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Articolo 322 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Riesame del decreto di sequestro preventivo

Dispositivo dell'art. 322 Codice di procedura penale

1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice(1) l'imputato e il suo difensore(2), la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione(3) possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].

Note

(1) Nel caso si tratti di decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. ex art. 321, comma 3-bis, non è esperibile alcuna autonoma impugnazione.
(2) Non è quindi legittimato attivo, per quanto attiene al riesame, la persona offesa dal reato.
(3) Deve trattarsi di un soggetto che riveste una posizione giuridica autonoma in virtù di con un diritto soggettivo o di una mera situazione di fatto, ma giuridicamente protetto, come ad esempio, il possesso.

Ratio Legis

Anche il sequestro preventivo può essere sottoposto ad impugnazione, in un'ottica di garanzia dei soggetti coinvolti.

Spiegazione dell'art. 322 Codice di procedura penale

La norma in oggetto stabilisce solamente che avverso il sequestro preventivo, analogamente a quanto previsto in merito al riesame del sequestro conservativo (v. art. 318 il soggetto interessato possa chiedere il riesame, per la cui disciplina si rinvia all'articolo 324).

Il rimedio del riesame è fruibile da chiunque abbia interesse, ovvero dall'imputato, dal responsabile civile e da coloro che vantano un diritto reale sulla cosa in sequestro o possano ricevere un pregiudizio dallo stesso.

Viene inoltre stabilito che la mera richiesta di riesame non sospende l'esecuzione, per la quale è invece necessario un apposito provvedimento del giudice.

Massime relative all'art. 322 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 49966/2015

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Cass. pen. n. 15933/2015

Non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società l'indagato che sia socio unico di questa, ma non ne abbia - o non ne abbia più - la rappresentanza formale, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso.

Cass. pen. n. 15804/2015

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.

Cass. pen. n. 2319/2015

Sussiste la legittimazione del creditore pignoratizio ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, considerato che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., legittimato all'impugnazione è anche il soggetto non titolare del bene o, comunque, diverso da quello al quale le cose devono essere restituite, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e la sua eliminazione o la riforma determinino risultati a lui favorevoli. (Fattispecie in cui, censurando il provvedimento impugnato, la S.C. ha ritenuto legittimata all'impugnazione una banca, stante la disponibilità della stessa in ordine ai beni sequestrati, costituiti da un conto corrente con saldo negativo e un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo).

Cass. pen. n. 41114/2013

In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante).

Cass. pen. n. 3397/2013

Anche l'imputato o indagato in procedimento connesso a quello in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo può essere legittimato a proporre istanza di riesame a norma dell'art. 322 c.p.p., purché vanti un interesse concreto ed attuale ad ottenere la rimozione del vincolo cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la legittimazione ad impugnare di indagati per reato connesso titolari dell'intero capitale sociale di società proprietarie o affittuarie dei beni sottoposti a sequestro).

Cass. pen. n. 8942/2012

È inammissibile l'istanza di riesame proposta dal difensore della "persona offesa e terzo interessato", privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 5959/2012

In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo avente per oggetto parte di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio e della relativa pratica edilizia in originale - nell'ambito di indagini per i reati di cui agli artt. 481, 483, 479, 323 e 361 cod. pen. - omettendo di esaminare il dato nuovo, rispetto alla materia precedentemente valutata, costituito dall'esclusione di pericoli per l'equilibrio statico dell'immobile, oggetto di sequestro, definitivamente accertata in sede civile e coincidente con il profilo di pericolo per la pubblica incolumità che concorreva a definire l'esigenza cautelare nel precedente giudizio in sede penale).

Cass. pen. n. 11966/2011

La richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.

Cass. pen. n. 10977/2010

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. (Nella specie, la legittimazione del ricorrente, non più proprietario dell'immobile per averlo alienato a terzi ma sottoposto a sequestro preventivo per il reato di costruzione abusiva, è stata riconosciuta in quanto titolare di un autonomo interesse a far valere le ragioni a sostegno della regolarità della procedura di rilascio sin dal momento di esecuzione del sequestro, ciò in considerazione delle conseguenze contrattuali cui egli è esposto ove l'immobile risulti abusivamente realizzato).

