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Articolo 480 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Verbale di udienza

Dispositivo dell'art. 480 Codice di procedura penale

1. L'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati(1):

  1. a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza [111];
  2. b) i nomi e i cognomi dei giudici;
  3. c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento [431].

Note

(1) La redazione del verbale è regolata dalle norme di cui agli artt. 134 ss.

Ratio Legis

Il verbale del dibattimento risponde alla funzione di promemoria a conforto del giudice che deve decidere, ai fini della consultazione in camera di consiglio, dal momento che le prove sono legittimamente acquisite nel dibattimento, secondo i principi dell'oralità e del contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 480 Codice di procedura penale

L'attività di verbalizzazione da parte dell'ausiliario del giudice assume una notevole importanza all'interno del processo penale, in cui, seguendo i principi di oralità e e del contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.

In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solamente la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell'impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in dibattimento, al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel fascicolo per il dibattimento. Nella medesima ottica, l'art. 528 consente al giudice di sospendere la deliberazione in camera di consiglio al fine di ottenere la traduzione immediata del verbale da parte dell'ausiliario che l'ha redatto.

Per fini garantistici e di completezza del verbale, oltre alla documentazione di quanto accade, in esso devono essere indicati:

  • il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

  • i nomi e i cognomi dei giudici;

  • il nome ed il cognome del rappresentante del pubblico ministro, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, oltre alle generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi ed i cognomi dei difensori.

Massime relative all'art. 480 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19511/2010

Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).

Cass. pen. n. 2503/2007

Sono affetti da nullità relativa, i sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenere sanata per accettazione degli effetti dell'atto, "ex" art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove la relativa eccezione non venga formulata, all'udienza successiva. (Rigetta, App. Napoli, 25 Novembre 2005).

Cass. pen. n. 5455/2005

L'omessa menzione nel verbale d'udienza della presenza di uno dei due difensori dell'imputato costituisce un mera irregolarità, non produttiva di vizi per detto verbale e, comunque, per la sentenza conclusiva del giudizio.

Cass. pen. n. 38240/2002

Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

Cass. pen. n. 556/1996

Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale.

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Anonimo chiede
giovedì 20/01/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente pare di ordine penale

Il P.M. chiede l’esame dell’imputato ex art. 503 c.p.p., che accetta.

Ebbene, alla lettura delle trascrizioni d’udienza dell’esame, emerge che l’imputato faceva una domanda al P.M., ma alla fine della frase non risulta trascritto il punto interrogativo, e ciò ha cambiato completante il senso della frase, divenendo per il P.M. e per il Giudice che legge, un affermazione di auto-colpevolezza.

La domanda è, per rimediare l'incomprensione, quale condotta deve porre in essere l’imputato nella prossima udienza per le conclusioni ex art. 523 c.p.p., visto che tale affermazione è assolutamente pregiudizievole, e in verità era una domanda al P.M. ?

Credo che l’errore della trascrittrice sia dovuto anche dal fatto che con la mascherina anti covid non sempre l’imputato riesce a farsi comprendere appieno.

In attesa porgo Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 24/01/2022
Innanzi tutto giova specificare che la lettura delle trascrizioni è un mero ausilio della memoria e che alla stessa va affiancata, di certo, la memoria storica delle parti e, soprattutto, quella del giudice.

Dunque, se quella dell’imputato era una domanda, è molto difficile che a causa di un errore materiale delle trascrizioni ci possa essere un travisamento della stessa (anche perché è molto difficile che una dichiarazione confessoria dell’imputato passi inosservata, come sembra leggersi dal quesito posto).

Ciò detto, trattandosi di un errore materiale, il modo più efficace per emendarlo è il seguente: nel corso della prossima udienza il difensore dell’imputato potrà chiedere una verbalizzazione specifica nella quale si rilevi l’errore delle trascrizioni e si puntualizzi l’omissione del punto interrogativo.

Certo, tale errore potrebbe essere rilevato in modo più incisivo dall’imputato attraverso delle dichiarazioni spontanee ma – lo si ripete – vista la materialità dell’errore (e la sua irrilevanza) sembra esagerato fare riferimento a tale ultima modalità.