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Articolo 284 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Arresti domiciliari

Dispositivo dell'art. 284 Codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta(1)(2).

1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato(3).

1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente(4).

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa [283 4](5).

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285].

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie(6).

Note

(1) Trattasi di una misura privativa della libertà personale, considerata la versione più gravosa dell'obbligo di dimora ex art. 283.
(2) Il riferimento alla casa famiglia protetta è stato inserito dall’art. 1, comma 2, della l. 21 aprile 2011, n. 62.
(3) Tale comma inserito è stato introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.
(4) Il comma 1 ter è stato inserito dall'art. 31 bis comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(5) Gli arresti domiciliari devono tener conto delle esigenze di lavoro ed assistenza della persona sottoposta, così da non arrecare maggiore pregiudizio.
(6) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 4, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, sostituito dall'art. 5, comma 1, L. 26 marzo 2001, n. 128 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, L. 16 aprile 2015, n. 47.

Ratio Legis

Essendo le misure coercitive ordinate secondo un grado di progressiva afflittività, gli arresti domiciliari rappresentano il gradino immediatamente inferiore alla custodia in carcere, con la quale presenta delle affinità.

Spiegazione dell'art. 284 Codice di procedura penale

L'applicazione delle misure coercitive segue il principio di gradualità, oltre ai principi generali di adeguatezza delle misure in relazione alle esigenze cautelari.

Le misure cautelari coercitive sono ordinate codicisticamente in termini di progressiva afflittività, cominciando cioè da misure di contenuto meramente obbligatorio, per finire con le vere e proprie misure detentive.

La norma in oggetto disciplina gli arresti domiciliari, misura cautelare alquanto afflittiva nei confronti dell'imputato, motivo per il quale infatti egli si considera in stato di custodia cautelare.

La misura si presenta molto simile all'obbligo di dimora, se non per l'obbligo dell'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione, o dagli altri luoghi consentiti, può risultare attenuato solamente dall'autorizzazione del giudice ad assentarsi nel corso della giornata per il tempo strettamente necessario a provvedere ad indispensabili esigenze di vita, ovvero per esercitare una attività lavorativa nei casi di assoluta indigenza.

Tuttavia, per quanto concerne la somiglianza suddetta, gli arresti domiciliari se ne differenziano notevolmente, dato che solo per i primi si potrà usufruire dei vantaggi derivanti dall'equiparazione alla custodia cautelare, in particolare con riferimento ai termini massimi di custodia, nonché al meccanismo di scomputo dalla durata della pena eventualmente inflitta con condanna.

La equiparazione si coglie sotto l'aspetto temporale, in quanto il periodo di tempo viene computato ai fini della determinazione della pena da espiare, nonchè in relazione alla non configurabilità del reato di evasione ex art. 385, comma terzo. Inoltre, parimenti alla custodia, anche per gli arresti domiciliari il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto, fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento.

Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte ex art. 97 bis disp. att. del presente codice.

Ciononostante, gli arresti domiciliari si configurano quale autonoma misura di coercizione domiciliare alternativa alla custodia, anziché come modalità esecutiva extracarceraria della custodia cautelare.

Un preciso limite soggettivo è previsto dal comma 5 bis, in termini di divieto nei confronti degli imputati già condannati per il reato di evasione nei conque anni precedenti al fatto per cui si procede.

Il recente comma 1 bis, per far fronte ad esigenze di tutela nei confronti delle persone offese, prevede che il giudice debba primariamente tener conto le esigenze di queste ultime prima di disporre gli arresti domiciliari.

Massime relative all'art. 284 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 24995/2018

Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti.

Cass. pen. n. 57001/2017

L' autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per lo svolgimento di attività lavorativa ha natura facoltativa ed è sempre adottata allo stato degli atti, di talché il giudice può modificarla o revocarla d'ufficio sulla base della mera segnalazione della polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 20380/2017

In tema di prescrizioni relative all'applicazione degli arresti domiciliari, il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva, ha una sua propria autonomia, trattandosi di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, di talché il giudice è tenuto ad una espressa e motivata statuizione in ordine alla sua adozione o a successive modifiche, che non possono ritenersi implicite in altre statuizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'autorizzazione alla modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari avesse determinato l'implicita revoca del divieto di comunicazione con estranei).

Cass. pen. n. 53646/2016

In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato. (Fattispecie in cui non era stata prodotta alcuna certificazione tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, nè si era ritenuta rilevante l'ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio).

Cass. pen. n. 16964/2016

In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la propria figlia minore fuori dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).

Cass. pen. n. 14111/2015

Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

Cass. pen. n. 4876/2015

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, non può essere automaticamente esclusa nè a causa della nomina di un secondo difensore di fiducia, in quanto la limitazione della libertà personale può indurre l'interessato e la sua famiglia ad attivarsi (con ricorso a prestiti ecc.) in modo peculiare rispetto alle ordinarie esigenze di vita, onde garantire l'esercizio più ampio del diritto di difesa, né in ragione della astratta possibilità per il coniuge di trovare lavoro, avuto riguardo agli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento, penalmente sanzionati, che gravano sull'imputato quale padre e marito.

Cass. pen. n. 3598/2015

n tema di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., grava esclusivamente sul giudice l'obbligo di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero atto a contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su detta individuazione.

Cass. pen. n. 30825/2014

L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.

Cass. pen. n. 2230/2014

Sussiste l’interesse del pubblico ministero a impugnare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari solo relativamente ad alcuni reati, anche quando con l’impugnazione il pubblico ministero non chieda l’accoglimento della originaria richiesta di applicazione della custodia in carcere (a suo tempo respinta), bensì l’applicazione della misura già disposta anche relativamente ad altri reati contestati, per i quali il giudice aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza o aveva escluso la possibilità di sussumere i fatti accertati nella fattispecie criminosa.

