Se da un lato il progresso tecnologico mette continuamente a disposizione degli investigatori metodologie e strumenti che consentono di svolgere le indagini in modo sempre più rapido ed efficace, con risultati oggettivamente validi e incontrovertibili, enfatizzando troppo spesso l’indagine scientifica, dall’altro è da rilevare che un’inchiesta giudiziaria non può prescindere dall’acquisizione di informazioni e notizie, che non derivano... (continua)
Il tema dei procedimenti diretti ad appurare che l’indagine sia portata avanti dal giusto ufficio è caratterizzato da due lacune: una sta nelle norme, l’altra nella teoria, ma risalgono entrambe all’illusione accusatoria che ha segnato la fine degli anni Ottanta. La convinzione che il cuore del processo penale sarebbe stato il dibattimento e che i momenti anteriori – meno importanti – potessero essere regolati secondo forme e garanzie poco stringenti,... (continua)
Il testo - aggiornato alla sentenza 20 aprile 2009, n. 121, della Corte costituzionale in tema di esercizio dell'azione penale del pubblico ministero - offre un quadro esauriente della tematica in oggetto con l'ausilio di schemi esplicativi e un'attenzione particolare alla risoluzione delle questioni concrete rendendolo utile non solo per l'operatore del diritto, ma anche per lo studente universitario e per la preparazione dell'esame da avvocato. I temi trattati sono : le indagini... (continua)
Il terzo volume del Trattato di Procedura Penale diretto dal Prof. Spangher è un commento al libro V del codice di procedura penale in tema di indagini preliminari e udienza preliminare: il volume, frutto dell’esperienza professionale e didattica degli Autori, fornisce una lettura teorico-pratica della normativa contenuta nel codice di Procedura Penale, senza trascurare l’analisi della giurisprudenza più significativa.
PIANO DELL’OPERA
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reatopresentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti (1) (2).
(1) Cfr. disp. att. art. 109.
Nonché art. 70, c. 5, r.d. 30-1-1941 n. 12: «Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio».
(2) Cfr. per i procedimenti innanzi al giudice di pace, l'art. 12 del d.lgs. 28-8-2000, n. 274.
L'informalità che caratterizza tale fase procedimentale giustifica la possibilità che ad innescare le indagini preliminari siano sufficienti le c.d. notizie di reato atipiche, ossia provenienti da forme non regolate dalla legge, come le comunicazioni anonime e le delazioni confidenziali.
Le prime consistono, per lo più, in scritti con sottoscrizione apocrifa; le seconde sono le notizie fornite dai c.d. confidenti di polizia che non intendono comparire in dibattimento. Entrambe si caratterizzano per la circostanza che non sono suscettibili di essere utilizzate dal giudice (nemmeno dal G.I.P. ai fini dei provvedimenti richiestigli), non essendo possibile accertarne la paternità e produrle in dibattimento. Entrambe, tuttavia, possono essere utilizzate per l'attivazione e l'ulteriore svolgimento delle indagini. L'art. 240, invero, dispone che i documenti anonimi non possono essere acquisiti, né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di indagine, permettendo l'acquisizione di notitiae criminis di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (Cfr. Corte di Cassazione 16 agosto 1994 n. 2087).
L'esame incrociato è ancora un mistero, affidato al buon senso, all'intuito, all'arguzia, all'esperienza, sfoderati sul campo dai magistrati e dagli avvocati, i quali hanno dovuto arrangiarsi - dall'oggi al domani - a dar vita ad una disciplina senza precedenti nella loro storia giudiziaria recente. A causa sia dell'avarizia delle norme che della loro interpretazione, a volte deformante, pubblici ministeri, difensori e giudici finiscono spesso con l'affidarsi ad un disarmante,... (continua)
Il volume si propone di offrire una visione generale della fase dell'udienza preliminare che, a seguito delle varie riforme, è diventata momento centrale di tutto il processo penale. Lo studio delle parti costituisce un essenziale strumento per le principali tecniche di difesa da utilizzare in contraddittorio con il pubblico ministero dinanzi al giudice competente. Le dinamiche dei ruoli, di volta in volta analizzate, permettono all'interprete di risolvere i problemi pratici di una... (continua)
SOMMARIO
Considerazioni introduttive (di V, Garofoli) - La legge 16 dicembre 1999, n. 479 e i risvolti funzionali sull'udienza preliminare (di C. Papagno) - L'attuale assetto normativo (di S. Morisco) - La presenza dell'imputato nell'ambito delle prerogative dell'Udienza preliminare (di S. Morisco) - La contumacia nell'udienza preliminare e questioni interpretative ancora aperte (di C. Papagno) - Analisi comparata del processo in absentia (di C. Papagno) - Il ruolo del danneggiato del... (continua)
L'opera vuole offrire, anche attraverso l'informazione tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, un'analisi esauriente della sequela intermedia di atti compresa tra l'epilogo della fase preliminare e la dichiarazione di apertura del dibattimento (artt. 465-492 c.p.p.).
Di tali atti si sottolinea, anzitutto, come - pur configurabili su un piano strettamente funzionale come un insieme unitario - differiscano al loro interno su un piano sistematico. Mentre gli atti preparatori che... (continua)