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Articolo 399 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Dispositivo dell'art. 399 Codice di procedura penale

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo [132].

Ratio Legis

L'incidente probatorio trova la propria ratio nell'eventualità che risulti necessario anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, possibilità ammissibile solo se attuata nel rispetto del principio del contraddittorio, nonchè di precise condizioni di legge.

Spiegazione dell'art. 399 Codice di procedura penale

La stessa natura dell'incidente probatorio impone una certa celerità di assunzione della prova, motivo per cui, onde non pregiudicarne l'esito, a norma in esame stabilisce che, ove la persona indagata non si presenti al compimento di un atto per cui la sua presenza sia necessaria, il giudice ne dispone l'accompagnamento coattivo, a meno che non si adduca un legittimo impedimento. Il giudice dovrà comunque operare un certo bilanciamento tra il legittimo impedimento addotto e le esigenze per cui è stato disposto l'incidente probatorio, sacrificando preferibilmente il primo elemento.

Analogo provvedimento può essere adottato nei confronti del testimone, del perito, ella persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'indagato o imputato, dal consulente tecnico, dell'interprete e del custode di cose sequestrate a norma dell'art. 133, comma 1°, nonchè dell'imputato di reato connesso o collegato a norma dell''art. 210, comma 2.

Massime relative all'art. 399 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16216/2005

Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), c.p.p. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto l'accompagnamento coattivo dell'indagato la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con incidente probatorio, in quanto trattasi dell'esercizio di un potere legittimo riconosciuto dall'art. 399 c.p.p., a nulla rilevando che il giudice, errando, abbia citato l'art. 490 c.p.p. che prevede analogo potere del giudice nei confronti dell'imputato

Cass. pen. n. 3955/2000

L'ordinanza del Gip che, disattendendo l'istanza di partecipazione personale, dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza fissata per l'espletamento di incidente probatorio non può considerarsi abnorme, atteso che, essendo normativamente attribuito a quel giudice il potere di statuire al riguardo, tale provvedimento non esula dagli schemi tipici del sistema processuale, né produce alcuna stasi processuale. (Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur osservando che, a differenza di quanto statuito dal Gip, nel caso di procedimento contro più indagati la possibilità di far ricorso al collegamento audiovisivo sussiste solo nei confronti di quegli, tra gli indagati sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ordinamento penitenziario cui è contestato alcuno tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una nullità generale ex art. 178, lett. c, c.p.p. in quanto l'intervento dell'imputato non è precluso, ma assicurato mediante modalità partecipative previste dall'ordinamento), è possibile far ricorso al collegamento audiovisivo anche nei confronti di quegli, tra gli indagati, cui non è contestato alcuno tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis.

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