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Articolo 347 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Obbligo di riferire la notizia del reato

Dispositivo dell'art. 347 Codice di procedura penale

1. Acquisita la notizia di reato [330], la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [357](1).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [349], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari(2).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.(3).

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Note

(1) Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste da tale articolo sono trasmesse senza ritardo.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 8 giungo 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 della L. 19 luglio 1019 n. 69.

Ratio Legis

In virtù del rapporto di dipendenza funzionale intercorrente tra P.G. e P.M., questa è tenuta ad a rispetto l'obbligo di riferire la notizia di reati.

Spiegazione dell'art. 347 Codice di procedura penale

Le notizie di reato non acquisite direttamente dagli organi inquirenti possono essere presentate direttamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, la quale, ai sensi della norma in esame, deve riferirla (anche quando acquisita di propria iniziativa) tempestivamente e senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto, indicando gli elementi essenziali del fatto, indicando le fonti di prova e le attività già compiute.

La polizia giudiziaria deve inoltre comunicare, ove possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare la persona nei cui confronti sono svolte le indagini, nonché delle persone in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.

Per gli atti in cui è prevista l'assistenza del difensore ex artt. 364 e ss., si prevede che entro 48 ore dal compimento dell'atto sia trasmessa la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero.

Per i reati particolarmente gravi elencati dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. da 1 a 6, per ovvie ragioni di esigenze di celerità degli accertamenti investigativi, la comunicazione va fatta immediatamente in forma orale, cui deve seguire, in forma scritta e senza ritardo quella di cui sopra.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi ex art. 16 disp. att. del presente codice.

Massime relative all'art. 347 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21351/2011

Il delitto di falso per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (artt. 490 - 476 cod. pen.) può concorrere con quello di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.), non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa alla distruzione di una denuncia di furto ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria che l'aveva formalmente ricevuta dal privato, seguita dall'omissione dell'atto di denuncia relativo al corrispondente reato). (Dichiara inammissibile, App. Trento, 25/03/2009).

Cass. pen. n. 14465/2011

Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 c.p., da quarantotto ore a "senza ritardo", previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).

Cass. pen. n. 27508/2009

Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto).

Cass. pen. n. 26081/2008

L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 26 Febbraio 2007).

Cass. pen. n. 18457/2007

Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra direttamente agli uffici di Procura). (Rigetta, App. Genova, 12 aprile 2005).

Cass. pen. n. 5366/1997

L'art. 431 lett. b) c.p.p., in virtù del quale è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Pertanto il concetto di irripetibilità deve necessariamente coincidere con quello di impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come nel caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, qualora documentino semplicemente le circostanze in cui è stata acquisita la notizia di reato, non possono considerarsi atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo illegittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, non possono essere valutate dal giudice come fonte di prova.

Cass. pen. n. 7083/1994

Il verbale dell'ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., poiché contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431, lett. b, c.p.p.); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice (art. 511, comma 1, c.p.p.), essendo utilizzabile come fonte di prova. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di assunzione senza il libretto di lavoro, ipotizzata dagli artt. 5 e 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112).

Cass. pen. n. 1228/1993

La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 - estesa dall'art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori delle Usl per la legislazione sulla sicurezza del lavoro - non è alternativa all'obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al P.M., atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8 D.P.R. n. 520 del 1955, e dell'art. 21 L. n. 833 del 1978), non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni. La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. (La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave - agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell'infrazione costui «inoltra denuncia all'autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa).

La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. (La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave – agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell'infrazione costui «inoltra denuncia all'autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa).

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Ciro T. chiede
mercoledì 13/04/2016 - Campania
“I funzionari della dogana denunciano mio figlio e gli contestano un mancato pagamento IVA dell'anno 2015 di 30.000,00 euro. Nella verifica ispettiva da loro intrapresa è stato verificato che era stata versata IVA per 20.000,00 euro. Nella denuncia, da loro inoltrata alla Procura di Napoli, non hanno evidenziato il pagamento di 20.000,00 euro ed inoltre hanno denunciato mio figlio di :
truffa, contrabbando e falso ideologico.
Vi chiedo se è possibile che una A.G. possa denunciare una persona trascrivendo le loro eventuali accuse ed omettendo volutamente quello che è a favore del cittadino.
Ciro Tarallo.”
Consulenza legale i 20/04/2016
Il quesito, purtroppo, così come formulato, è un pò troppo generico: non è facile, infatti, individuare quale sia la questione principale, in mancanza di una descrizione puntuale dei fatti e dell’esame dei documenti citati (in particolare, la documentazione relativa agli accertamenti ispettivi ed il verbale di denuncia cui si accenna nel quesito).
Possiamo senz’altro illustrare, in generale, quali sono i poteri, le funzioni e le responsabilità dei funzionari doganali, che hanno, tra gli altri, anche poteri di vigilanza e di ispezione in ordine all’osservanza delle norme tributarie.

