo il quale tutte le cose, comunque sequestrate, vanno restituite «a chi ne abbia diritto» quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini probatori. Detto accertamento è particolarmente necessario per cose che per la loro molteplice destinazione e funzione e per le loro caratteristiche potrebbero non mantenere nel tempo le esigenze probatorie.

Cass. pen. n. 104/1995

L'ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato «sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo», assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un'assimilazione parziale dell'ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva.

Cass. pen. n. 4771/1995

In tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la legittimità, la validità e l'opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame; mentre con l'opposizione avverso il provvedimento del P.M. che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate si fanno valere censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di prova. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Gip che aveva deciso in sede di opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione, in cui si facevano valere vizi del provvedimento di sequestro deducibili soltanto con la richiesta di riesame).

Cass. pen. n. 42/1995

L'art. 263, comma quinto, c.p.p. rinvia all'art. 127 stesso codice per la regolamentazione del procedimento davanti al giudice per le indagini preliminari sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate; ne consegue che - a norma del comma settimo dello stesso art. 127 - l'ordinanza decisoria deve essere comunicata o notificata «senza ritardo» ai soggetti che possono proporre ricorso per cassazione. La legge però non prevede che la violazione di tale norma costituisca causa di nullità, né il ritardo nel deposito (e nella comunicazione) della decisione può essere inquadrato nelle nullità di ordine generale.

Cass. pen. n. 3146/1994

Nel sistema tavolare la fattispecie risultante dal titolo e dalla intavolazione conferisce presunzione di legittimità e di efficacia erga omnes del diritto intavolato, ma non incide però sugli effetti obbligatori dell'acquisto tra le parti. L'intavolazione, istituto assimilabile alla trascrizione, incide in tema di pubblicità, nel senso che il diritto intavolato è opponibile ai terzi, che non abbiano un diritto intavolato, ma non ha rilevanza sulla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo all'acquirente, tra i quali rientra anche la situazione di possesso. Ne deriva che qualora sia stato stipulato il contratto di compravendita, l'effetto obbligatorio tra le parti si è verificato ed il bene passato in possesso del terzo di buona fede non può essere assoggettato a sequestro per fatto concernente il venditore. (Nella specie il Gip aveva dichiarato inammissibile la richiesta di dissequestro e restituzione di un'autorimessa, acquistata da un terzo con contratto carente di intavolazione. La Cassazione ha annullato il provvedimento, ritenendo ininfluente nella fattispecie la mancanza dell'intavolazione.

Cass. pen. n. 4468/1994

In caso di sequestro probatorio l'istanza di dissequestro deve essere proposta al P.M. al diniego del quale deve seguire opposizione al Gip la cui decisione è ricorribile per cassazione; la competenza del tribunale del riesame è esclusa posto che il giudizio di opposizione costituisce vero e proprio giudizio di impugnazione per cui, stante la tipicità dei rimedi, non è dato derogare alle previsioni di legge.

Cass. pen. n. 2821/1994

Qualora il giudice per le indagini preliminari, ricevuta direttamente un'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in luogo di trasmetterla, come dovrebbe, al P.M. per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 263, comma 4, c.p.p., gliela trasmette per un semplice, irrituale parere, acquisito il quale provveda negativamente, in conformità di esso, con ordinanza pronunciata de plano sull'istanza medesima, e avverso detta ordinanza venga quindi proposto appello al tribunale, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., siffatto gravame va qualificato come opposizione al «parere» summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal citato comma 4 dell'art. 263 c.p.p., e va quindi trasmesso, per la decisione, allo stesso giudice per le indagini preliminari, il quale provvederà ai sensi del successivo comma 5. Ove in tal senso non disponga il tribunale, potrà disporre la Corte di cassazione, investita di ricorso proposto avverso la decisione del tribunale stesso, previo annullamento di detta decisione.

Cass. pen. n. 2196/1994

In caso di rigetto, da parte del pubblico ministero, di richiesta di restituzione nell'ipotesi di sequestro di P.G., è consentito all'interessato di proporre non richiesta di riesame, bensì opposizione ai sensi dell'art. 263, quinto comma, c.p.p. Pertanto, è competente il giudice per le indagini preliminari, e non il tribunale del riesame, a conoscere e decidere in ordine all'esistenza e alla perenzione di un sequestro di P.G.

