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Articolo 458 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Richiesta di giudizio abbreviato

Dispositivo dell'art. 458 Codice di procedura penale

1. L'imputato, a pena di decadenza [173], può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato(1)(2). Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.

2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato(3)(4)(6).

2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova(7).

2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate(7).

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5(5).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.
2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.
2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

[omissis]

__________________

(1) Comma modificato prima dall'art. 14, L. 1 marzo 2001, n. 63, con decorrenza dal 6 aprile 2001, e poi dall'art. 1, comma 46, L. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 3 agosto 2017.
La Corte Costituzionale con sent. 16 aprile 2002, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente dal decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.
(2) L'art. 36, lett. a) e b), della l. 16 dicembre 1999, n. 479 ha soppresso il seguente periodo: "Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso".
(3) Comma, prima modificato dall'art. 36, L. 16/12/1999, n. 479, è stato poi sostituito prima dall'art. 1, L. 05/06/2000, n. 144 e da ultimo dall'art. 1, comma 47, L. 23/06/2017, n. 103 con decorrenza dal 03/08/2017.
Durante i termini previsti da tale comma, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 del codice.
(4) La Corte cost. con sent. 23 maggio 2003, n. 169 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 gennaio 2015, n. 1 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
(6) Comma modificato dall'art. 27, co. 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(7) Comma inserito dall'art. 27, co. 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

A fronte di una situazione di evidenza della prova di reità, il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere il giudizio immediato, così ottenendo una forte semplificazione del rito: esso determina l’eliminazione della fase dell’udienza preliminare (divenuta superflua proprio in virtù del materiale raccolto), causando il passaggio diretto dalle indagini preliminari al dibattimento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia richiesto il giudizio immediato, il legislatore fa salvo il diritto dell’imputato di chiedere il mutamento del rito da immediato ad abbreviato.

Spiegazione dell'art. 458 Codice di procedura penale

L’art. 458 c.p.p. disciplina la richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato nel caso di giudizio immediato, nonché le conseguenze del mutamento del rito.

Il comma 1 stabilisce che, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato – a pena di decadenza – può chiedere il giudizio abbreviato, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero.
Sempre ai sensi del comma 1, in caso di mutamento del rito e di trasformazione in giudizio abbreviato, troverà applicazione il comma 6-bis dell’art. 438 del c.p.p.: quindi, la richiesta dell’abbreviato determina la sanatoria delle invalidità (nullità, sempre che non siano assolute; le inutilizzabilità, salvo quelle derivanti da violazione di un divieto probatorio).
Però, l’imputato ha il diritto di eccepire, con alla richiesta del giudizio abbreviato, l’incompetenza per territorio.

Il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che, se l’imputato ha richiesto l’abbreviato, il giudice fissa in ogni caso l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta. A tal fine, almeno cinque giorni prima, il giudice ne dà avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se il giudice riconosce la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Quando la richiesta di giudizio abbreviato viene accolta, il rito si svolge seguendo, di regola, le norme dell’udienza preliminare: il comma 2 dell’art. 458 c.p.p. richiama espressamente i commi 3, 5 e 6-ter dell’art. 438 del c.p.p., l’art. 441 del c.p.p., l’art. 441 bis del c.p.p., l’art. 442 del c.p.p. e l’art. 443 del c.p.p..

In particolare, con riferimento all’art. 441 bis del c.p.p., nel caso di cui al comma 4 (cioè, l’ipotesi di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato e l’imputato che chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie), il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza per il giudizio immediato.

Poi, i commi 2-bis e 2-ter (introdotti entrambi dalla riforma Cartabia) prendono in considerazione l’ipotesi in cui il giudice rigetta la richiesta di rito abbreviato condizionato (comma 5 dell'art. 438 del c.p.p.) formulata dall’imputato.
In tal caso, il nuovo comma 2-bis stabilisce che, nella stessa udienza, l’imputato può chiedere l’abbreviato secco ex comma 1 dell’art. 438 del c.p.p. oppure il patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. o la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il comma 2-ter precisa poi che, se il giudice non accoglie alcuna delle richieste dell’imputato di rito alternativo, allora rimette le parti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

Infine, il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell’art. 458 c.p.p. non si applicano se il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato (a norma del comma 5 dell’art. 419 del c.p.p.).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente “sostituita” dall’ art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l’intervento additivo della Corte costituzionale.


