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Articolo 169

Codice di Procedura Penale

Notificazioni all'imputato all'estero

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Dispositivo dell'art. 169 Codice di Procedura Penale

1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato [369]. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazionisono eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 (1).
3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana (2).
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 6 d.lgs. 14-1-1991, n. 12.

(2) L'invito ad eleggere domicilio nel territorio italiano, inviato all'imputato straniero all'estero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere inviato sia in italiano che nella lingua ufficiale dello stato nel quale l'imputato risulta essere nato.
Cfr. disp. att. art. 63.


Ratio Legis

Se l'autorità giudiziaria procedente conosce ove si trovi all'estero l'imputato o l'indagato, sia italiano che straniero, provvede a inoltrare a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) un avviso di procedimento. Con tale avviso si comunica sia la pendenza del procedimento, sia anche un invito ad eleggere domicilio in Italia, per consentire le successive notifiche. Se, dopo trenta giorni dall'arrivo della raccomandata al destinatario, quest'ultimo non elegge domicilio, le notifiche successive andranno fatte al domicilio legale, che la norma individua presso lo studio del difensore di fiducia o d'ufficio.
Se, invece, l'autorità giudiziaria procedente non conosce il luogo dove si trovi, all'estero, l'imputato, vanno disposte ricerche internazionali. Se all'esito delle ricerche si individua l'attuale domicilio o dimora dell'imputato, allora si applica la disciplina su descritta. Se, invece, tale individuazione risulta impossibile, l'autorità procedente pronuncia decreto di irreperibilità [v. 159], disponendo la notifica presso il domicilio del difensore anche per l'imputato.

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