Cass. pen. n. 1456/2009

In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore del proponente sia munito di procura speciale.

Cass. pen. n. 44036/2008

L'indagato che proponga richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un bene di cui egli non sia titolare, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto, nel caso di sequestro preventivo dei libri sociali e della documentazione contabile di una società di capitali, la carenza d'interesse all'impugnazione da parte del socio di minoranza indagato con conseguente inammissibilità del ricorso ).

Cass. pen. n. 43801/2008

In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore dell'indagato che formuli la relativa istanza sia munito di procura speciale.

Cass. pen. n. 29951/2004

Il curatore del fallimento, nell'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., nonchè di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 stesso codice avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame. (In motivazione la Corte ha precisato che in questi casi il curatore agisce, previa autorizzazione del giudice delegato, per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell'attivo fallimentare).

Cass. pen. n. 18079/2003

È abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il P.M. - richiesto, da parte della pubblica amministrazione, di disporre il dissequestro di un fabbricato abusivo al fine di procedere alla sua demolizione - disponga, fermo restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale provvedimento non può essere disposto in pendenza del procedimento penale dall'autorità giudiziaria e, quindi, neppure dal pubblico ministero, trattandosi di una sanzione penale tipica che, ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 2, legge n. 431 del 1985, può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna.

Non è consentito il giudizio di riesame avverso il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto - in relazione ad un'istanza di dissequestro proposta dalla P.A. e preordinata alla demolizione di un fabbricato abusivo - il ripristino, fermo restando il sequestro, dello stato dei luoghi, in quanto, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il riesame è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge. Ne consegue che è illegittima l'ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato, in sede di riesame, avverso il detto provvedimento, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti al giudice di legittimità.

Cass. pen. n. 33992/2002

In tema di sequestro preventivo, qualora vengano proposti sia l'appello avverso la convalida che l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro emessi contestualmente dal Gip, una volta intervenuto il provvedimento di accoglimento anche parziale o di rigetto del riesame viene meno l'interesse a coltivare l'appello avverso l'ordinanza di convalida, poiché l'esito del gravame non muterebbe la sostanza della decisione in sede di riesame, restando in tal modo superata ogni questione relativa alla convalida.

Cass. pen. n. 29391/2001

Tra le «ordinanze in materia di sequestro preventivo» avverso le quali è esperibile l'appello previsto dall'art. 322 bis c.p.p. rientrano quelle con le quali il custode dei beni sequestrati venga autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinanza amministrazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse appellabile, da parte del pubblico ministero, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, in presenza di sequestro preventivo avente ad oggetto il pacchetto azionario di una società, aveva consentito al custode giudiziario di cedere all'imputato una parte del suindicato pacchetto, a fronte dell'impegno assunto dal cessionario di sistemare le pendenze esistenti tra la società e l'amministrazione finanziaria).

Cass. pen. n. 484/2000

In tema di sequestro preventivo, avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari nella parte non concernente la imposizione del vincolo cautelare in quanto tale, ma unicamente le modalità di attuazione dello stesso, non può essere esperito procedimento di riesame, ma solo ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a decisione del tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento cautelare di sequestro di due pontili galleggianti con accessori corpi morti, catene, passerelle ecc., aveva annullato parte delle disposizioni attuative del provvedimento stesso, ritenendole esorbitanti dalla funzione della misura cautelare. La Cassazione, su ricorso del P.M., enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame).

Cass. pen. n. 3317/1999

Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità allo stato degli atti che, pur non essendo parificabile all'autorità della cosa giudicata, porta ugualmente seco il limite negativo della presclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.

Cass. pen. n. 4496/1999

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati, in quanto, in caso contrario, sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l'adozione della misura tutte le volte che un bene, in libera disponibilità di chicchessia e quindi anche di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Cass. pen. n. 1925/1999

In tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 c.p.p.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 c.p.p.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 c.p.p., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis c.p.p., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri.

