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Articolo 143 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Altri casi di nomina dell'interprete

Dispositivo dell'art. 143 bis Codice di procedura penale

(1)1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Spiegazione dell'art. 143 bis Codice di procedura penale

Premesso che la traduzione degli atti del procedimento penale non costituisce un mezzo di prova, bensì solamente una mediazione linguistica tra i partecipanti al procedimento, la norma in commento prevede alcune ipotesi in cui è necessario ricorrere ad essa. La norma in esame si occupa più che altro dell'assistenza dell'interprete in favore della persona offesa.

In primo luogo, quando l'imputato non conosce, perché non parla o non comprende, la lingua italiana. L'imputato ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete, al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata ed essere in grado di compiere gli atti a cui partecipa.

La seconda ipotesi riguarda il sordo, il muto ed il sordomuto, disciplinata dall'articolo 119, comma 2.

La terzi ipotesi è invece disciplinata dalla presente norma, che riguarda la necessità di nominare un interprete al fine di tradurre uno scritto i lingua straniera o in dialetto non facilmente comprensibile, oppure per tradurre in lingua italiana una dichiarazione effettuata da chi non conosce la lingua italiana.

L'autorità che procede nomina inoltre, anche d'ufficio, un interprete per la persona offesa, qualora sia necessario procedere all'audizione di tale soggetto e non conosca la lingua italiana, nonché quando la stessa intenda partecipare all'udienza e ne abbia fatto richiesta.

Sempre in tema di assistenza della persona offesa, l'inteprete non è necessario che sia presente fisicamente all'atto, ma può anche assistere tramite comunicazione a distanza, nei casi in cui non sia assolutamente necessaria la sua presenza in loco.

Il comma 4 disciplina infine la traduzione degli atti per la persona offesa, resa di regola in forma orale o o tramite riassunto, a meno che ciò non pregiudichi i diritti della persona offesa, formula volutamente omnicomprensiva dei casi in cui può rendersi necessario.

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