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Dispositivo dell'art. 297 Codice di Procedura Penale

1. Gli effetti della custodia cautelare[294 1, 303] decorrono dal momento della cattura [293], dell'arresto [380, 381] o del fermo[384].
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293 (1).
3. Se nei confronti di un imputatosono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma (2) (3).
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4 (4).
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone [293], se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza (5).

Note

(1) L'esecuzione di una misura cautelare non coercitiva (es. obbligo di presentazione alla p.g.) si esegue attraverso la notifica del provvedimento, momento dal quale decorre il termine di efficacia.

(2) Comma così sostituito dalla l. 8-8-1995 n. 332. Il terzo comma, profondamente innovato, disciplina il fenomeno della contestazione a catena. Secondo l'originaria stesura del codice, nel caso in cui per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato (es.: omicidio aggravato invece di omicidio semplice) o qualificato (es.: rapina invece di furto aggravato), fossero state emesse, nei confronti di un imputato, più ordinanze dispositive della medesima misura, i termini di durata della misura decorrevano dal giorno di esecuzione o di notificazione della prima ordinanza, con commisurazione di essi in relazione all'ultima imputazione. Orbene, la nuova disciplina del terzo comma consente la decorrenza di un unico termine della misura cautelare, non solo quando le più ordinanze siano emesse «per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato», ma anche nel caso che si riferiscano a fatti diversi.
I presupposti per l'applicazione della norma sono: a) il legame soggettivo tra la pluralità di misure: tutte devono avere come destinatario la medesima persona; b) il legame oggettivo tra le misure: le contestazioni in esse contenute devono, infatti, attenere ad un medesimo fatto, variamente qualificato o diversamente circostanziato, purché identico negli elementi oggettivi caratterizzanti l'episodio di vita (condotta, nesso di causalità, evento); a fatti diversi, riuniti dal concorso formale o avvinti dal vincolo della continuazione; a fatti diversi, connessi teleologicamente dalla finalità della loro commissione per eseguirne altri; c) il vincolo cronologico tra i fatti diversi contestati nella pluralità di misure, nel senso che i diversi fatti devono essere stati commessi anteriormente all'adozione della prima delle misure a catena. In presenza di siffatti requisiti, per più misure non decorreranno una pluralità di termini, bensì un unico termine con decorrenza dalla prima delle misure eseguite o notificate; tale termine è commisurato con riferimento al reato più grave tra quelli contestati con la pluralità di provvedimenti.
La disposizione mira a prevenire eventuali abusi nella emanazione di più misure a carico di una stessa persona (cd. provvedimenti a grappolo o a catena). Essa pertanto trova applicazione anche qualora le situazioni riferibili allo stesso fatto o ai fatti diversi collegati emergano nel corso di procedimenti diversi innanzi a distinte autorità giudiziarie: in tal caso, le difficoltà operative vanno superate mediante il ricorso alla disciplina sul cumulo dei procedimenti innanzi al giudice individuabile a norma degli artt. 13 e seguenti c.p.p. (Cass. Sez. Un. 17-7-1997, rv. 208167).

(3) La differenza tra «contestazione a catena» del medesimo fatto ovvero di fatti diversi assume rilevanza in ordine alla disposizione derogatoria contenuta nell'ultima parte del terzo comma.
È previsto, infatti, che allorché le plurime misure riguardino reati connessi (per concorso formale, reato continuato, connessione teleologica), non si applica la disciplina garantista del terzo comma se le ordinanze successive sono relative a fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste la connessione.
Sicché, invece, indipendentemente da valutazioni di «colpevole inerzia» o meno del P.M., se il fatto successivamente contestato era desumibile dagli atti al tempo dello svolgimento del procedimento, prima del rinvio a giudizio, per l'altro reato precedentemente contestato e di cui si reclama la connessione, si procederà in ogni caso alla unificazione del termine, commisurato al reato più grave.
Resta da chiarire cosa debba intendersi per «fatti non desumibili» dagli atti. È da ritenere che la norme non faccia esclusivo riferimento alla notizia del fatto-reato, ma si riferisca anche a tutti gli elementi acquisiti per la sicura attribuibilità del reato all'imputato (acquisizione di fonti di prova e riscontri). È altresì necessario che questi elementi integrino un quadro di tale gravità da legittimare un provvedimento cautelare.

(4) Le parole con cui si iniziava il comma («Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2») sono state soppresse dalla l. 8-8-1995, n. 332.
«L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale» (art. 1, c. 1, d.l. 1-3-1991, n. 60, conv. in l. 22-4-1991, n. 133).

(5) La norma prevede un'ipotesi diversa dalle precedenti. Disciplina il caso della persona detenuta per altro reato o internato per misura di sicurezza. La nuova misura si sovrapporrà alla precedente nei limiti della compatibilità (es.: custodia in carcere e custodia in carcere), in caso contrario gli effetti decorrono dalla cessazione dello stato di detenzione o internamento.


Ratio Legis

Il divieto della cosiddetta contestazione a catena, contenuto nell'articolo in questione, è diretto ad evitare che venga dilatata la durata della misura cautelare con l'artificiosa emissione, in tempi diversi, di plurime ordinanze coercitive per lo stesso fatto o per fatti diversi o connessi, nonostante l'esistenza nel processo, al momento della emanazione del primo provvedimento, di indizi gravi e sufficienti per tutte le fattispecie frazionate nel tempo. Per la ratio della norma e la finalità perseguita, che si ispira ad evidenti esigenze costituzionali di tutela della libertà personale, il divieto sanziona la reiterazione delle ordinanze sia nello stesso procedimento, sia in procedimenti diversi, purché il fenomeno sia desumibile dagli atti o comunque portato a conoscenza del giudice con atti formali.

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