Si intende offrire, in tal senso, una soluzione “maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto”, raccogliendo una esortazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 (“3.2.- Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art. 438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.”).
2 
I criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflattivo.
A tal fine si intende rendere obbligatoria (“il giudice fissa in ogni caso…”), a richiesta dell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire il procedimento.


Si disciplina da ultimo l’eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.
3 
Quanto alla modifica dell’art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6 ter dell’art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell’illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato.

Massime relative all'art. 458 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10190/2018

La competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 20803/2017

La richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile).

Cass. pen. n. 11807/2017

Non sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del giudice delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito di immediato, sicchè la sentenza emessa nel rito alternativo svoltosi dinanzi al Tribunale non è affetta da nullità. (Fattispecie in cui il tribunale aveva ordinato la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato, a seguito della quale l'imputato aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, dopo che analoga richiesta avanzata al giudice delle indagini preliminari era stata da questi dichiarata inammissibile).

Cass. pen. n. 5236/2017

In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non determina la nullità assoluta o l'abnormità del decreto di rigetto "de plano" della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, emesso dal Gip, ma soltanto una nullità di ordine generale, sanabile per iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa.

Cass. pen. n. 18292/2014

In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza alla celebrazione del giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'udienza preliminare o a seguito di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, e non al giudice delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 32085/2013

L' ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell' abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d' impugnazione previsto dall' art. 568 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso fosse abnorme l' ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta "atipica").

Cass. pen. n. 23036/2013

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p. nella parte in cui fissa in quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato il termine perentorio entro il quale l'imputato può scegliere di accedere ad un rito alternativo (nella specie, giudizio abbreviato), non consentendo l'esercizio di tale facoltà fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e 6, comma terzo, lett. b), Convenzione EDU.

Cass. pen. n. 9921/2010

Qualora l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto di giudizio immediato abbia chiesto ed ottenuto, com'è suo diritto (in presenza delle condizioni di legge) l'ammissione al giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p., l'eventuale revoca di tale ammissione costituisce provvedimento abnorme, comportante nullità del giudizio che, a seguito di esso, sia stato svolto nelle forme ordinarie.

Cass. pen. n. 29115/2007

Nel caso di innesto di riti alternativi nel giudizio immediato, il Gup può rigettare la richiesta senza fissare l'udienza prevista dall'art. 458, comma 2, c.p.p. ogni qual volta la ritenga infondata, in quanto non risulta in alcun modo lesa la possibilità di accesso ai riti alternativi dell'imputato, il quale può reiterare la richiesta al giudice del dibattimento, senza però modificare le richieste istruttorie né trasformare la richiesta di rito abbreviato da condizionata a incondizionata.

Una volta emesso decreto di giudizio immediato e proposta dall'imputato tempestiva richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta può essere pronunciata dal G.I.P. de plano senza la fissazione dell'udienza ex art. 458, comma secondo c.p.p. (Fattispecie relativa a conflitto tra Gip e giudice del dibattimento).

Cass. pen. n. 3088/2006

Spetta al giudice delle indagini preliminari decidere sulla domanda di patteggiamento presentata dall'imputato, anche se ha già dato il via libera al giudizio immediato. Il ricorso a quest'ultimo rito alternativo non fa spostare la “pratica” al giudice del dibattimento, ma fa retrocedere il processo alla fase dell'udienza preliminare attribuendo la competenza sulla richiesta di patteggiamento al Gip, a meno che siano decorsi 15 giorni per la notifica e la domanda da parte dell'imputato di accedere al rito alternativo.

Cass. pen. n. 39645/2002

La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 16 aprile 2002, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il termine per la richiesta di giudizio abbreviato decorresse dall'ultima notificazione, all'imputato o al suo difensore, rispettivamente del decreto che dispone il giudizio immediato e dell'avviso della data fissata per detto giudizio, non può valere a far rimettere in discussione l'avvenuta decadenza dalla possibilità di avanzare la suindicata richiesta, già verificatasi a cagione dell'intervenuta scadenza, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, del termine in questione, computato secondo la regola all'epoca vigente, che ne fissava la decorrenza con riferimento alla sola data di notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato.

