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Articolo 381 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Arresto facoltativo in flagranza

Dispositivo dell'art. 381 Codice di procedura penale

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo [43 c.p.] per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

  1. a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
  2. b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
  3. c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
  4. d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
  5. e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
  6. f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
  7. f-bis) violazione di domicilio prevista dall’art. 614, primo e secondo comma, del codice penale(1);
  8. g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
  9. h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
  10. i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
  11. l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
  12. l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice(2);
  13. m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
  14. [m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale;](3)(4)
  15. m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale(5);
  16. m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 ter del codice penale(5);
  17. m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale(6)(8);
  18. m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110(9).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà(7).

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità [133 c.p.] o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Note

(1) Il riferimento alla violazione di domicilio di cui all'art. 614 è stata inserita dall’art. 3, comma 25, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) L’art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38 ha inserito tale lettera al fine di considerare quale ipotesi di arresto facoltativo i delitti che concerno materiale pornografico.
(3) I delitti di cui all'art. 497 bis rilevano in tale sede per rinvio operato dall’art. 13,comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155.
(4) Lettera abrogata dal D.L. 18/02/2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17/04/2015 n. 43.
(5) Tale lettera è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125
(6) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.
(7) Comma modificato dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.
(8) La lettera m-quinquies del comma 2 è stata modificata dall'art. 2, comma 2 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(9) La lettera m-sexies) è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Ratio Legis

L'arresto è da considerarsi obbligatorio o facoltativo sulla base sia della pena edittale sia in considerazione di quanto disposto in relazione a determinate figure criminose.

Spiegazione dell'art. 381 Codice di procedura penale

Le norme sull'arresto e sul fermo, unitamente a quella sull'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art. 13 Cost, secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.

Arresto e fermo, al fine di sottolinearne la natura ibrida, vengono tradizionalmente definiti come misure pre-cautelari, e condividono le regole procedurali di cui agli articolo 386 e seguenti, oltre al fatto che sono consentiti solamente per determinati reati (considerati destinatari di differente tutela.

In un'ottica di necessario bilanciamento con la natura pre-cautelare dell'arresto e del fermo, l'art. 385 stabilisce comunque il principio secondo il quale essi non sono consentiti allorché, tenuto conto delle circostanze, appaia che il fatto stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (v. artt. 50 e ss. c.p.).

Per quanto concerne l'arresto in flagranza, titolari del potere sono gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, che possono omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto solamente in ipotesi eccezionali previste dalla legge (v. ad es. art. 9 comma 6 L. 146/2006), e che provvedono all'arresto anche su disposizione del pubblico ministero, non potendosi escludere tale potere (anche se previsto espressamente solo per il caso di cui all'art. art. 476 del c.p.p. comma 1) nei casi in cui la polizia giudiziaria potrebbe effettuarla di propria iniziativa.

Nei casi previsti dalla presente norma, disciplinante l'arresto facoltativo, esso può essere disposto solamente quando il soggetto agente venga colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato (v. art. 56 c.p.) per il quale la legge stabilisca la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per la quale la legge stabilisca la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

La facoltà di arresto, e quindi la discrezionalità che comporta, viene temperato dal fatto che la misura deve essere giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità palesata dal soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del reato.

Al di là dei limiti edittali di cui al primo comma, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto qualora si proceda per i delitti elencati al comma 2.

Da ultimo, ai sensi del comma 3, l'arresto può essere disposto anche per delitto perseguibile a querela (resa oralmente), purché la persona offesa non rimetta la querela.

Massime relative all'art. 381 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35304/2016

In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Cass. pen. n. 34551/2013

È legittimo l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, assista personalmente ad un singolo episodio che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunziate dalla persona offesa medesima. (Fattispecie in cui una persona, la cui convivente aveva denunciato reiterate ipotesi di violenze e sopraffazioni, il giorno dell'arresto, recatosi presso l'abitazione della donna e verificato che quest'ultima era in auto con i carabinieri, aveva provato in modo irruento ad aprire la portiera dell'auto di servizio per parlare con la predetta).

Cass. pen. n. 8708/2012

Il giudice della convalida del fermo (o dell'arresto in flagranza) deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato e non può tener conto dei fatti emersi successivamente.

Cass. pen. n. 34151/2007

Nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui l'indagato, introducendosi nell'immobile abusivo e facendone uso, ha violato il vincolo di indisponibilità mediante l'arbitraria disposizione «in atto» al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 28540/2004

L'art. 381 c.p.p. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, per cui anche quando solo la motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la motivazione sulla gravità del fatto, per il reato di cui all'art. 166 c.p.m.p., nel comportamento di un militare al quale era stato ingiunto di consegnare l'arma in dotazione, in costanza di aspettativa per motivi elettorali, e non vi aveva ottemperato, mentre aveva ritenuto privo di motivazione il giudizio di pericolosità basato su informative non documentate).

Cass. pen. n. 24147/2004

In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e di norme sulla condizione dello straniero, non rientra nei poteri del giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza in ordine al reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.L.vo n. 286 del 1998 (permanenza in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del Questore di lasciarne entro cinque giorni il territorio), la disapplicazione dell'atto amministrativo contenente una motivazione sommaria, il cui controllo è riservato al giudice della cognizione, spettando piuttosto al giudice della convalida la valutazione della sussistenza degli elementi che hanno determinato l'adozione del provvedimento e, dunque, delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra cui la configurabilità (non solo astratta) del reato legittimante l'arresto, con giudizio ex ante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale in composizione monocratica che aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto di un cittadino straniero, indagato per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.L.vo n. 286 del 1998, sul presupposto della mera apparenza della motivazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, emesso dal Questore in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto, e del mancato trattenimento presso un centro di permanenza).

Cass. pen. n. 49124/2003

In sede di convalida dell'arresto il giudice deve verificare, sia pure secondo il parametro del fumus commissi delicti la configurabilità del reato per il quale l'arresto è stato eseguito e la sua riferibilità alla persona arrestata, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed all'eventuale ricorrenza di cause di giustificazione, idonee ad escludere l'illiceità penale del fatto contestato. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, condotta qualificata dal giudice come reazione legittima ad atto arbitrario del pubblico ufficiale — consistente nella pretesa di questi di condurre negli uffici di polizia persona pur correttamente identificata — con conseguente diniego di convalida dell'eseguito arresto in flagranza).

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