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Articolo 232 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Liquidazione del compenso al perito

Dispositivo dell'art. 232 Codice di procedura penale

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali(1).

Note

(1) Tale normativa speciale è rappresentata dalla l. 8 luglio 1980, n. 319 e dal d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta ad assicurare un pronto ed efficiente utilizzo di tale fondamentale mezzo di prova.

Massime relative all'art. 232 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18356/2009

L'affidamento di un incarico collegiale a periti o consulenti tecnici implica l'esercizio di un potere discrezionale nella liquidazione del compenso soltanto ove a costoro non siano richieste competenze tecniche diversificate, spettando inoltre all'autorità giudiziaria l'obbligo di fornire motivazioni adeguate della nomina plurima e la facoltà di aumentare il compenso in base all'impegno effettivamente richiesto al singolo professionista per l'espletamento dell'incarico. (Annulla con rinvio, Trib. Palmi, 7 Agosto 2008).

Cass. pen. n. 128/2005

In tema di compensi spettanti ai periti o ai consulenti dell'Autorità giudiziaria, con riferimento all'ipotesi di perizia o consulenza in materia di bilanci di società, qualora l'incarico affidato consista nell'esame di più, distinti, bilanci, la norma di cui all'art. 4 del d.P.R. n.352 del 1988 - che stabilisce la misura e le modalità di calcolo dell'onorari - va applicata singolarmente per ogni esame compiuto su ciascun bilancio. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui il P.M., pur in presenza di numerosi bilanci di diverse società, aveva liquidato il compenso del consulente per rapporto ai quattro incarichi conferiti e non al numero dei bilanci esaminati). (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 20 Agosto 2003).

Cass. pen. n. 21288/2005

Il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza.

Cass. pen. n. 7671/2004

In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attività investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso contro un provvedimento del tribunale che, valutando l'opposizione di alcuni imputati contro decreti di liquidazione dei compensi adottati dal pubblico ministero, aveva deliberato il parziale annullamento di questi ultimi, sul presupposto che si riferissero ad una attività di conduzione congiunta dell'indagine, come tale non remunerabile. In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d'indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell'attività non costituisse l'oggetto di una consulenza tecnica).

Cass. pen. n. 5263/1997

In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, contro l'ordinanza emessa dal tribunale a seguito del procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al perito, promosso ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 319 del 1980, non è esperibile ricorso per cassazione, ma solo incidente di esecuzione a norma degli artt. 665 ss. c.p.p. (Fattispecie relativa a liquidazione di compenso a perito per il quale la Corte di cassazione, in precedente procedimento, aveva ritenuto sussistente il motivo di ricusazione, dichiarando inefficaci gli atti da lui compiuti).

Cass. pen. n. 4845/1997

Non è ricorribile per cassazione, in sede penale, il provvedimento con il quale il tribunale, in sede civile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 8 luglio 1980 n. 319 e dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, abbia deciso sul ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione di compensi al perito, consulente tecnico, interprete o traduttore.

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