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Articolo 308 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Dispositivo dell'art. 308 Codice di procedura penale

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [281, 282, 283] perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione [293] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303(1).

2. Le misure interdittive [287-290] non possono avere durata superiore a dodici mesi perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma(2).

[2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303](3).

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie [28-37 c.p.] o di altre misure interdittive(4).

Note

(1) Alla custodia cautelare si considera debbano ritenersi equiparabili gli arresti domiciliari.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 L. 16 aprile 2015, n. 47.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 1, comma 78, della l. 6 novembre 2012, n. 190 e abrogato dall'art. 10 comma 2 L. 16 aprile 2015, n. 47.
(4) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 4) che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si avvisa nell'esigenza di disciplinare autonomamente i termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.

Spiegazione dell'art. 308 Codice di procedura penale

La presente norma compie una distinzione, a seconda che si tratti di misure coercitive oppure di misure interdittive.

Per quanto riguarda le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, il comma 1 stabilisce la loro perdita di efficacia a seguito del decorso di un periodo di tempo pari al doppio dei termini di cui all'art. 303 in merito alla custodia.

Per quanto concerne invece le misure interdittive, il comma 2 fissa il termine generale di dodici mesi, scaduto il quale si prevede che esse perdano efficacia, con l'unica eccezione rappresentata dalla possibilità di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, le quali seguono la disciplina di cui al comma 1.

Tuttavia, venendo incontro all'esigenza di non elidere l'efficacia di quelle misure interdittive (come ad es. la sospensione della responsabilità genitoriale) destinate per la loro natura a protrarsi nel tempo, il comma 3 stabilisce che la sopravvenuta estinzione non può recare pregiudizio all'esercizio dei poteri attribuiti al giudice penale in materia di pene accessorie, ovvero di misure interdittive di altra natura.

Massime relative all'art. 308 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4178/2017

In tema di misure interdittive, la flessibilitą della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione lą dove questo coincida con quello massimo legale.

Cass. pen. n. 11748/2014

In tema di durata delle misure cautelari personali interdittive, la disposizione speciale contenuta nell'art. 308, comma secondo bis, c.p.p., secondo cui le stesse perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, si applica ai soli delitti contro la P.A. ivi indicati, e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, in quanto il comma secondo bis non contiene alcun riferimento a queste ultime, e, quindi, per le stesse opera la regola generale prevista dal comma secondo del medesimo articolo, che fissa il pił breve termine di due mesi.

Cass. pen. n. 1420/1996

In tema di misure cautelari personali non sussiste l'interesse alla decisione dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, quando questa abbia perso efficacia per il decorso del termine massimo (due mesi) di durata. A siffatta misura, invero, non si estende l'istituto della riparazione pecuniaria, che solo puņ giustificare la persistenza dell'interesse all'impugnazione quando la misura sia cessata.

Cass. pen. n. 1536/1993

I termini di durata massima stabiliti dall'art. 303 c.p.p. si riferiscono alla custodia cautelare in generale, ossia ad una categoria pił vasta della custodia cautelare in carcere che si pone rispetto alla prima in un rapporto di genere a specie. Conseguentemente anche agli arresti domiciliari si applicano i termini previsti da detta norma e non quelli di cui al successivo art. 308 c.p.p., atteso che il quinto comma dell'art. 284 c.p.p. equipara gli arresti domiciliari alla custodia cautelare.

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