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Articolo 460 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Requisiti del decreto di condanna

Dispositivo dell'art. 460 Codice di procedura penale

1. Il decreto di condanna contiene(1):

  1. a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [196, 197 c.p.];
  2. b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
  3. c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale [546 1 lett. e];
  4. d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)(8);
  5. e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto [173, 461 4] e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato [453-458] ovvero il giudizio abbreviato [438-443] o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444(2)(3);
  6. f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
  7. g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore [96](4);
  8. h) la data e la sottoscrizione del giudice [110-111] e dell'ausiliario [126] che lo assiste.
  9. h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(9);
  10. h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione(9).

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena(5). Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero(6).

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena(7)(10).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);
[omissis]
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste;
h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.
[omissis]
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

__________________

(1) Tale decreto è idoneo a divenire irrevocabile e a costituire titolo per eseguire la pena inflitta, a meno che la parte non si opponga.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 luglio 2016, n. 201 ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2016, n. 201 (in G.U. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e) nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
(4) Da ciò si comprende come il decreto penale sia chiamato ad assolvere una funzione analoga a quella dell'informazione di garanzia.
(5) L'art. 2 decies, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144 ha soppresso il seguente periodo: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati".
(6) La Corte Cost. ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sent. 18 novembre 2000, n. 504, tale comma nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale.
(7) Tuttavia può giustificare una revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168.
(8) Lettera così modificata dall'art. 28, co. 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(9) Lettera aggiunta dall'art. 28, co. 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(10) Comma così modificato dall'art. 28, co. 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Il procedimento per decreto trova la propria ratio in un’ottica di economia processuale. Questo rito speciale ha un forte carattere deflattivo poiché comporta il venir meno del contraddittorio con l’imputato: c’è l’eliminazione dell’udienza preliminare e del dibattimento con l’emissione immediata del provvedimento di condanna. La fase dibattimentale (e, dunque, il recupero del contraddittorio) si ha solo se l’imputato si oppone al decreto penale di condanna. Il fatto che il decreto penale di condanna consegua ad un procedimento senza un contraddittorio con l’imputato (a meno che questo non si opponga) è controbilanciato dallo sconto di pena che il pubblico ministero può chiedere: il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Spiegazione dell'art. 460 Codice di procedura penale

L’art. 460 c.p.p. enuncia i requisiti del decreto penale di condanna.

Il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) indica il contenuto del decreto penale di condanna:
  • ai sensi delle lett. a) e b), l’indicazione delle generalità dell’imputato e l’imputazione;
  • a norma della lett. c), la sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena sotto il minimo edittale;
  • per la lett. d) (modificata dalla riforma Cartabia), il dispositivo con la specifica indicazione della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso di pagamento della pena pecuniaria entro quindici giorni dalla notifica del decreto, con rinuncia all’opposizione;
  • secondo le lett. e), f) e g), il decreto deve contenere l’avviso all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria della possibilità di proporre opposizione, con facoltà per l’imputato di chiedere giudizio immediato o giudizio abbreviato o l'oblazione, nonché l’avviso che, in caso di mancata opposizione, il decreto diventa esecutivo;
  • la lett. h) richiede la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste;
  • ai sensi delle lett. h-bis) e h-ter) (entrambe introdotte dalla riforma Cartabia), il decreto deve includere l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e l’avviso che può esserci il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto entro quindici giorni dalla notifica del decreto, con rinuncia all’opposizione.

Dopo l’enunciazione del contenuto del decreto penale di condanna, il comma 2 sancisce che il giudice, con il decreto penale di condanna, applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero, indicando l’entità dell’eventuale diminuzione al di sotto del minimo edittale. Dunque, il giudice non può modificare la richiesta di pena indicata dal pubblico ministero, ma solo accoglierla o rigettarla.

Sempre ai sensi del comma 2, le uniche attività discrezionali del giudice consistono essenzialmente nell’ordinare la confisca (ma solo nei casi in cui questa sia obbligatoria) o la restituzione delle cose sequestrate, nella concessione della sospensione condizionale della pena e, nei casi previsti dall’art. 196 del c.p. e dell'art. 197 del c.p., nell’eventuale dichiarazione di responsabilità della persona civilmente obbligata al pagamento della pena pecuniaria.

Poi, il comma 3 precisa che una copia del decreto penale di condanna va comunicata al pubblicato ministero e notificata al condannato e al suo difensore (d’ufficio o di fiducia), nonché alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

La notifica del decreto (con il precetto) al condannato è necessaria al fine di consentire a quest’ultimo di proporre opposizione. Infatti, come precisato dal comma 4, qualora la notifica non sia possibile per irreperibilità dell’imputato, il giudice deve revocare il decreto penale di condanna e deve restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda in altro modo.

