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Articolo 115 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Violazione del divieto di pubblicazione

Dispositivo dell'art. 115 Codice di procedura penale

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 c.p.](1), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Note

(1) Trattasi di reato contravvenzionale da comminarsi nel caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Ratio Legis

La norma è indirizzata a tutelare il divieto di pubblicazione previsto all'articolo precedente, prevedendo una responsabilità in capo ai c.d. operatori della giustizia.

Spiegazione dell'art. 115 Codice di procedura penale

La norma in commento prevede una apposita responsabilità disciplinare nei confronti di chi violi il divieto di pubblicazione degli atti di cui all'articolo 114, e si rivolge nei confronti degli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici e nei confronti di chi svolga una professione per la quale è necessaria l'iscrizione nel relativi albo.

Normalmente la sanzione disciplinare concorre con il reato previsto dall'articolo 684 c.p., ovvero pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, ma può anche assumere valenza esclusiva, posto che sono penalmente irrilevanti le violazione del divieto di pubblicazione di atti segretati dal p.m. o dal giudice, non contemplato dalla norma penale. Si ricordi poi che nel caso un soggetto divulghi, senza consenso, le generalità o l'immagine di persona offesa da atti violenza sessuali può applicarsi la fattispecie autonoma, sempre di natura contravvenzionale, di cui all'art. 734 bis c.p..

Una volta riscontrata la violazione, il pubblico ministero è tenuto ad informare l'organo titolare del relativo potere disciplinare, affinchè venga instaurato il procedimento disciplinare.

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