Cass. pen. n. 1766/1999

Nel caso di decisione favorevole del tribunale del riesame avverso il decreto di convalida del sequestro, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, si verifica l'effetto preclusivo del ne bis in idem (c.d. giudicato interno), che impedisce l'emissione di un nuovo provvedimento identico, fondato sugli stessi motivi di quello, precedente (ad eccezione dell'annullamento per ragioni formali).

Cass. pen. n. 1621/1999

Rientra tra i soggetti legittimati a proporre l'istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., anche chi utilizzava illegittimamente il bene sequestrato, e tra questi il detentore qualificato nella sua qualità di locatario avente la disponibilità della res e l'interesse a riottenerla.

Cass. pen. n. 415/1999

L'ambito dei soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo è più ristretto rispetto a quello dei soggetti che hanno il diritto di proporre istanza di sequestro conservativo (nell aprima ipotesi l'art. 22 c.p.p. fa riferimento ai soggetti «che avrebbero diritto alla restituzione», mentre nella seconda l'art. 318 c.p.p. attribuisce il diritto a «chiunque vi abbia interesse»). Ne consegue che il promissario acquirente in virtù di contratto preliminare, essendo titolare di un mero diritto di credito, non rientra tra i soggetti che possono proporre l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 26/1997

In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per la udienza camerale a norma dell'art. 324 c.p.p. deve essere dato anche ad ogni interessato che risulti dagli atti a disposizione del tribunale. Non è quindi consentito circoscrivere la partecipazione alla detta udienza ai soli soggetti indicati dall'art. 324, comma sesto, c.p.p. (pubblico ministero, difensore e “chi ha proposto la richiesta”), poiché tale limitazione contrasta non soltanto con l'art. 127 c.p.p., alle cui forme il detto comma sesto fa espresso richiamo, e che prevede che l'avviso della udienza venga dato “alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori”, ma soprattutto con gli artt. 322 e 325 c.p.p., che consentono la richiesta di riesame e il successivo ricorso per cassazione, oltre che all'imputato o indagato, al suo difensore, al pubblico ministero e alla persona alla quale sono state sequestrate le cose, anche a colui “che avrebbe diritto alla loro restituzione”. (Fattispecie nella quale non era stato dato avviso della udienza camerale ex art. 324 c.p.p. al proprietario di un autoveicolo sequestrato ad altra persona).

Cass. pen. n. 1573/1997

All'appello ex art. 322 bis c.p.p. contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo si applicano le disposizioni dell'art. 310 c.p.p., per il quale il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., senza le precisazioni, riguardanti solo il procedimento di riesame, dell'art. 324, comma sesto, c.p.p. sulle persone destinatarie dell'avviso di udienza, che deve perciò essere notificato anche ai soggetti controinteressati. (Nella fattispecie la Corte ha stabilito che l'avviso dell'udienza di appello doveva essere notificato anche alle curatele dei fallimenti interessate a contrastare la pretesa della banca appellante).

Cass. pen. n. 2775/1996

In tema di sequestro preventivo il soggetto che non sia quello a cui la cosa è stata sequestrata e che non abbia diritto alla restituzione della stessa, quand'anche possa assumere qualità di parte offesa, non è legittimato a chiedere il riesame di un provvedimento in positivo della suddetta misura e pertanto non ha diritto a ricevere l'avviso per l'udienza fissata per tale incombente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di una cosa; affermando il suddetto principio la Cassazione ha escluso la legittimazione al riesame di una società titolare di permesso di ricerca, non seguito da concessione).

Cass. pen. n. 2885/1996

La differenza esistente tra il potere di cognizione del giudice del riesame e quello dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., essendo il secondo vincolato dall'effetto devolutivo, non può impedire al giudice di quest'ultima impugnazione di tralasciare di trattare il motivo dedotto, qualora esista una causa ostativa al suo accoglimento (nella specie rinvenuta nell'assenza nell'attestazione sindacale dell'accertamento della congruità della somma).

