Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace[420quater] o assente[420quinquies], il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazionesia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [477 2, 304] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.
La norma consente le nuove contestazioni anche al contumace o all'assente, dettando la relativa disciplina, per altro limitata alle sole ipotesi della modifica dell'originaria imputazione (art. 516) ovvero del fatto nuovo costituito dal reato connesso o dalla circostanza aggravante (art. 517). L'ipotesi di cui all'art. 518 resta esclusa, per cui, in caso di assenza dell'imputato dal dibattimento, dovrà procedersi nelle forme ordinarie (non però se l'imputato, ancorché fisicamente assente, debba considerarsi presente perché allontanatosi).