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Articolo 120 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Testimoni ad atti del procedimento

Dispositivo dell'art. 120 Codice di procedura penale

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [196, 245, 249, 250]:

  1. a) i minori degli anni quattordici [497] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
  2. b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Ratio Legis

Fermo restando che l'intervento del testimone ad atti del procedimento trova giustificazione in quanto assicura la regolare effettuazione dell'atto, la disposizione in esame rende a garantire in merito una comune garanzia di legalità.

Spiegazione dell'art. 120 Codice di procedura penale

Premesso che testimoni ad atti del procedimento sono quei soggetti che in particolari casi previsti dal codice (es. art. 249) possono assistere al compimento di atti processuali, come ad esempio l'ispezione personale (art. 245), la perquisizione personale (art. 249) e quella locale (ar. 250), rispetto ai quali al soggetto interessato all'operazione è data la facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia, la norma in esame impedisce tale funzione ai minori degli anni quattordici, alle persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze psicotrope, nonché alle persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Il divieto in esame assolve chiaramente la funzione di impedire turbative del procedimento, che possano rallentare o addirittura alterare il corretto svolgimento delle attività processuali.

Massime relative all'art. 120 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23979/2008

Il minore degli anni quattordici può essere sentito, a norma dell'art. 196 cod.proc.pen., in qualità di testimone in ordine ai fatti del procedimento penale, dovendosi applicare il divieto previsto dall'art. 120 cod.proc.pen. solo alla testimonianza ad atti del procedimento. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 5 Luglio 2005).

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