Cass. pen. n. 31997/2002

La richiesta di giudizio abbreviato incondizionato può essere validamente avanzata, mediante presentazione dell'istanza al pubblico ministero, anche prima che venga emesso e notificato all'imputato il decreto che dispone il giudizio immediato. In tal caso la presentazione della richiesta al P.M. è produttiva di effetti e costituisce atto equipollente alla notifica, prescritta con riferimento alla originaria disciplina del giudizio abbreviato che prevedeva il preventivo consenso dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha risolto un conflitto di competenza sorto fra Gip e tribunale nel caso di una richiesta di abbreviato incondizionato, diretta al Gip ma presentata al P.M., affermando la competenza del Gip a celebrare comunque il processo in base al rito prescelto, in quanto la mancata notifica della richiesta al P.M. non poteva determinare la decadenza dal rito speciale che, con la normativa attuale, costituisce un diritto dell'imputato).

Cass. pen. n. 26303/2002

In tema di richiesta di giudizio abbreviato, da parte dell'imputato, al quale sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre l'ipotesi della decadenza prevista dall'art. 458, comma 1 c.p.p. solo nel caso di intempestivo deposito della istanza, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, è escluso che l'effetto decadenziale consegua anche all'omessa notifica al P.M., non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di istanza condizionata ad integrazione probatoria (art. 438, comma 5, c.p.p.).

Cass. pen. n. 39157/2001

Una volta emesso decreto di giudizio immediato e proposta dall'imputato tempestiva richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la fissazione, da parte del giudice, della relativa udienza non può essere intesa come atto di per sè introduttivo di quest'ultimo giudizio, ma equivale solo a una decisione positiva sull'ammissibilità del rito (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), che non preclude il rigetto dell'istanza, qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito medesimo. (Fattispecie relativa a conflitto tra Gip che, rigettata nel merito l'istanza di giudizio abbreviato, aveva nuovamente disposto il giudizio immediato, e giudice del dibattimento che, ritenendo irreversibilmente ammesso il giudizio abbreviato per effetto della semplice fissazione dell'udienza da parte del primo, gli aveva restituito gli atti; in relazione ad essa, la Corte ha affermato che non spetta al giudice dibattimentale l'annullamento della decisione reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato per difetto delle condizioni di legge e che, in caso di restituzione degli atti, il Gip è legittimato a sollevare conflitto).

Cass. pen. n. 8437/2001

La richiesta di giudizio abbreviato non vale, di per sè, ad escludere la rilevabilità di cause di inutilizzabilità di atti che abbiano carattere assoluto, in quanto derivanti da violazioni di norme di legge concernenti il procedimento di acquisizione della prova. (Nella specie l'inutilizzabilità — peraltro ritenuta insussistente dalla S.C. — sarebbe derivata, trattandosi di prova costituita dai risultati di intercettazioni telefoniche, dall'intervenuto deterioramento del supporto magnetico recante la registrazione delle conversazioni intercettate).

Cass. pen. n. 1129/2000

Nel giudizio abbreviato, anche allorché esso si instauri ex art. 458 c.p.p., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, non può essere contestata l'utilizzabilità degli atti che, legalmente compiuti o formati, non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento nel giudizio ordinario, ma lo diventano proprio per la scelta dell'imputato di procedere con il rito abbreviato. È invece possibile contestare l'utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 191 c.p.p. ha, come espressione del principio di legalità, carattere generalissimo e va quindi applicato anche nel giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio vale anche quando il giudizio abbreviato si instauri ex art. 458 c.p.p., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, atteso che l'art. 458 non contiene alcuna deroga alle norme che disciplinano il giudizio abbreviato).

Cass. pen. n. 4361/1998

Nei confronti dell'ordinanza che dispone sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p. non è prevista impugnazione né in via generale, né per specifica disposizione. La ratio dell'anzidetta impugnabilità è ravvisabile nella circostanza che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito quando accerti che il diniego del giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato.

Cass. pen. n. 1056/1995

Poiché, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato detenuto ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p. deve ritenersi ritualmente notificata al P.M. attraverso la semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato indirizzato al P.M. quale autorità destinataria della relativa consegna.

