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Articolo 451 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Svolgimento del giudizio direttissimo

Dispositivo dell'art. 451 Codice di procedura penale

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti(1).

2. La persona offesa [90] e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

5. [Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.](2)

Note

(1) Questo significa che il giudizio direttissimo si svolge nelle forme ordinarie.
(2) I commi 5 e 6 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza 10 novembre 2022, n. 243 della Corte Costituzionale.

Ratio Legis

Tale rito speciale trova la propria ratio nella superfluità di procedere di fronte a situazioni in cui il fondamento dell'accusa è così evidente da rendere non necessaria non solo la verifica dell'udienza preliminare, ma anche la ricerca di mezzi di prova solitamente attuata nell'indagine preliminare.

Spiegazione dell'art. 451 Codice di procedura penale

Per quanto concerne lo svolgimento del giudizio direttissimo, esso segue la disciplina dell'udienza dibattimentale.

Tuttavia, a differenza di quest'ultima, la persona offesa, l'imputato e la parte civile possono essere citati anche in forma orale da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. La stessa modalità di citazione vale per il p.m., per l'imputato e per la parte civile nei confronti dei testimoni.

Tranne nelle ipotesi in cui l'imputato si trovi in stato di libertà e debba essere citato a comparite ai sensi del comma 2 dell'articolo 450, il pubblico ministero contesta l'imputazione direttamente all'imputato presente.

A pena di nullità, l'imputato deve essere avvisato dal presidente del tribunale che egli ha la facoltà ed il diritto di richiedere l'applicazione del giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Da ultimo, al fine di permettere all'imputato di poter preparare la sua linea difensiva, gli si può concedere un termine a difesa non superiore ai dieci giorni ed in tal caso il dibattimento è sospeso.

Massime relative all'art. 451 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21573/2010

Non dà luogo a nullità la mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo richiesto dopo che l'imputato ha optato per uno dei riti alternativi, giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta. (In motivazione, la S.C. ha altresì affermato che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa). (Rigetta, App. Palermo, 09 luglio 2009).

Cass. pen. n. 12778/2010

In tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451, comma sesto, cod. proc. pen., presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento, preclude la richiesta di giudizio abbreviato, prevista dall'art. 452, comma secondo, del codice di rito. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 28 gennaio 2009).

Cass. pen. n. 13118/2010

Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 cod. proc. pen. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo può esercitare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale fino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ne consegue che, nell'ambito di questo arco temporale, l'imputato è legittimato a richiedere prima il termine per preparare la sua difesa e, successivamente, uno dei riti speciali. (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 21/09/2007).

Cass. pen. n. 41765/2009

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento intervenga prima delle formalità di apertura del dibattimento. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 23 gennaio 2009).

Cass. pen. n. 42696/2008

Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo «può » (non «deve » ) formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a seguito della convalida dell'arresto e della concessione di un termine a difesa con rinvio del processo, è stata ritenuta sanata dalla richiesta dell'imputato di procedere al rito abbreviato).

Cass. pen. n. 35066/2008

La riqualificazione del fatto nel giudizio di appello, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è obbligatorio lo svolgimento dell'udienza preliminare, impone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur quando il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito direttissimo. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 19 Ottobre 2007).

Cass. pen. n. 11287/2007

L'inosservanza della norma dell'art. 451 comma 5 c.p.p., secondo cui l'imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo, deve essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, risolvendosi in una illegittima menomazione del diritto sancito dall'art. 24 Cost., integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. (nel caso di specie sanata dalla presenza del difensore). (Mass. redaz.).

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