Cass. pen. n. 2784/1996

Nell'ipotesi in cui gli elementi di fatto siano interamente noti nella loro integrità, il tribunale del riesame non può negare il loro apprezzamento e la configurabilità dell'ipotesi di reato, osservando che in tesi il reato potrebbe essere configurabile e che ogni deduzione appartiene al giudice della cognizione. Deve, invece, svolgere in toto la funzione di giudice del merito, che, pur non essendo di plena cognitio, non può ignorare la realtà di fatto sottoposta al suo esame. (Nella specie, relativa ad annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo, il tribunale del riesame aveva asserito che in astratto il muro di contenimento potrebbe determinare un rilevante mutamento del territorio ed ha riservato al giudice del merito l'accertamento sul tema omettendo di considerare che il diritto vigente ha escluso la necessità della concessione per i muri di cinta).

Cass. pen. n. 4622/1996

Il decreto di sequestro preventivo emesso in via di urgenza dal P.M. ex art. 321, comma 2 bis c.p.p. non è autonomamente impugnabile per la sua natura intrinsecamente provvisoria e per il principio di tassatività delle impugnazioni. Perciò la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio per violazione di legge il provvedimento del tribunale del riesame che abbia deciso, confermando o revocando, in merito all'impugnazione proposta.

Cass. pen. n. 4452/1996

Il provvedimento di convalida del sequestro preventivo e quello con il quale viene adottata la misura cautelare sono indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione: il primo è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., il secondo è riesaminabile ex art. 322 stesso codice. (La Suprema Corte ha osservato che, avendo l'indagato optato per l'impugnazione prevista da tale ultima norma, è improponibile ogni questione - nella specie difetto del requisito dell'urgenza nel sequestro effettuato dalla P.G. - concernente la convalida del sequestro).

Cass. pen. n. 3282/1995

Avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate, adottato dal Gip a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione non è esperibile il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 322 bis c.p.p. (appello) ma esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia.

Cass. pen. n. 3603/1995

Deve riconoscersi sussistenza dell'interesse a proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo con riguardo ad indagato che, pur non proprietario del bene oggetto della misura, ne abbia comunque la disponibilità; quanto sopra peraltro non può valere per ipotesi di potere di disposizione esplicato in virtù di rapporto organico con un ente: in tal caso la disponibilità che costituisce il presupposto dell'interesse al gravame non spetta all'indagato in quanto tale, ma all'ente in nome del quale viene esercitata ed in nome del quale solo può essere fatta valere. (Fattispecie nella quale era stato sequestrato denaro appartenente al CONI in un procedimento a carico del presidente di tale ente, indagato per abuso di ufficio. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto inammissibile il riesame proposto dal predetto indagato in tale veste rilevando che lo stesso non aveva interesse, che potesse considerarsi tutelato, alla eliminazione della misura che avrebbe invero comportato la restituzione della somma e della sua disponibilità all'ente citato).

Cass. pen. n. 4306/1995

Anche una semplice missiva può assumere natura di ordinanza, a condizioine che abbia contenuto decisorio e che sia idonea ad esternare la volontà del giudice e le ragioni che lo hanno indotto ad emettere quel provvedimento. (Nella fattispecie, a seguito di richiesta del P.M. di sequestro preventivo di un alloggio popolare abitato dall'erede del legittimo assegnatario ed abusivamente occupato da terzi, il Gip aveva restituito gli atti con una missiva in cui precisava che non erano ravvisabili gli estremi dei reati ipotizzati e che in ogni caso mancava la querela della persona offesa. Il citato erede aveva proposto appello ex art. 322 bis c.p.p. che era stato dichiarato inammissibile dal tribunale il quale aveva osservato che la missiva del Gip non poteva essere intesa come provvedimento di rigetto e che l'impugnazione non proveniva da soggetto legittimato).

Cass. pen. n. 4911/1995

Il principio secondo cui il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca delle misure cautelari personali non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1 e 311, comma 2, c.p.p., si applica anche alle misure cautelari reali. Ne consegue l'ammissibilità dell'appello (art. 322 bis c.p.p.) proposto contro il diniego di revoca del sequestro, anche nel caso in cui non sia stato proposto il riesame previsto dall'art. 322 c.p.p.

