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Articolo 455 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

Dispositivo dell'art. 455 Codice di procedura penale

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero(1).

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza(2).

Note

(1) Il giudice provvede al rigetto con decreto non motivato quando la prova non appare evidente o se manca una delle altre condizioni cui la legge subordina l'ammissibilità del rito. In questo caso gli atti ritornano al P.M., il quale provvederà a far proseguire il procedimento per le vie ordinarie.
(2) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h) del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125.

Ratio Legis

A fronte di un'evidenza di colpevolezza, il legislatore ha ritenuto ragionevole sopprimere l'udienza preliminare, fase preordinata a tale verifica, dando vita al rito speciale in questione.

Spiegazione dell'art. 455 Codice di procedura penale

Il giudizio immediato può determinarsi sia su richiesta del pubblico ministero che dell'imputato. In tale ultimo caso, il quale non presenta alcun vantaggio per l'imputato, se non quello di accedere più celermente ad una sentenza saltando la fase dell'udienza preliminare, l'imputato richiede semplicemente tre giorni prima dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 419 comma 5, di rinunciare a quest'ultima. Il giudice è tenuto ad esaudire la richiesta.

Il presupposto per l'applicazione di tale rito è l'evidenza della prova in merito alla colpevolezza dell'imputato.

Il legislatore ha dunque statuito che di fronte ad una simile evidenza di colpevolezza sarebbe inutile verificare la fondatezza dell'accusa in sede di udienza preliminare. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato quando tale rito accelerato non pregiudichi gravemente le indagini. Pur apparendo una facoltà del p.m., egli è in realtà tenuto ad instaurare il processo in tali forme.

Ad ogni modo, non è sufficiente che la prova appaia evidente agli occhi del pubblico ministero. Il giudice, al quale il p.m. deve rivolgersi per ottenere la citazione a giudizio immediato, deve infatti verificare tale presupposto. La limitazione ai diritti difensivi dell'imputato è pertanto sottoposta al vaglio del giudice.

Ai sensi della presente norma, il giudice deve decidere entro cinque giorni dalla trasmissione della richiesta. In caso negativo, restituisce gli atti al pubblico ministero, affinché proceda ad una modalità alternativa all'esercizio dell'azione penale.

Per il medesimo motivo, il giudizio immediato non può essere richiesto se non dopo che la persona sottoposta alle indagini sia stata messa in condizione di interloquire con il magistrato penale sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova.

Tuttavia, non è necessario che la persona sia stata effettivamente interrogata, essendo infatti sufficiente che egli sia stato invitato a comparire e che, se non comparso, non abbia potuto opporre un legittimo impedimento, oppure che non fosse irreperibile.

Considerato inoltre che il procedimento in oggetto non prevede la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis), l'imputato rischierebbe di trovarsi rinviato a giudizio senza nemmeno aver saputo del processo a proprio carico.

Sempre per quanto riguarda le ragioni di economia processuale, il comma 2 favorisce la separazione dei processi, nei casi in cui esistano altri reati per i quali la prova non appare evidente, tranne quando ciò possa pregiudicare gravemente le indagini. Se poi, in seguito, il giudice dovesse ritenere indispensabile il cumulo processuale, deve rigettare la richiesta del p.m., facendo prevalere il rito ordinario.

Ulteriore requisito per l'ammissibilità del giudizio immediato è rappresentato dall'osservanza del limite temporale di novanta giorni dalla registrazione della notizia di reato.

Al di là di tale termine, il p.m. può richiedere l'immediato entro centoottanta giorni dall'iscrizione di cui sopra qualora l'indagato si trovi sottoposto alla custodia cautelare (c.d. giudizio immediato custodiale), sempre con il limite di non arrecare pregiudizio alle indagini. Tuttavia, è bene precisare che in tale ipotesi vi deve essere una sorta di giudicato interno, dato dal fatto che è già stato definito il procedimento di riesame della misura cautelare, oppure sono scaduti i termini per proporlo.

Sempre con riguardo al giudizio immediato custodiale, la norma in esame stabilisce che il giudice deve rigettare la richiesta ove l'ordinanza che disponeva l'esecuzione della custodia cautelare stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il procedimento di riesame, o meglio il suo esito, è dunque strettamente correlato all'ammissibilità del giudizio immediato, dato che altrimenti si determinerebbe un contrasto interno di giudicati.

Massime relative all'art. 455 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35295/2011

Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Teramo, 23/06/2010).

Cass. pen. n. 5349/2011

Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di valutazione che non definisce né una fase del procedimento né un grado di giudizio.

Cass. pen. n. 6989/2011

In tema di giudizio immediato, una volta disposto il rito, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato, anche in sede di legittimità, è quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato). (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 25 settembre 2009).

Cass. pen. n. 42049/2008

Non è abnorme, perché rientra nei poteri del giudice e non determina una stasi processuale, il provvedimento con cui il tribunale per i minorenni rigetta l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notifica della relativa richiesta del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 10109/2005

Non è abnorme, in tema di giudizio immediato, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta del P.M. in quanto presentata oltre novanta giorni dopo l'iscrizione della notizia di reato, posto che il rigetto corrisponde ad un potere funzionalmente riconosciuto al giudice, e non determina una stasi processuale non risolubile, potendo l'azione penale essere ancora esercitata nelle forme ordinarie.

Cass. pen. n. 40093/2001

Il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 455 c.p.p. — avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione — non presenta i caratteri di abnormità, in quanto rientra nello schema procedimentale previsto da tale norma e non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale, sicché non è soggetto a ricorso per cassazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui il Gip aveva respinto la richiesta di giudizio immediato, sul presupposto dell'omissione degli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 883/1996

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Gip che abbia rigettato la richiesta di giudizio immediato proposta da un solo coimputato in base all'esigenza di contemporanea valutazione dei fatti contestati anche agli altri imputati. Tale provvedimento invero non è abnorme perché l'art. 455 c.p.p. all'evidenza consente al predetto giudice di emettere decreto di diniego di giudizio immediato anche per motivi diversi dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinata la richiesta.

Cass. pen. n. 10932/1992

In tema di giudizio immediato, per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta di giudizio immediato) non è prevista nullità di sorta e neppure decadenza, sicché tale termine è meramente ordinatorio e nessuna conseguenza, sul piano processuale, può derivare dalla sua inosservanza.

Cass. pen. n. 10261/1991

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il G.I.P. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato.

Cass. pen. n. 1504/1990

Il proscioglimento per uno dei motivi di merito previsti dall'art. 129 c.p.p. non può essere pronunciato dal G.I.P. (giudice delle indagini preliminari) investito da parte del P.M. della richiesta di giudizio immediato, in quanto l'art. 455 c.p.p. gli attribuisce soltanto il potere-dovere di accogliere detta richiesta o di respingerla con restituzione degli atti al P.M. La possibile applicazione del citato art. 129 è prevista espressamente solo nei procedimenti speciali di cui agli artt. 444 (applicazione della pena su richiesta) e 459 c.p.p. (procedimento del decreto), in quanto in entrambi i casi il giudice viene messo nelle condizioni di definire il processo, mentre ciò non avviene con la rischiesta di giudizio da parte del P.M., trattandosi di fase del processo, caratterizzato soltanto dalla valutazione dei presupposti formali del giudizio richiesto, in assenza di contraddittorio tra le parti.

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