Infine, ai sensi del comma 5 (come modificato dalla riforma Cartabia), l’imputato, che accetti la condanna stabilita con il decreto, va incontro ad una serie di vantaggi, oltre alla diminuzione della pena fino alla metà. In particolare, l’emissione del decreto penale di condanna determina i seguenti benefici premiali:
  • non c’è condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie (salvo la confisca obbligatoria);
  • entro quindici giorni dalla notifica del decreto, il condannato può pagare la sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione;
  • il decreto, anche se diventato esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;
  • l’estinzione del reato se, nel termine di cinque anni per i delitti o nel termine di due anni per le contravvenzioni, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (in questo caso, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il criterio di delega è attuato attraverso la modifica del comma 5 dell’art. 460 c.p.p., affinché il prodursi dell’effetto estintivo ivi previsto sia subordinato al pagamento della pena pecuniaria.
Nella sua chiarezza, il criterio di delega è stringente e non consente deviazioni rispetto alla sua portata.


Il disallineamento che ne risulta, rispetto alla disciplina riservata dall’art. 136 disp. att. c.p.p. al patteggiamento (che subordina i limiti all’effetto estintivo al solo caso di volontaria sottrazione alla pena), è giustificato dalla maggiore premialità del decreto penale di condanna rispetto all’applicazione concordata della pena.
Il condannato in via monitoria, infatti, non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, ma, per effetto dell’attuazione del criterio di delega, nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza fruisce di un’ulteriore riduzione di un quinto della pena inflitta.


Eventuali distorsioni che la differente previsione in tema di patteggiamento aveva indotto a paventare in passato (per effetto di opposizioni strumentali al decreto penale di condanna, volte ad accedere all’effetto estintivo, nel caso di insolvibilità del condannato, attraverso il ricorso all’applicazione concordata di pena) sono scongiurate, a seguito della radicale modifica introdotta al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie.


Si vuole introdurre un ulteriore stimolo, prima che all’acquiescenza, al pagamento immediato della pena irrogata con il decreto penale.
In pratica, il giudice nel decreto penale (se non già il P.M. nella sua richiesta) dovrà indicare due somme: quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all’opposizione. Le modifiche all’art. 460 c.p.p. introducono tra le formalità del decreto tali nuovi requisiti.
2 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nel decreto di condanna ex art. 460 c.p.p.

Massime relative all'art. 460 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34500/2018

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.

Cass. pen. n. 5096/2018

L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilitàdi notificare il decreto a seguito dell'irreperibilitàdell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

Cass. pen. n. 2368/2018

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.

Cass. pen. n. 30825/2017

L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

Cass. pen. n. 21897/2017

In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).

Cass. pen. n. 9817/2015

La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).

Cass. pen. n. 9212/2012

In tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione e quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 c.p.p..

Cass. pen. n. 7022/2012

L'irreperibilità prevista dall'art. 460, comma quarto, c.p.p., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento.

Cass. pen. n. 11358/2008

Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell'impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall'imputato. (Fattispecie in tema di ricorso presentato per l'omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).

Cass. pen. n. 6458/2008

La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, atteso che tale revoca è consentita solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la suddetta ragione. (Nella specie la revoca del decreto penale era stata adottata per mancato ritiro dell'atto, notificato a mezzo posta, da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 21821/2004

L'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell'opposizione poichè, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata.

Cass. pen. n. 16002/2004

Anche dopo la modifica dell'art. 460 c.p.p. ad opera dell'art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., poiché nella fase dell'emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.

Cass. pen. n. 5849/2004

Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d'ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L'eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d'ufficio nominato in occasione dell'emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l'opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all'art. 461 c.p.p.).

Cass. pen. n. 9898/2003

L'art. 460, comma 5 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 37 comma 2, lett. b), della L. 16 dicembre 1999, n. 479 — in base al quale nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo il reato è estinto se, entro i termini previsti, l'imputato non commette altri reati — deve essere considerata “norma sostanziale”, in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato, con la conseguenza dell'applicabilità del principio del favor rei, posto dall'art. 2, comma 3 c.p., in materia di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio tempus regit actum stabilito per la disciplina processuale.

Cass. pen. n. 4401/2000

Interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all'imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all'udienza di questi, il decreto penale sia stato revocato.

Cass. pen. n. 3577/2000

Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al P.M., assimilando tale situazione a quella della irreperibilità, non può qualificarsi «abnorme» in quanto la restituzione è prevista dall'art. 459, comma 3, c.p.p. (in caso di mancato accoglimento della richiesta del P.M.) e dell'art. 460, comma 4, (in caso di irreperibilità del destinatario), ma al più come illegittimo e comunque non imputabile. (La Corte ha osservato che l'assimilabilità della situazione determinata dall'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna).

Cass. pen. n. 8547/1999

Ai fini dell'emissione del decreto penale non è previsto che l'imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all'art. 555 c.p.p., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all'art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa.

Cass. pen. n. 4624/1993

La nullità del decreto penale, concernente il difetto di motivazione, è sanata con l'opposizione e l'introduzione dell'ordinario giudizio di cognizione, poiché in tal caso si determina la revoca del provvedimento de quo.