Cass. pen. n. 2923/1994

In caso di sequestro preventivo di bene immobile, sito in luogo ove vige il sistema tavolare, già appartenente a società incorporata in altra, quest'ultima subentrando colla fusione in tutti i rapporti facenti capo alla prima, ivi comprese le situazioni possessorie, deve ritenersi legittimata, quale titolare del diritto al ripristino del potere sulla cosa posseduta, ad ottenere la restituzione del suddetto bene e quindi a proporre istanza di riesame della misura cautelare; ciò a prescindere dalla intavolazione del diritto di proprietà da lei acquistato.

Cass. pen. n. 2599/1994

Sussiste la legittimazione ad impugnare la mancata concessione del sequestro preventivo, richiesto dal P.M., da parte della persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose passibili di sequestro, trattandosi di soggetto astrattamente indicato dal legislatore come portatore di interesse meritevole di tutela senza alcuna limitazione in relazione alla natura del provvedimento oggetto di gravame, se non con riferimento al tipo di gravame previsto (riesame contro il provvedimento di sequestro; appello contro le altre ordinanze in materia di sequestro e quindi anche contro quella di mancato accoglimento della relativa istanza del P.M.).

Cass. pen. n. 5/1994

Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.

Cass. pen. n. 1512/1994

In tema di misure cautelari reali, mezzo ordinario a disposizione dell'indagato per contestare la legittimità, anche nel merito, del sequestro è il riesame, a cui, in pendenza del termine per proporlo, può aggiungersi l'istanza di revoca per fatti preesistenti o sopravvenuti, la quale, per la sua rapida definizione, può essere preferita a detto rimedio. Una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l'eventuale ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura cautelare reale disposta e della sua conformità alle risultanze procedimentali o processuali, è possibile richiedere la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per «fatti sopravvenuti». Pertanto, ove la situazione processuale non sia mutata, diventa inammissibile ogni ulteriore richiesta di revoca della misura cautelare reale e, conseguentemente, l'appello proposto avverso l'ordinanza di rigetto o dichiarativa di questa inammissibilità, se non vengano dedotti «fatti sopravvenuti» tali da escludere la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del sequestro.

Cass. pen. n. 1722/1994

La persona offesa dal reato, in quanto tale, qualora non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata né a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice né a presentare appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo né a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p.

Cass. pen. n. 2639/1994

Il sequestro preventivo operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria segue la disciplina dell'art. 321, commi 3 bis e 3 ter c.p.p. Esso va, perciò, notificato entro quarantotto ore al pubblico ministero il quale, se non dispone il dissequestro, deve chiedere al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla notificazione. Se il giudice non lo convalida entro dieci giorni, il sequestro perde efficacia. La tutela apprestata dall'ordinamento contro il sequestro preventivo di P.G. così decaduto non è offerta dall'art. 321, terzo comma, c.p.p., che prevede la revoca, la quale attiene al venir meno delle esigenze cautelari, e non alla perenzione del sequestro o alla sua illegittimità per mancanza del fumus delicti, bensì dall'art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, non soggetti al riesame ex art. 322 c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale, anziché qualificare come appello la richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 568, quinto comma c.p.p. e decidere nel merito, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, sul rilievo che essa era diretta contro un provvedimento della P.G., anziché del giudice).

Cass. pen. n. 4136/1994

In tema di sequestro, l'art. 322 bis c.p.p. attribuisce al pubblico ministero la facoltà di proporre appello, fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Con tale norma, introdotta dal D.L.vo 14 gennaio 1992, n. 12 — in analogia con la corrispondente norma dell'art. 310, comma 1, c.p.p. in tema di misure cautelari personali — il legislatore, prevedendo anche per il sequestro una impugnazione diversa dal riesame, ha voluto riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha motivo di rivolgersi contro la reiezione di una istanza, promossa per ottenere la concessione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l'accoglimento, in via sostitutiva, dal giudice del gravame.

Cass. pen. n. 26/1994

Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal tribunale all'esito dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la sua richiesta di sequestro preventivo).

