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Articolo 394 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Richiesta della persona offesa

Dispositivo dell'art. 394 Codice di procedura penale

1. La persona offesa [90] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio(1).

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Note

(1) La richiesta può provenire dal P.M. o dell'indagato, non dalla persona offesa ai sensi dell'art. 393.

Ratio Legis

L'incidente probatorio trova la propria ratio nell'eventualità che risulti necessario anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 394 Codice di procedura penale

Ai sensi dell'art. art. 393 del c.p.p. la richiesta di assumere l'incidente probatorio può essere presentata sia dal pubblico ministero che dalla persona sottoposta alle indagini, entro i termini di cui agli articoli 405 e ss previsti per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo per l'assunzione della prova entro i medesimi termini.

Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi della persona offesa, la norma in esame le consente di chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio al suo posto.

Sulla richiesta il p.m. decide con decreto e lo fa notificare alla persona offesa.

Quest'ultima dunque ha solo la facoltà di sollecitare l'intervento del pubblico ministero, il quale tuttavia può motivatamente rigettare la richiesta con decreto non oppugnabile né reclamabile.

Massime relative all'art. 394 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23930/2010

È affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel rigettare quest'ultima, disponga l'assunzione di una testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio su richiesta della persona offesa, spettando solo al P.M. ed all'indagato il potere di proporre la richiesta. (Nella specie, il G.i.p. - all'esito dell'udienza camerale nella quale la persona offesa, anzichè osservare il disposto dell'art. 394 cod. proc. pen., si era limitata a sollecitare verbalmente l'assunzione di una testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio - dopo essersi riservato ed aver, in assenza di contraddittorio, richiesto al P.M. di esprimere il suo "assenso", lo aveva disposto d'ufficio, fissando l'udienza camerale in prosecuzione per l'escussione). (Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib. Firenze, 05/01/2010).

Cass. pen. n. 25992/2009

La violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere dal proprio consulente nel corso dell'incidente probatorio integra una nullità generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Rigetta, App. Milano, 22 Ottobre 2008).

Cass. pen. n. 2569/1995

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato; d'altro canto il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.

Cass. pen. n. 36/1991

La persona offesa dal reato, pur non avendo il potere di promuovere l'incidente probatorio, ha diritto, una volta che quest'ultimo sia stato disposto, di svolgervi la sua difesa e, a tal uopo, di nominare un proprio consulente di parte che intervenga all'espletamento della prova, come si desume dall'art. 398, 3° comma, c. p. p.

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