1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullitàpreviste dall'articolo 178 (1) sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [525 ss., 567] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (2).
(1) La norma regola le ipotesi di nullità cd. a regime intermedio, ovvero nullità generali non sussumibili nella previsione dell'art. 179. Le nullità intermedie, identificate in via residuale, sono contemplate unicamente da una norma sanzionatoria di carattere generale, l'art. 180, e non da previsioni speciali. La tipologia comprende violazioni di norme riguardanti: a) la partecipazione del P.M. al procedimento; b) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; c) la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante. Integrano nullità intermedie: l'omessa notifica dell'avviso della data di udienza ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato, la mancata osservanza del termine minimo di comparizione per l'imputato (venti giorni per il giudizio innanzi al Tribunale, quarantacinque per il processo pretorile), l'omessa citazione della parte civile.
(2) I vizi che determinano la nullità intermedia sono: a) rilevabili d'ufficio o su eccezione di parte; b) per i vizi verificatisi prima del momento dibattimentale, la nullità intermedia va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della deliberazione della sentenza di primo grado; c) per i vizi verificatisi nel corso del giudizio, la nullità intermedia va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, fino alla conclusione del grado di giudizio successivo; d) la nullità intermedia è sanabile con le modalità di cui all'art. 183.