Cass. pen. n. 308/1994

Una volta riconosciuta la legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, il tribunale deve rigettare la richiesta di riesame e non limitare il sequestro a un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari. Ed invero la restituzione delle cose sequestrate, o di parte di esse, va chiesta (e spetta) al giudice che procede o, nel caso delle indagini preliminari, al P.M., al quale compete la valutazione dell'opportunità di richiedere eventualmente il sequestro preventivo a norma dell'art. 321 c.p.p.

Cass. pen. n. 203/1994

Qualora insorga controversia sulla proprietà della cosa confiscata, il giudice dell'esecuzione deve procedere ai sensi degli artt. 676 e 263, comma 3, c.p.p., rimettendo la risoluzione della questione al giudice civile del luogo competente in primo grado. (Fattispecie relativa a rigetto da parte del Gip di istanza presentata da società per ottenere la restituzione di un'auto confiscata, quale corpo di reato, in procedimento penale a carico di terzi, di cui si rivendicava la proprietà o, quantomeno, l'assegnazione della somma ricavata dall'avvenuta vendita all'asta del veicolo).

Cass. pen. n. 1613/1994

Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto — nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti — non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente.

Cass. pen. n. 1612/1994

In tema di misure cautelari reali, nel caso di sequestro probatorio, qualora il P.M. con proprio decreto abbia rigettato la richiesta di restituzione delle cose in sequestro dovrà ritenersi la competenza del tribunale per il riesame quando si tratti di valutare la legittimità e l'opportunità del provvedimento di sequestro, mentre dovrà ritenersi la competenza del Gip allorché si tratti di valutare la permanenza o la non permanenza delle condizioni che avevano legittimato la misura cautelare reale.

Cass. pen. n. 576/1994

Pur non costituendo il sequestro probatorio una misura cautelare, è applicabile in via analogica al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate l'art. 559 c.p.p. in tema di atti urgenti; pertanto, nel giudizio pretorile, sulla richiesta di restituzione suddetta deve provvedere il giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M., unitamente al fascicolo del dibattimento, non è trasmesso al pretore ai sensi dell'art. 558, primo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 581/1994

In tema di restituzione di immobile sequestrato per violazioni edilizie il giudice deve di regola restituirlo a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro. L'immobile, pur se già soggetto alla sanzione amministrativa della demolizione per provvedimento della competente amministrazione comunale, va restituito all'ente territoriale solo quando l'iter amministrativo sia completato. E questo non si verifica con la semplice definitività dell'ordinanza sindacale di demolizione, in quanto tale evenienza costituisce soltanto titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari da parte dell'ente territoriale, mentre la procedura ablativa si completa con l'avvenuta trascrizione del titolo e con l'acquisizione materiale del bene nel patrimonio comunale.

Cass. pen. n. 60/1994

La previsione della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dispone la restituzione delle cose sequestrate, esclude la revocabilità del provvedimento ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso.

Cass. pen. n. 3143/1993

In tema di sequestro probatorio, appartiene al P.M. la competenza a provvedere, nella fase delle indagini preliminari, in ordine alle istanze di restituzione delle cose in sequestro. Contro il decreto del P.M. va proposta opposizione, ex art. 263 quinto comma c.p.p., al Gip. L'ordinanza di quest'ultimo, emessa nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 127 c.p.p., è impugnabile con ricorso per cassazione, e non già con richiesta di riesame.

