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Articolo 385 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

Dispositivo dell'art. 385 Codice di procedura penale

1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere [51 c.p.] o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità(1).

Note

(1) A titolo esemplificativo si pensi al gioielliere che ha sparato al rapinatore armato che lo aveva minacciato.

Ratio Legis

La disposizione trova la propria ratio nella mancanza in tali casi di esigenze cautelari, indispensabili per l'adozione delle misure dell'arresto e del fermo.

Spiegazione dell'art. 385 Codice di procedura penale

Le norme sull'arresto e sul fermo, unitamente a quella sull'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art. 13 Cost, secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.

Arresto e fermo, al fine di sottolinearne la natura ibrida, vengono tradizionalmente definiti come misure pre-cautelari, e condividono le regole procedurali di cui agli articolo 386 e seguenti, oltre al fatto che sono consentiti solamente per determinati reati (considerati destinatari di differente tutela).

In un'ottica di necessario bilanciamento con la natura pre-cautelare dell'arresto e del fermo, l'art. 385 stabilisce comunque il principio secondo il quale essi non sono consentiti allorché, tenuto conto delle circostanze, appaia che il fatto stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (v. artt. 50 e ss. c.p.).

Massime relative all'art. 385 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35962/2010

Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie nella quale la mancata convalida dell'arresto era fondata sull'utilizzo di documentazione medica prodotta all'udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell'imputato che escludeva la cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, č consentito al giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilitā di cui all'art. 385 cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l'arresto). (Annulla con rinvio,Gip Trib. S.M.C.Vetere s.d. Aversa 04/06/2009).

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