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Articolo 469 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Proscioglimento prima del dibattimento

Dispositivo dell'art. 469 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336, 341, 342, 343] ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio [127], sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono(1), pronuncia sentenza inappellabile [568, 593] di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo(2).

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare(3).

Note

(1) L'imputato ha quindi il diritto al giudizio di merito: è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso perché non venga pronunciata la sentenza in fase pre-dibattimentale.
(2) Rimane comunque ferma la ricorribilità per Cassazione ex art. 568, comma 2.
(3) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Ratio Legis

Il proscioglimento pre-dibattimentale risponde ad una logica di economia processuale, essendo inutile passare al dibattimento quando la conclusione è già evidente nel senso dell'assoluzione.

Spiegazione dell'art. 469 Codice di procedura penale

Ai sensi della norma in esame, viene confermata la prevalenza del proscioglimento nel merito su quello per estinzione del reato, essendo espressamente fatta salva la previsione di cui all'art. 129, comma 2, secondo il quale quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. Nel pre-dibattimento non è contemplato il proscioglimento nel merito, dunque la sentenza non può essere anticipata ed occorre procedere al dibattimento.

Il principio appena espresso è dettato da esigenze di economia processuale, oltre che, in secondo piano, dal favor rei, ed impone di arrestare l'andamento naturale del processo penale e di far cessare la qualità di imputato, non appena si manifesti la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento. Tuttavia, la pronuncia di una sentenza inappellabile di non doversi procedere presuppone l'assenso del pubblico ministero e dell'imputato. Anche quest'ultimo può avere infatti interesse ad ottenere un proscioglimento nel merito.

Quando il giudice valuta come particolarmente tenue la gravità del reato, prevale comunque la sentenza di non doversi procedere, anche se il giudice deve comunque sentire il parere (non vincolante) della persona offesa in camera di consiglio. L'istituto in questione è stato introdotto dal D. Lgs. n. 28/2015.


Esso è chiaramente preordinato ad escludere la punibilità del colpevole per fatti che, sebbene astrattamente costituiscano reato, risultano espressione di un grado di offensività particolarmente tenue.

I motivi che hanno indotto il legislatore a configura l'esclusione della punibilità vanno rinvenuti nel principio di offensività, sussidiarietà e proporzionalità risultando al contempo uno strumento di deflazione dei carichi giudiziari.

La ratio di cui sopra si rinviene altresì in altre disposizioni, come ad esempio il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto di cui all'art. 169, l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. N274/2000) o la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile.

Va precisato che la norma in questione prevede comunque un accertamento in merito alla commissione del fatto e all'elemento soggettivo, dato che possono comunque prodursi effetti sfavorevoli nonostante l'esclusione della punibilità.

Infatti, il collegato art. 651 bis dispone che: “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, agevolando il soddisfacimento delle pretese risarcitorie della persona offesa.

Tuttavia, se la particolare tenuità del fatto viene dichiarata prima del dibattimento non vi sarà ovviamente alcun accertamento definitivo, motivo per il quale la persona offesa o il danneggiato dovranno agire in un separato giudizio civile.

Massime relative all'art. 469 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42629/2018

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico. (Fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un caso di proscioglimento da parte del giudice di pace per insussistenza del fatto).

Cass. pen. n. 28954/2017

Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Cass. pen. n. 28569/2017

Il giudice di primo grado, quando accerti già in fase predibattimentale l'avvenuta maturazione della prescrizione, ed emette per questo sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la natura della decisione ex art 469 cod. proc. pen. è incompatibile con tali statuizioni, che si fondano sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Cass. pen. n. 25539/2017

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 21172/2017

E illegittima la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti.

Cass. pen. n. 15838/2017

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, senza che sussista a carico dell'opponente un onere di motivazione in punto di non tenuità.

Cass. pen. n. 12305/2016

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 47039/2015

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

Cass. pen. n. 28151/2014

La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, assolve, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ancorchè pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 469 c.p.p., deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 847/2012

Appellata erroneamente una sentenza predibattimentale che é soltanto ricorribile per cassazione, le parti nel giudizio di appello possono sollecitare la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, restando altrimenti la questione della qualificazione dell'impugnazione preclusa nel successivo giudizio di legittimità.

Cass. pen. n. 21243/2010

È affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poichè il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 c.p.p., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto nè revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.

Cass. pen. n. 20115/2004

Il giudice delle indagini preliminari investito di opposizione a decreto penale di condanna non può emettere de plano sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto l'esigenza di immediatezza nella declaratoria di una causa di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti, ma deve emettere, in assenza di specifiche richieste dell'opponente, decreto di giudizio immediato. (Nella specie il Gip aveva prosciolto l'imputato sul rilievo della esistenza di «seri dubbi» sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato).

Cass. pen. n. 48914/2003

In tema di proscioglimento prima del dibattimento, l'art. 469 c.p.p., applicabile anche al giudizio di appello, prescrive che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l'omissione di detto avviso all'imputato e al suo difensore, incidendo sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità assoluta di ordine generale, che rende invalida la relativa sentenza (nel caso di specie, il giudice di appello, con sentenza predibattimentale, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione).

Cass. pen. n. 3027/2002

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (Nella specie, la Corte, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., denominata appello, ma qualificata come ricorso per cassazione, ha annullato senza rinvio la sentenza di improcedibilità dell'azione penale pronunciata prima dell'apertura del dibattimento senza l'audizione preventiva delle parti).

