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Articolo 426 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Requisiti della sentenza

Dispositivo dell'art. 426 Codice di procedura penale

1. La sentenza contiene(1):

  1. a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata [125 2];
  2. b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
  3. c) l'imputazione;
  4. d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata [192, 546 1 lett. e)];
  5. e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati [537];
  6. f) la data e la sottoscrizione del giudice [110, 111].

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice(2).

Note

(1) Si ricordi che la sentenza può poi presentare dei contenuti eventuali ovvero la pronuncia di falsità di atti o documenti a norma dell'art. 537 e la pronuncia sulle spese del procedimento.
(2) Trattasi di ipotesi tassative di nullità della sentenza di non luogo a procedere.

Ratio Legis

Tale disposizione ancora la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali relativi all'intestazione, alla motivazione e al dispositivo, in un'ottica di garanzia.

Spiegazione dell'art. 426 Codice di procedura penale

La norma in esame, oltre all'enunciazione del contenuto minimo della sentenza di non luogo a procedere, stabilisce espressamente ed in maniera tassativa le ipotesi di nullità della stessa.

Così, oltre al caso di sentenza priva di motivazione, requisito generale stabilito per tutte le sentenze, l'articolo evidenzia anche la necessità che la sentenza venga sottoscritta dal giudice (la mancanza di firma costituisce secondo molti autori una causa di inesistenza della sentenza) e che il dispositivo sia completo.

Ciò che non rientra tra i casi enucleati rappresenta una mera irregolarità, suscettibile di correzione materiale ex art. 130.

Massime relative all'art. 426 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 27412/2010

La mancata indicazione nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere della causa del proscioglimento non integra un mero errore materiale, ma determina la nullità della sentenza medesima. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Ariano Irpino, 06/10/2009).

Cass. pen. n. 2325/1997

Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. E' legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.

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