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Articolo 112 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Surrogazione di copie agli originali mancanti

Dispositivo dell'art. 112 Codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi(1).

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale [o il pretore], anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

Note

(1) Ai fini della surrogazione dell'originale non è richiesta una copia qualsiasi dell'atto, bensì quella autenticata rilasciata anteriormente alla distruzione o smarrimento dell'originale.

Ratio Legis

La disposizione in esame garantisce la certezza della documentazione processuale, così da poter salvare l'attività posta in essere per realizzare l'atto originale, nonché quella successiva connessa.

Spiegazione dell'art. 112 Codice di procedura penale

La norma in commento trova la propria ragion d'essere nella necessità di non privare di validità l'efficacia di un atto o di un documento solo per il fatto che ne è stato smarrito, distrutto, sottratto a alterato l'originale. Il rimedio previsto dalla legge è quindi quello di dotare della medesima efficacia la copia originale.

Qualora la documentazione di un atto sia stata per qualsivoglia motivo distrutta, smarrita, sottratta o alterata, e non in alcun modo recuperabile o utilizzabile, il codice appronta diversi rimedi, a seconda della complessità dell'attività ripristinatoria.

Il metodo più semplice è la semplice surrogazione dell'atto su di una copia autentica, la quale acquista il medesimo valore dell'originale distrutto, smarrito o sottratto. Ovviamente dell'atto originale vi deve essere appunto una copia (necessariamente) autentica, altrimenti la surrogazione risulterà impossibile.

Competente ad operare la surrogazione è il presidente del tribunale o della corte, il quale la dispone con decreto anche d'ufficio, ordinando al detentore della copia di consegnarla in cancelleria. La norma fa salvo il diritto del detentore di trattenere gratuitamente un'altra copia autentica.

Massime relative all'art. 112 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9269/2010

In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità della ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita con l'ordine di inserimento di una copia conforme all'originale nel registro delle sentenze, con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del Presidente ed allegazione della stessa ordinanza di ricostruzione). (Dichiara ammissibile, Corte Cass. Roma, 04/12/1996).

Cass. pen. n. 4942/2008

La querela può essere oggetto sia della surrogazione di copie che, ove non sia possibile provvedere in tal modo, della ricostituzione di atti. (Rigetta, Trib. Cagliari, 4 Aprile 2008).

Cass. pen. n. 1396/2006

Nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, al di fuori del contraddittorio, da parte del giudice dell'esecuzione, mediante richiesta alla polizia giudiziaria che lo aveva a suo tempo eseguito, di un decreto di sequestro emesso nel corso del procedimento di cognizione).

Cass. pen. n. 3477/2000

L'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un'attività intesa alla surrogazione, a norma dell'art. 112 c.p.p., di un atto del procedimento andato smarrito e questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando è destinata a consentire la decisione su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto.

Cass. pen. n. 1324/1994

Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Nella specie la Suprema Corte, escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 c.p.p. e 40 att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza tra la data di notificazione risultante nell'originale e quella risultante nella copia notificata all'imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione).

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