Cass. pen. n. 4905/1994

Per «ordinanze in materia di sequestro preventivo» l'art. 322 bis c.p.p. non ha inteso riferirsi soltanto a quelle con cui la misura cautelare viene disposta, ma a tutti quei provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale.

Cass. pen. n. 5099/1994

Poiché l'art. 322 bis c.p.p. prevede la possibilità di proporre appello contro tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo e, quindi, anche in ipotesi di mancato accoglimento da parte del Gip dell'istanza di sequestro formulata dal P.M., sussiste la legittimazione ad impugnare la mancata concessione del sequestro preventivo da parte della persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose passibili di sequestro, trattandosi di soggetto astrattamente indicato dal legislatore come portatore di un interesse meritevole di tutela senza alcuna limitazione in relazione alla natura del provvedimento oggetto del gravame, se non con riferimento al tipo di impugnazione previsto (riesame o appello).

Cass. pen. n. 1605/1993

In tema di provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame una pienezza di cognizione con la possibilità di rimediare sia alla insufficienza che alla mancanza di motivazione.

Cass. pen. n. 1266/1993

Nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari, con unico provvedimento, convalidi il sequestro preventivo eseguito di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria e, su autonoma richiesta del pubblico ministero, emetta decreto di sequestro relativo al manufatto, già sequestrato dalla polizia giudiziaria, l'istanza con la quale l'interessato chiede al tribunale il riesame deve intendersi riferita ad entrambi i sequestri (a quello ad opera della polizia giudiziaria e a quello a richiesta autonoma del P.M.).

Cass. pen. n. 555/1993

È viziata per violazione di legge l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall'indagato contro l'ordinanza del Gip di rigetto dell'istanza di sequestro (o di restituzione), per ritenuta formazione di giudicato incidentale sull'assunto che l'indagato medesimo avrebbe dovuto presentare istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro. Infatti, la presentazione dell'istanza di revoca è del tutto regolare, in quanto prevista dall'art. 321 c.p.p. siccome modificato dall'art. 15, D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, e l'appello contro la relativa ordinanza di rigetto è previsto espressamente dall'art. 322 bis c.p.p., introdotto dall'art. 17 dello stesso D.L.vo n. 12 del 1991.

Cass. pen. n. 515/1993

Contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari di convalida di sequestri preventivi disposti dal pubblico ministero o eseguiti di iniziativa della polizia giudiziaria è consentito l'appello, a norma dell'art. 322 bis c.p.p., con la disciplina indicata dall'art. 310 stesso codice.

Cass. pen. n. 3366/1992

Come si desume dalla chiara lettera dell'art. 322 c.p.p., rafforzata dal principio generale espresso dall'art. 568, comma terzo, dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Né può contestarsi la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale.

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relative all'articolo 322 Codice di procedura penale

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Mariangela M. chiede
giovedì 12/05/2016 - Piemonte
“Sono accusata di truffa su dei contratti telefonici, non sono la proprietaria del negozio ma hanno fatto un sequestro preventivo lo stesso, l indagata sono io , ho fatto istanza di dissequestro ma il pM ha posto diniego , può la proprietaria del negozio attivarsi per riavere la sua attività? E il pM quanto tempo può sequestrare in negozio, la proprietaria vive solo di quello con un minore a carico grazie per la risposta ...”
Consulenza legale i 23/05/2016
L'art. 321 del c.p.p., nel disciplinare il cd. sequestro preventivo in materia penale, al comma 1 stabilisce che:
"1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari".
Tale sequestro può essere revocato su istanza del pubblico ministero o dell'interessato "quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato" (art. 321, comma 3, del c.p.p.).
L'art. 322 del c.p.p. prevede che avverso il decreto di sequestro "emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo art. 324 del c.p.p.".
Pertanto, con particolare riferimento al caso di specie, alla luce del dettato della norma ora richiamata, si ritiene che la proprietaria del negozio sia legittimata a presentare la richiesta di riesame del decreto di sequestro in questione.
Per quanto riguarda la durata del sequestro preventivo occorre evidenziare che solamente "con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale" (art. 323, comma 1, del c.p.p.).
Pertanto, all'esito dell'analisi della normativa in materia di sequestro preventivo, si suggerisce di rivolgersi il prima possibile ad un legale in modo da predisporre tempestivamente l'atto più idoneo volto a contestare i presupposti del sequestro, evidenziando altresì la situazione personale della proprietaria del negozio.

