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Articolo 510 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

Dispositivo dell'art. 510 Codice di procedura penale

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate(1).

2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico(2).

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
[omissis]
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

__________________

(1) Devono inoltre essere riprodotte in forma integrale anche le dichiarazioni lette per le contestazioni dibattimentali.
(2) Comma aggiunto dall'art. 30, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L’assunzione dei mezzi di prova deve essere necessariamente sostenuta dalla garanzia di legalità rappresentata dal verbale. Ciò affinché possa conservarsi traccia dell’attività procedimentale svolta. Difatti, la documentazione degli atti è fondamentale poiché, in tal modo, è possibile controllarne la regolarità ed averne memoria ai fini soprattutto delle eventuali successive impugnazioni e, nell’immediato, del giudizio di primo grado.

Spiegazione dell'art. 510 Codice di procedura penale

L’art. 510 c.p.p. (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) regolamenta la documentazione dell’acquisizione delle prove dichiarative in dibattimento.

Il comma 1 precisa che, nel verbale di assunzione dei mezzi di prova, sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti. Inoltre, nel verbale viene fatta menzione anche di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 497 del c.p.p.: ossia, tutte le attività preliminari all’esame del testimone, che devono essere osservate a pena di nullità ex comma 4 dell’art. 497 del c.p.p. (l’avvertimento al testimone dell’obbligo di dire la verità; l’avvertimento della responsabilità penale in caso di falsa testimonianza o reticenza; l’invito a rendere la formula di impegno e a fornire le generalità).

Il comma 2 stabilisce che nel verbale, che viene redatto dall’ausiliario che assiste il giudice, viene documentato lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private. Di regola, il verbale viene redatto in forma integrale: cioè, le domande poste dalle parti o dal presidente e le risposte date dalle persone esaminate saranno trascritte integralmente, in forma diretta.

Tuttavia, ai sensi del comma 3, il giudice può disporre che il verbale sia redatto in forma riassuntiva: ossia, vengono riportate le parti essenziali e più significative della deposizione resa (non c’è una mera sintesi delle dichiarazioni). In questo caso, a norma del comma 2 dell’art. 140 del c.p.p., il presidente deve vigilare che sia riprodotta “nell’originaria genuina espressione, la parte essenziale delle dichiarazioni”.

Con lo scopo di informatizzare il processo penale, la riforma Cartabia ha introdotto i commi 2-bis e 3-bis nell’art. 510 c.p.p.. In particolare, come stabilito dal nuovo comma 2-bis, oltre alla modalità ordinaria di documentazione, l’esame dei soggetti ascoltati (testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati connessi), le ricognizioni e i confronti devono essere documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisivi. Ciò salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Però, il comma 3-bis precisa che la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta soltanto se viene richiesta dalle parti.

Massime relative all'art. 510 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1400/2009

Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Rigetta, App. Torino, 04 aprile 2007).

Cass. pen. n. 7824/1994

L'omessa indicazione nel verbale di dibattimento delle generalità del teste comporta la nullità della deposizione, a norma dell'art. 497, comma terzo, cod. proc. pen. il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni del comma secondo, ivi compreso l'invito al teste a fornire le proprie generalità. Poiché la prova del compimento delle formalità richieste dall'art. 497 cod. proc. pen. è data dal verbale di udienza, nel silenzio di quest'ultimo, si può legittimamente ritenere che siano stati omessi gli adempimenti previsti.

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