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R. L. chiede
giovedì 19/01/2023 - Campania
“Sono parte offesa in un procedimento penale per diffamazione (il reato si è consumato nel maggio 2019). Nel febbraio 2022 il GIP ha emesso un decreto penale di condanna a carico dei 3 imputati; ma il decreto non è stato ancora notificato. Poiché temo che gli imputati possano beneficiare della prescrizione a causa di "lentezza" del sistema delle notificazioni, chiedo se con la riforma Cartabia tale procedura può essere più rapida e semplificata e cosa posso fare per far sì che si realizzi in tempi congrui.”
Consulenza legale i 26/01/2023
Il decreto penale di condanna è regolato dagli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale e viene emesso su richiesta del Pubblico ministero dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per reati di non particolare gravità, per i quali si possa applicare la sola pena pecuniaria (multa o ammenda).

Il decreto penale di condanna, per produrre effetti e per consentire all’imputato di proporre opposizione, deve necessariamente essere notificato all’imputato; se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, come vedremo in seguito, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
Può accadere che il querelante, persona offesa, abbia contezza dell’emissione del decreto ancor prima della notifica all’imputato, ciò tramite accesso in cancelleria.

La Riforma Cartabia è entrata in vigore Il 30 dicembre 2022 ed è intervenuta sulla disciplina; l’articolo 1 comma 10 lettera d), della legge delega n. 134/2021 ha assegnato, in particolare, al legislatore delegato tre direttive stringenti:
- prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’art. art. 335 del c.p.p.;
- stabilire che, nei casi previsti dall’articolo 460, comma 5, c.p.p., ai fini dell’estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
- assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

ll D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della L. 27 settembre 2021 n. 134, introduce significative innovazioni sul regime delle notifiche del procedimento penale: la notifica telematica diventa la regola generale del procedimento notificatorio nel codice di procedura penale.
Le notifiche “tradizionali” avranno luogo, in via sussidiaria, solo (art. 148 comma 4 c.p.p.):
-ricorra un caso previsto dalla legge;
-vi sia assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario;
- ostino impedimenti tecnici.

Vi è poi una differente modalità di notifica a seconda che il soggetto abbia già avuto “contatti” con l’autorità giudiziaria o meno.

Nel primo caso, per effetto del rimodellato testo dell’art. art. 161 del c.p.p., il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato non detenuto devono invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, avvisandolo, altresì, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora il domicilio sia o divenga inidoneo «le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio».
Secondo il nuovo tenore testuale della norma, il soggetto può eleggere domicilio non solo in luoghi fisici, indicati nell'articolo art. 157 del c.p.p. ma anche presso «un indirizzo di posta elettronica certificata».
Il nuovo comma 7-bis dell’art. art. 148 del c.p.p. prevede che «Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4», ovvero con le modalità tradizionali.

Occorre attendere l’applicazione in concreto delle nuove norme ma sembrerebbe, dunque, che la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero possano effettuare telematicamente la notifica del decreto penale di condanna all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato che vi abbia dichiarato domicilio.
Secondo poi l’art. 164 cod. proc. pen. la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nella precedente formulazione, «per ogni stato e grado del procedimento», ma vale solo per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio ad imputati non detenuti.

Pertanto, la notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, in base al nuovo art. 157 ter cod. proc. pen., salvo che l’imputato sia detenuto, va effettuata «al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1», e dunque, come si è visto, anche presso l’«indirizzo di posta elettronica certificata» dell’imputato, qualora presso di esso egli abbia dichiarato domicilio. La notifica telematica è curata dalle segreterie dei PM e cancellerie e quando essa non possa aver luogo, interverrà come sempre l’Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni con le modalità (tradizionali) previste (art.148 comma 5 c.p.p.)

Nel caso in cui manchi un domicilio dichiarato o eletto, la notifica deve essere eseguita «nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo art. 157 del c.p.p., con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1», e, dunque, prioritariamente e preferibilmente mediante consegna di copia all’interessato, onde consentire al giudice, in caso di mancata personale partecipazione dell’imputato al giudizio, di dichiararne l’assenza in maniera pressoché inattaccabile.
Da ultimo la Polizia Giudiziaria potrà essere investita della notifica quando sia il PM a chiederlo “nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia Giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”; Viene poi introdotta la disposizione di cui all’art. 157 ter comma 2 c.p.p. che regola gli ulteriori casi in cui l’Autorità giudiziaria potrà servirsi della Polizia Giudiziaria per le notifiche: ciò quando sia necessario “per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”. Si prevede dunque che l’Autorità Giudiziaria abbia il potere di disporre che la notificazione all’imputato del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Il decreto penale di condanna con la coeva modifica dell’art. art. 160 del c.p.. viene inserito tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione e ciò dalla sua emissione e non dalla sua notificazione.

Con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la notificazione dovrebbe essere più rapida, tuttavia occorre attendere l'effettiva applicazione pratica. Si consiglia, tramite un legale, di sollecitare presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il decreto di condanna ed eventualmente anche con l’ausilio del PM richiedente il decreto penale di condanna.