Cass. pen. n. 9435/1994

A seguito del provvedimento che dispone il giudizio abbreviato, anche nell'ipotesi di trasformazione del rito prevista dall'art. 458 comma secondo c.p.p., è preclusa la possibilità di contestazioni suppletive o di modificazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 5585/1994

Qualora, disposto il giudizio immediato, venga ritualmente avanzata dall'imputato, ai sensi dell'art. 458 c.p.p., richiesta di giudizio abbreviato, in ordine alla quale il P.M. non esprima il proprio consenso, il Gip deve trasmettere gli atti al tribunale per il giudizio immediato ma il giudice del dibattimento ha l'obbligo di compiere il sindacato sul dissenso del P.M., senza che il prevenuto abbia l'onere di alcuna deduzione nella fase degli atti introduttivi, ai sensi dell'art. 491 c.p.p.

Cass. pen. n. 1665/1993

La richiesta orale di giudizio abbreviato, formulata nell'udienza di convalida dell'arresto, deve qualificarsi anomala e, comunque, essa potrebbe spiegare la propria efficacia solo nell'udienza preliminare, che è la sede naturale del giudizio abbreviato. Quando, invece, non si fa luogo all'udienza preliminare perché, su richiesta del pubblico ministero, è stato emesso il decreto di giudizio immediato, che contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, questo deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla notificazione del decreto. (Nella specie, relativa a rigetto del ricorso, l'imputato aveva reiterato, nell'udienza dibattimentale, la richiesta di giudizio abbreviato, che il tribunale rigettò per tardività).

Cass. pen. n. 1887/1993

L'art. 456 c.p.p. non prevede che l'avviso contenuto nel decreto che dispone il giudizio immediato, secondo cui l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato, debba indicare tutti gli incombenti a tal fine richiesti. La trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, poi, è consentita a norma dell'art. 458, primo comma c.p.p., a condizione che l'imputato depositi la relativa richiesta, a pena di decadenza, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. (Fattispecie nella quale la richiesta di giudizio abbreviato era stata indirizzata erroneamente alla cancelleria del tribunale, senza la prova della notifica al pubblico ministero. La Suprema Corte ha stabilito che siffatta notifica non incombe alla cancelleria del giudice che riceve la richiesta di giudizio abbreviato).

Cass. pen. n. 5709/1993

Il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea all'accoglimento - da parte del giudice - della richiesta di giudizio immediato, è quella che per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare; mentre la definibilità allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato, si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilità anche ai fini dell'individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. (Nella specie la decisione del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato sul rilievo che, essendo mancata la confessione dell'imputato, appariva necessario il vaglio dibattimentale per meglio chiarire le modalità del fatto, è stata annullata non solo per genericità di motivazione - non essendo state precisate le circostanze asseritamente da chiarire - ma per erroneità logica e giuridica, non necessariamente escludendo la mancata confessione dell'imputato la definibilità del processo allo stato degli atti, in base agli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 5221/1993

La forza maggiore che giustifica la restituzione in termini è quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili. Di conseguenza non è ravvisabile la forza maggiore ogni volta che tale impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale. (Nella specie l'imputato straniero aveva chiesto la restituzione nel termine per richiedere il giudizio abbreviato assumendo che aveva costituito ostacolo insormontabile ad una tempestiva richiesta la mancata conoscenza da parte sua della lingua italiana e, dunque, la conseguente impossibilità di essere informato, attraverso la lettura del decreto di citazione per il giudizio immediato, della facoltà di richiedere, entro sette giorni, il giudizio abbreviato; la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse respinto la richiesta, non potendo l'ostacolo suddetto essere considerato insuperabile).

Cass. pen. n. 2027/1993

A norma dell'art. 123, comma primo, c.p.p., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti «come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria»: espressione, quest'ultima, che il legislatore univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento non solo al giudice, ma anche al pubblico ministero. Pertanto, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, comma primo, stesso codice, deve ritenersi virtualmente notificata al P.M. attraverso la semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato «indirizzato» al P.M., quale autorità destinataria della relativa consegna. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che si fosse al di fuori delle condizioni stabilite a pena di decadenza dal citato art. 458, comma primo, avendo l'imputato consegnato all'ufficio del direttore penitenziario una busta chiusa, indirizzata al presidente del collegio e risultata contenere, alla sua apertura, richiesta di applicazione del giudizio abbreviato).

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