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Articolo 229 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Dispositivo dell'art. 229 Codice di procedura penale

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [136].

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta ad assicurare un pronto ed efficiente utilizzo di tale fondamentale mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 229 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina semplicemente le comunicazione relative alle operazioni peritali. In sintesi, il giudice fa inserire nel verbale le indicazioni del perito circa l’ora, il giorno ed il luogo in cui ha deciso che si svolgeranno le operazioni peritali. Nell’ipotesi di mera continuazione delle operazioni peritali, il perito fornisce semplice comunicazione alle parti presenti, senza formalità di alcun tipo.

Se le parti non hanno assistito alla prima sessione di lavoro perdono il diritto ad ottenere specifiche comunicazioni circa la prosecuzione dell'indagine peritale, le quali potranno informalmente essere richieste dalle parti interessate alla cancelleria del giudice avanti al quale si procede o allo stesso perito.

Massime relative all'art. 229 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 52604/2017

Il tema di perizia, oltre all'avviso del conferimento di un incarico peritale, il difensore ha diritto anche di presenziare alle conseguenti operazioni,a condizione che - qualora queste si svolgano senza la presenza del giudice - abbia esplicitamente chiesto a quest'ultimo di parteciparvi.

Cass. pen. n. 13068/2013

Non č nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchč senza formalitā, č obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.

Cass. pen. n. 32254/2007

In tema di perizia, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l'omissione di tale comunicazione determina la nullitā a regime intermedio della perizia.

Cass. pen. n. 34354/2004

In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime č data senza formalitā. Ne consegue che la prova dell'avvenuta comunicazione puō essere desunta da ogni elemento significativo. (La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni).

Cass. pen. n. 32494/2004

In tema di operazioni peritali, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data e l'ora dell'inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte č idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente giā nominato

Cass. pen. n. 2885/1999

In tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l'avviso dato al difensore della parte č atto a soddisfare l'esigenza di assistenza e rappresentanza della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullitā la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.

Cass. pen. n. 3643/1998

Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione dā luogo, indipendentemente dalla presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullitā di ordine generale attinente all'assistenza dell'imputato. Tale conclusione va estesa al patrocinio dell'interessato nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l'espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalitā, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l'esercizio dei connessi poteri difensivi. (Fattispecie relativa ad esclusione della presenza del difensore, che aveva presentato apposita istanza, a perizia medica disposta nei confronti di condannato che aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena).

Cass. pen. n. 1079/1995

Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalitā di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalitā che, a norma dell'art. 229, comma secondo, c.p.p., caratterizza questa fase del procedimento.

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