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Articolo 497 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Atti preliminari all'esame dei testimoni

Dispositivo dell'art. 497 Codice di procedura penale

1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità(1). Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità(2).

2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime(3).

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [177-186](4).

Note

(1) Si tratta dell'applicazione concreta del principio sancito dall'art. 198, che impone al teste il dovere «di rispondere secondo verità».
(2) Si ricordi che è fatto divieto di testimonianza anonima.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 8, della l. 13 agosto 2010, n. 136 e così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(4) Si tratta di un caso di nullità relativa sanabile ex art. 183, lett. a), secondo cui se la parte ha proceduto all'esame o al controesame, può dirsi che abbia accettato gli effetti dell'atto, e non possa quindi più dedurre la nullità.

Ratio Legis

La norma in esame risponde alla funzione di indicare l'ordine di assunzione delle prove, secondo il criterio di chi ha voluto che fossero assunte.

Spiegazione dell'art. 497 Codice di procedura penale

La norma in commento dette precise regole in ordine all'esame dei testimoni. Essi sono infatti esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine precedentemente indicato dalle parti ex art. 493, e solo dopo l'avvertimento del presidente di rispondere secondo verità, dato che in caso di reticenza o mendacio il testimone può essere condannato per falsa testimonianza ex art. 372 c.p.. L'avvertimento non serve invece nei confronti dell'infraquattordicenne, dato che egli non è punibile, ed è prescritto a pena di nullità.

Per gli agenti sotto copertura il comma 2 bis prevede una particolare regola, volta a rendere più comprensibile la testimonianza. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari e le persone interposte chiamati a deporre devono indicare le generalità che hanno utilizzato sotto copertura, al fine di attribuire alle generalità sotto falso nome la provenienza delle prove.

Massime relative all'art. 497 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21886/2010

Non determina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti. (Rigetta, Trib. Teramo, 06 Marzo 2009).

Cass. pen. n. 21784/2010

L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice. (Rigetta, App. Bologna, 29 maggio 2006).

Cass. pen. n. 45696/2008

Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.

Cass. pen. n. 5189/1994

La nullità comminata dell'art. 497, comma 3, c.p.p. per l'ipotesi in cui il testimone non renda la dichiarazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ha natura relativa e va eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell'atto, a nulla rilevando la fisica assenza degli imputati contumaci in quanto rappresentati dai rispettivi difensori ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 10973/1991

Non sussiste la nullità della deposizione testimoniale qualora, in un procedimento che prosegue secondo le disposizioni del codice di rito previgente, venga prestato giuramento con la formula prescritta dall'art. 497 nuovo codice di procedura penale, anziché con quella dell'art. 142 del codice di rito abrogato, in quanto in entrambe le formule sono contenuti gli stessi elementi essenziali e cioè l'avvertimento rivolto al teste circa la responsabilità morale e giuridica assunta e l'impegno a dire la verità.

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