Cass. pen. n. 40095/2001

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 c.p.p., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 c.p.p. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

Cass. pen. n. 27821/2001

È affetta da nullità assoluta ed insanabile la sentenza predibattimentale, pronunciata de plano in camera di consiglio, senza previo avviso al pubblico ministero, all'imputato ed al suo difensore, con la quale la corte d'appello, investita di gravame proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito pronunciata dal giudice di primo grado, dichiari non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato.

Cass. pen. n. 23466/2001

La sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall'art. 469 c.p.p. — accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilità dell'azione — è sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione; ne consegue che il suo annullamento, a norma dell'art. 623 lett. d) c.p.p., comporta il rinvio al giudice di primo grado. (Nella specie, la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere considerato proposto per saltum e che del giudizio di rinvio debba essere investito il giudice di appello).

Cass. pen. n. 8608/2001

Avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 469 c.p.p. senza che sussistano le condizioni ivi previste è esperibile l'appello e non il solo ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 12980/1999

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'art. 469 c.p.p. consente il proscioglimento anticipato soltanto nell'ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato; la norma, facendo salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., implica peraltro che, in tal caso, il giudice può pronunciarsi solo nella fase dibattimentale, a seguito di un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio. (Nella fattispecie, relativa a proscioglimento predibattimentale nel merito, in assenza delle condizioni poste dal citato art. 469 c.p.p., la Corte ha annullato la sentenza rilevando che, comunque, l'opposizione del P.M. e la mancata audizione del medesimo costituiscono una nullità di ordine generale).

Cass. pen. n. 6828/1999

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. è inappellabile, non per la fase in cui viene pronunciata, ma perché essa presuppone il consenso del pubblico ministero e dell'imputato. Ove tale consenso non risulti essere stato prestato, la sentenza deve ritenersi pronunciata a norma dell'art. 129 c.p.p., con la conseguenza che avverso la stessa è proponibile l'appello. (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva erroneamente qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, presupponendo appunto trattarsi di sentenza inappellabile ex art. 469 c.p.p., anziché di sentenza appellabile perché emessa a norma dell'art. 129 c.p.p.).

Cass. pen. n. 7808/1998

L'art. 469 c.p.p. sancisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate prima dell'apertura del dibattimento, in applicazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. Pertanto, se, nonostante tale previsione, venga proposto appello avverso una tale sentenza e venga, quindi, emessa una sentenza a conclusione del giudizio di gravame da parte del giudice dell'impugnazione, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio siffatta pronuncia e il gravame proposto deve essere convertito in ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 6138/1998

Quando in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile vi è l'impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione; ciò in quanto solo nel dibattimento può precedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.

Cass. pen. n. 510/1998

Il proscioglimento prima del dibattimento, previsto dall'art. 469 c.p.p., non può essere pronunciato per motivi di merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza predibattimentale con la quale il tribunale aveva prosciolto, con la formula «il fatto non è più previsto dalla legge come reato», un imputato che era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p., per aver indebitamente ritardato un atto del suo ufficio)

Cass. pen. n. 12014/1997

L'inappellabilità della sentenza predibattimentale di proscioglimento, pronunciata a norma dell'art. 469 c.p.p., è subordinata alla duplice condizione: 1) che la decisione venga adottata nelle tassative ipotesi di palese estinzione del reato e improcedibilità dell'azione penale (o anche per evidenti ragioni di merito, quando però già sussista una causa di estinzione del reato, in tal senso dovendosi intendere l'inciso “salvo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo”); 2) che il P.M. e l'imputato non si oppongano a tale definizione del giudizio. In difetto anche di una soltanto di esse, viene meno la ragione giustificatrice della deroga al principio generale dell'appellabilità della sentenza, giacché, in assenza di un accordo delle parti e di una causa di estinzione del reato, non v'è motivo per sottrarre una sentenza di proscioglimento nel merito, che implica un apprezzamento del fatto, al vaglio di un superiore giudice di merito. (Fattispecie nella quale mancavano entrambe le condizioni, essendosi il P.M. opposto alla sentenza di proscioglimento ed essendo stata adottata una decisione di proscioglimento nel merito, pur in assenza di una concomitante causa di estinzione del reato, al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 469 c.p.p.).

Cass. pen. n. 5779/1997

Ai fini del proscioglimento prima del dibattimento l'art. 469 c.p.p. prescrive che il pubblico ministero e l'imputato vengano previamente sentiti e non si oppongano: perché l'audizione sia effettiva occorre perciò che essi vengano avvisati della data dell'udienza, a meno che non risulti dagli atti — e non da circostanze presuntive — che essi abbiano già manifestato la loro non opposizione o sollecitato una delle declaratoria previste dall'art. 469 c.p.p.

Cass. pen. n. 42/1995

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di inammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In applicazione di detto principio la corte ha dichiarato l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero che, mostrando di condividere la decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell'art. 469 c.p.p., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie con la formula predetta)

Cass. pen. n. 41/1994

L'art. 469 c.p.p., al pari dell'art. 421 del codice di rito abrogato, consente nella fase predibattimentale la sola pronuncia, sentite le parti, di sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione o per estinzione del reato, e non dunque il proscioglimento nel merito dell'imputato. La stessa norma, invero, fa salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla quale però il giudice può pronunciarsi solo nella sede dibattimentale, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio.

Cass. pen. n. 212/1993

Dalla norma dell'art. 469 c.p.p., che ricalca un istituto già previsto dall'art. 421 del codice di rito abrogato, si desume che la definizione anticipata del giudizio è circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale e che perciò ogni decisione di merito — concernente la responsabilità dell'imputato — è preclusa nella fase predibattimentale, come già accadeva nel sistema previgente e può essere adottata soltanto in sede dibattimentale.

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