Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connessoa norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio[429], il pubblico ministero contestaall'imputato il reato o la circostanza [520], purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore [423 1, 522] (1) (2).
1bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1bis e 1ter (3).
(1) Per la declaratoria di incostituzionalità di siffatta norma pronunciata con sent. n. 530/1995, vedi nota art. 516.
(2) La norma disciplina le ipotesi in cui, nel corso dell'istruzione dibattimentale, emerga un reato connesso, limitatamente ai casi previsti dall'art. 12, lett. b) (cioè concorso formale di reati o reati avvinti dal vincolo della continuazione), ovvero una circostanza aggravante.
In tali situazioni, il P.M. può procedere a diretta contestazione all'imputato presente o, se assente o contumace, chiedere la notifica dell'estratto del verbale d'udienza. All'imputato presente, ritualmente avvisato, va concesso, dietro sua richiesta, il termine a difesa ex art. 519.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 187 del d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza 2-6-1999, e successivamente integrato, nel riferimento al comma 1ter dell'art. 516, dall'art. 47, comma 5 della l. 16-12-1999, n. 479 (c.d. «Carotti»), precisando che anche quando la modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale deriva dall'emergere di un reato connesso o di una circostanza aggravante si applicano le disposizioni di cui ai commi 1bis e 1ter dell'art. 516 c.p.p.: la cognizione del tribunale collegiale rimane ferma; il difetto di cognizione del tribunale monocratico può essere rilevato o eccepito nei termini di cui all'art. 516 comma 1bis; la mancata tenuta dell'udienza preliminare, in relazione al nuovo reato o alla circostanza aggravante, può essere eccepita dall'imputato nei termini di cui all'art. 516 comma 1bis c.p.p.