Cass. pen. n. 676/1993

In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice — di regola — deve restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità, al momento della esecuzione del provvedimento di sequestro. È inibito infatti al giudice ordinario — al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate (artt. 7 e 19 legge n. 47 del 1985) — di inserirsi nel procedimento di demolizione e di acquisizione dell'opera e dell'area — ad essa inerente — al patrimonio indisponibile dell'amministrazione, perché detto procedimento rientra nella sfera di potere esclusivo della P.A. e le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa. Non è possibile la restituzione in favore della amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché quest'ultima è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla P.A. stessa in sede di autotutela. La res va invece restituita all'ente territoriale soltanto quando il predetto iter amministrativo sia stato completato (acquisizione e titolo per l'immissione in possesso) in modo incontestato e definitivo. (Nella specie il pretore aveva ordinato la restituzione dell'immobile ricadente in area sottoposta ad uso civico e quindi in zona paesisticamente vincolata ex legge n. 431 del 1985 in favore dell'amministrazione comunale, al solo fine di consentire la demolizione. La Corte ha annullato il provvedimento).

Cass. pen. n. 1780/1992

Competente a decidere sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato della sentenza è il giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Cass. pen. n. 414/1992

L'istanza di restituzione della cosa sequestrata, qualora si tratti di provvedimento probatorio, va formulata, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p. In tal caso va seguito il rito camerale di cui all'art. 127 ed avverso l'ordinanza conclusiva può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni (art. 585 n. 1). Nell'ipotesi in cui il giudice disponga — sulla necessaria richiesta del pubblico ministero — che il sequestro sia mantenuto a fini preventivi ed adotti il relativo provvedimento ex art. 321, l'interessato può presentare istanza di riesame o ricorso diretto nel termine (diverso) di dieci giorni. In questo come in ogni altro (ordinario) provvedimento di sequestro preventivo è — poi — sempre possibile chiedere la revoca ex art. 321 cit., quando vengano meno le condizioni di applicabilità, previste dal primo comma della medesima disposizione. Al di fuori dei casi legislativamente ascrivibili nell'ambito della revoca, il rimedio da esperire è l'istanza di restituzione, disciplinata dall'art. 676.

Cass. pen. n. 721/1992

In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., come sostituito ad opera dell'art. 10 lett. a) del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nel corso delle indagini preliminari competente a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate è il pubblico ministero. Al giudice per le indagini preliminari è, invece, attribuita la cognizione a provvedere, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., sulle opposizioni proposte dagli interessati contro il decreto del pubblico ministero che accoglie o nega la richiesta di restituzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari che aveva disposto, adottando la procedura de plano, la restituzione delle cose sequestrate).

Cass. pen. n. 2959/1991

La competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, sebbene non sia stata fatta oggetto di una disciplina specifica nel nuovo codice, come invece avveniva nella pregressa normativa codicistica (art. 655 c.p.p. del 1930), è tuttavia agevolmente configurabile — quando non abbia provveduto il giudice di cognizione — in virtù del coordinamento tra le disposizioni degli artt. 262, comma quarto, e 263, comma sesto, nuovo codice di rito.

Cass. pen. n. 1792/1990

L'art. 263 del nuovo codice di procedura penale, il quale regola il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia, per la forma procedurale, alle disposizioni di cui all'art. 127 dello stesso codice. Dato essenziale di tale procedura è la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza conclusiva (art. 127, settimo comma). Ne consegue che la decisione del giudice delle indagini preliminari ex art. 263 del nuovo codice di procedura penale, con la quale sia rigettata la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, è soggetta a ricorso per cassazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha ritenuto infondata la tesi, sostenuta dal procuratore generale, secondo cui l'ordinanza che rigetta l'istanza di dissequestro non sarebbe soggetta a ricorso per cassazione ma alla procedura dell'incidente di esecuzione).

Cass. pen. n. 524/1990

Nel procedimento penale che debba proseguire con nuovo rito, il ricorso per cassazione avverso provvedimento de plano, col quale sia stata rigettata l'istanza di dissequestro, non può più essere convertito in incidente di esecuzione, non più previsto in subiecta materia. Il provvedimento de plano anche nel codice del 1988 è implicitamente ammesso dall'art. 321 con riferimento al sequestro preventivo, che ne disciplina la revoca per l'accertata mancanza, preesistente o sopravvenuta, delle condizioni di applicabilità. Per il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568) esso non è però soggetto a gravame, mancando una specifica previsione diversamente da quanto stabilito in tema di sequestro probatorio dell'art. 263, quarto comma, che richiama l'art. 127.

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