Vincenzo P. chiede
giovedì 02/02/2023 - Lazio
“ho dato in permuta un veicolo a un venditore di auto. In data 28 ottobre 2022 è stato effettuato regolare passaggio di proprietà presso uno sportello ACI del territorio tra il sottoscritto e il rivenditore . In data 21 novembre venivo contattato dal rivenditore il quale mi informava che avendo rivenduto il veicolo in oggetto al momento del passaggio di proprietà era emerso un gravame sullo stesso. Sequestro preventivo disposto dal tribunale .Trascrizione del provvedimento avvenuto in data 15.11.2022 relativo a sentenza del 24.10.2022.
Alla luce di quanto sopra il rivenditore chiede i danni. In virtù del fatto che ero all'oscuro di detto procedimento penale, non ho mai ricevuto alcuna notifica in merito e che da informazioni ricevute in via informale la sentenza che ha prodotto il provvedimento di sequestro è a carico di " altri "che avrebbero evaso l'IVA al momento dell'importazione della macchina in questione e di molte altre. IL SOTTOSCRITTO HA RESPONSABILITA' PENALI NELLA QUESTIONE? Grazie.”
Consulenza legale i 07/02/2023
La sottrazione dei beni sottoposti a sequestro, penale o amministrativo, costituisce reato ai sensi dell’art. 334 del codice penale. In particolare, questa norma punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 516 euro, «chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa». La formulazione di questa norma è ampia e comprende anche i veicoli di qualsiasi tipo sottoposti a qualunque forma di sequestro, amministrativo o penale. La sottrazione può essere anche giuridica e non solo fisica, come quando avviene un cambiamento di intestazione del veicolo per effetto di un passaggio di proprietà.

Il reato in esame può essere commesso solo dal custode (colui al quale la legge affida l’amministrazione e/o la conservazione dei beni sottoposti a pignoramenti o sequestri) o dal proprietario; secondo la giurisprudenza “Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l’effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore” (Cass. Pen., 18 aprile 2012, n. 40597).
Affinché si configuri il reato, il soggetto che sottrae o deteriora beni sottoposti a gravame deve avere consapevolezza di disporre del bene o di agire in violazione del vincolo su di esso gravante e deve avere l’intenzione di compiere atti contrari ai doveri di custodia.

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la vendita di un veicolo sequestrato integra questo reato, perché comporta una «sottrazione definitiva» (cfr Cass. ord. n. 46976 del 22.12.2021). Pertanto, non è possibile vendere un veicolo sequestrato fino a quando il vincolo, amministrativo o penale, non viene eliminato dall’autorità che lo ha apposto. Chi vende un veicolo in pendenza di sequestro commette reato.

Tuttavia, nel coso sottoposto al nostro esame, il passaggio di proprietà del bene è avvenuto prima della trascrizione del decreto di sequestro preventivo e dunque, anche in considerazione del fatto che non sono state ricevute notifiche, in quanto la sentenza riguarda altri soggetti, l’esistenza del gravame era sconosciuta e non conoscibile; pertanto, difettando l’intenzione di sottrarre l’auto allo scopo per il quale è stata sottoposta a sequestro, non si ravvisano responsabilità penale in merito.

Fermo restando quanto sopra, un’ultima precisazione: il fatto che il provvedimento di sequestro fosse a carico di altri soggetti non vale sempre ad escludere la responsabilità; infatti secondo la Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 58327/2018, in tema di sequestro preventivo e di opponibilità della vendita del bene, rileva il trasferimento della disponibilità. La Suprema Corte, ribadisce il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità. Il terzo che si limiti a rivendicare l’esclusiva titolarità o disponibilità del bene è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 del c.p.p. (Cfr. Cassazione Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014 e Casszione Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016).