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Articolo 510

Codice di Procedura Penale

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

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Dispositivo dell'art. 510 Codice di Procedura Penale

1. Nel verbalesono indicate le generalità dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliarioche assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.


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