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Articolo 489 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare

Dispositivo dell'art. 489 Codice di procedura penale

1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare(1).

2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare(1).

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

  1. a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
  2. b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare)
(Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare)
1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.
2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.
2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

__________________

(1) La rubrica è stata modificata, i commi 1 e 2 sono stati sostituiti e il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 30, co. 1, lett. d) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nella volontà di assicurare all’imputato la partecipazione attiva al processo penale. Il legislatore prevede una serie di rimedi sia per l’imputato che, pur se correttamente dichiarato assente, compaia e voglia esercitare le proprie facoltà, sia per l’imputato dichiarato assente per errore. Ciò allo scopo di tutelare le facoltà difensive dell’imputato, tra le quali quella di richiedere procedimenti speciali.

Spiegazione dell'art. 489 Codice di procedura penale

L’art. 489 c.p.p. (come rivista dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina i rimedi per l’imputato contro cui si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare.

I nuovi commi 1 e 2 prendono in considerazione l’ipotesi in cui l’assenza sia stata dichiarata per errore.

Il comma 1 prevede la nullità del decreto di rinvio a giudizio quando c’è la prova che, durante l’udienza preliminare, l’imputato è stato dichiarato erroneamente assente poiché non vi erano i presupposti di cui all’art. 420 bis del c.p.p.. In tal caso, se l’imputato è assente o se l’imputato si è presentato ed eccepisce la nullità, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

Il comma 2 stabilisce in modo espresso il regime della nullità di cui al comma 1.
In particolare, se l’imputato è presente o ha rinunciato a comparire e non eccepisce la nullità della dichiarazione di assenza, la nullità prevista dal comma 1 è sanata. Però, l’imputato ha comunque la facoltà di essere restituito nel termine per esercitare le facoltà dalla quali sia decaduto (tra queste, poter formulare richiesta di procedimento speciale).
In ogni caso, la nullità non può essere in alcun modo rilevata o eccepita se l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

Ai sensi del comma 2-bis (rivisto dalla riforma Cartabia), viene presa in considerazione il caso in cui, sebbene l’assenza sia stata dichiarata sulla base di una corretta valutazione dei presupposti sostanziali, l’imputato dimostra che non sono a lui imputabili la mancata volontà o consapevolezza dell’assenza.

In particolare, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, se l’assenza è stata dichiarata correttamente in udienza preliminare, fermo restando che gli atti regolarmente compiuti restano validi, l’imputato può essere restituito nel termine per esercitare le facoltà da cui è decaduto nelle seguenti due ipotesi:
  1. se l’imputato prova che, per caso fortuito o forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà da cui è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
  2. nel caso in cui l’assenza è stata dichiarata in udienza preliminare perché il giudice ha ritenuto provato che l’imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo e l’assenza in udienza fosse una scelta volontaria (comma 2 dell’art. 420 bis del c.p.p.) oppure nel caso dell’imputato latitante o che comunque si è sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo (comma 3 dell’art. 420 bis del c.p.p.), se l’imputato dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Massime relative all'art. 489 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34224/2005

In tema di partecipazione al dibattimento, la detenzione in un istituto penitenziario prossimo al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell'imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarità del giudizio. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dall'imputato, che aveva rinunciato a comparire, e che ad escludere la lesione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente concorreva la circostanza che, in linea di principio, le spese di spostamento del difensore per conferire con l'assistito sono, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimborsabili).

Cass. pen. n. 21249/2001

In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l'art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato (art. 482 c.p.) e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice (in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo), la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all'art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all'art. 489.

Cass. pen. n. 5598/1999

In tema di dichiarazioni del contumace, ex art. 489 c.p.p., la mancata trasmissione del relativo verbale al giudice della impugnazione non comporta conseguenze sul piano processuale, non prevedendo la legge alcuna sanzione al riguardo.

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