In particolare, l’art. 324 del D.P.R. n. 43 del 23/1/1973, ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, stabilisce che “Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del presente testo unico e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è' demandata alle Dogane. Nell’esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria”.

E’ importante sottolineare come la polizia tributaria sia considerata, all’interno del nostro ordinamento, a tutti gli effetti personale di polizia giudiziaria.

E’ il codice di procedura penale italiano, all’art. 57, che elenca i soggetti cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, i finanzieri/appuntati della Guardia di finanza, gli agenti della Polizia penitenziaria, gli agenti del Corpo forestale e le guardie delle province e dei comuni, nell'ambito del territorio di appartenenza e nel limite dell’orario di servizio;

Altre leggi e regolamenti, al di fuori del codice, possono poi estendere le attribuzioni di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria ad ulteriori soggetti, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni: il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i Guardaparco, gli Ispettori del lavoro, i medici dirigenti e convenzionati, i veterinari dirigenti e convenzionati e i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro quando operanti in servizi con compiti ispettivi e di vigilanza; il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera, il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, e molti altri.

L’art. 55 del codice di procedura penale definisce altresì i seguenti compiti della polizia giudiziaria:
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.] 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370 c.p.p.; att. 77] dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Il “prendere notizia dei reati” è la cosiddetta attività informativa della polizia giudiziaria, e consiste nell’acquisire e trasmettere la notizia di un fatto che costituisce ipotesi di reato all’Autorità Giudiziaria. Tale attività è disciplinata dall’art. 347 del codice di procedura penale, intitolato “obbligo di riferire la notizia di reato”:
1. Acquisita la notizia di reato [330], la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [357] 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [349], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351]. 2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (…)”.

La polizia giudiziaria è tenuta, pertanto, a trasmettere le notizie di reato in maniera corretta, altrimenti rischia di incorrere in sanzioni sia di natura disciplinare che penale.

Le sanzioni disciplinari sono quelle contenute nell’art. 16 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale:
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi. 2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni. 3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti”.

Le sanzioni penali scattano invece in caso di omissione o ritardo nella denuncia di reato all’autorità giudiziaria (art. 361 c.p.).

Per tornare, quindi, al quesito posto, va detto che – evidentemente – non è consentito all’autorità di polizia trasmettere notizie di reato incomplete o inesatte, tralasciando (volutamente o meno) determinati elementi di rilievo; v’è anche da aggiungere che, tuttavia, l’autorità giudiziaria, per valutare la fondatezza della notizia di reato, non si basa fortunatamente solo sul verbale di denuncia ma dovrà esaminare tutta la documentazione che obbligatoriamente dev’essere allegata alla denuncia stessa (dice la norma: elementi raccolti, fonti di prova, attività compiute e relativa documentazione). Se quindi, nel corso degli accertamenti che hanno condotto all’individuazione di una possibile fattispecie di reato, sono emersi dati e/o circostanze diversi da quelli contenuti nel verbale, l’autorità lo accerterà; e ciò farà – si noti bene – non solo attraverso l’esame documentale ma, ovviamente, anche attraverso le successive indagini penali condotte dal pubblico ministero che hanno proprio lo scopo di verificare se la notizia di reato trasmessa è fondata o meno.
Il ragazzo accusato ingiustamente nel verbale di denuncia dei funzionari doganali potrà contare, quindi, su indagini che – lo si ribadisce – non vengono condotte da questi ultimi ma dall’autorità giudiziaria; va opportunamente ricordato che se nel verbale sono contenute spontanee dichiarazioni del denunciato, queste potranno essere utilizzate in un eventuale successivo processo solamente se rilasciate alla presenza di un avvocato difensore, al quale si ha sempre e comunque diritto.
Nel caso in cui, invece, vi fossero effettivamente gli estremi della negligenza e quindi della colpa (se non addirittura del dolo) in capo ai funzionari, essi andranno evidentemente soggetti a loro volta a denuncia penale: in tal caso sarebbe, però, abbastanza arduo riuscire a fornire la prova della loro responsabilità.
Si consiglia, in ogni caso, vista – come si è detto – la carenza di ulteriori ed importanti informazioni nel quesito posto, di rivolgersi ad un avvocato tributarista o ad un penalista, che meglio potranno consigliare la strategia difensiva più idonea ed opportuna.