Cass. pen. n. 103/2007

La concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavorative che snaturano il regime cautelare degli arresti domiciliari, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili; pertanto il provvedimento di diniego non è impugnabile.

Cass. pen. n. 1556/2006

In tema di arresti domiciliari il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento dal domicilio per attività lavorative, non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tali attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa (fattispecie di diniego di autorizzazione, perché l'attività lavorativa si sarebbe svolta in un luogo che avrebbe consentito all'imputato di avere contatti con chiunque).

Cass. pen. n. 44767/2003

La misura dell'obbligo di dimora prevista dall'art. 283 c.p.p. è una misura coercitiva e non una misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. in caso di violazione dell'obbligo perché l'evasione presuppone che l'autore sia detenuto o legalmente arrestato.

Cass. pen. n. 35338/2003

In tema di misure cautelari personali, la concessione di autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per esigenza di vita o di lavoro non costituisce sostituzione o revoca della misura degli arresti domiciliari, bensì modalità di applicazione di tale misura, in conformità a quanto previsto dall'art. 284, terzo comma, c.p.p. Ne consegue che è legittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta o del parere del pubblico ministero, autorizzi l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione per le otto ore di svolgimento della sua attività lavorativa.

Cass. pen. n. 22441/2003

In tema di misure cautelari personali, l'applicazione degli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, di cui all'art. 275, comma quarto ter, c.p.p., non comporta come conseguenza necessaria la disposizione del piantonamento del detenuto, restando salva la possibilità per il giudice di prescrivere specifiche modalità di controllo.

Cass. pen. n. 15741/2003

In tema di arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 c.p., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.

Cass. pen. n. 15724/2003

In tema di misure cautelari personali e di procedure incidentali de libertate, la norma introdotta dall'art. 5 della L. 20 marzo 2001 n. 128, che ha modificato l'art. 284, quinto comma bis c.p.p., ha natura processuale e pertanto, si applica a tutte le situazioni non ancora definite al momento della sua entrata in vigore, sempre che manchi una specifica normativa transitoria. Ne consegue che non si pone in contrasto né con il principio tempus regit actum né con quello generale di irretroattività della legge la circostanza che la nuova disciplina tenga conto di presupposti di fatto risalenti ad epoca ad essa anteriore. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza, pronunziata dal Tribunale ex art. 310 c.p.p., confermativa del provvedimento del Gip che aveva respinto l'istanza di concessione degli arresti domiciliari formulata da un soggetto, già condannato con sentenza del 24 settembre 1999, ritenendo ostativo il disposto di cui all'art. 284, quinto comma bis c.p.p., introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 341 del 2000, convertito nella L. 19 gennaio 2001 n. 4, successivamente modificata dall'art. 5 della L. 20 marzo 2001 n. 128, entrata in vigore il 4 maggio 2001).

Cass. pen. n. 5371/2003

In tema di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, laddove la relativa richiesta riguardi un “campo nomadi”, il giudice deve valutare in concreto la idoneità di tale contesto abitativo ad assicurare le esigenze cautelari, tenuto conto delle sue caratteristiche ambientali e strutturali e della effettiva possibilità delle forze di polizia di eseguire i dovuti controlli. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria a fini estradizionali, basandosi su una astratta inidoneità del campo nomadi a fronteggiare il pericolo di fuga).

Cass. pen. n. 4311/2003

In tema di indennizzo per la riparazione di ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo non possono porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e la detenzione domiciliare per il carattere meno afflittivo di questa seconda misura.

Cass. pen. n. 123/2003

Ai fini dell'autorizzazione all'imputato ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro determinate da assoluta indigenza, per la configurabilità di tale situazione deve farsi riferimento alle sue condizioni personali, senza tener conto di quelle del nucleo familiare (nella specie composto dal padre e dai fratelli conviventi) che dimori nello stesso luogo, sia perché la situazione economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge, sia perché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rilevato che ad opposta conclusione nella specie non si sarebbe potuto giungere neanche sotto il profilo del dovere di somministrazione degli alimenti, data l'idoneità del potenziale alimentando a provvedere al proprio sostentamento con l'attività lavorativa e non ostando a quest'ultima preminenti esigenze cautelari).

Cass. pen. n. 38860/2001

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti in caso di assoluta indigenza non può basarsi sulla semplice circostanza dell'avvenuta ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio, e ciò pur accedendo ad una nozione di «assoluta indigenza», di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 134, non in senso esclusivamente pauperistico, ma correlata alle indispensabili esigenze di vita che ricomprendono le spese per vitto, alloggio, vestiario, educazione e tutela della salute dei membri della famiglia.

Cass. pen. n. 4115/2001

In tema di arresti domiciliari, i criteri di particolare rigore che governano la concessione dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per provvedere ad indispensabili esigenze di vita devono trovare applicazione anche nella valutazione della persistenza nel tempo dei presupposti e delle condizioni posti a base del provvedimento autorizzativo; ne consegue che, benché la prestazione di lavoro esterno non costituisca un vero e proprio obbligo per il soggetto che a tanto è stato autorizzato, detta autorizzazione ben possa essere revocata, nella ipotesi in cui si accerti la carenza — originaria o sopravvenuta —di tali condizioni e presupposti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca disposta a seguito dell'accertamento delle reiterate assenze dal lavoro del soggetto, il quale, essendo stato autorizzato all'attività lavorativa esterna in considerazione sia dell'assoluto stato di bisogno, sia delle sue condizioni di salute, si tratteneva, viceversa, nella sua abitazione, senza addurre valide giustificazioni).

Cass. pen. n. 5556/2000

Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello, eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello status detentionis dell'agente, in virtù dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un dies a quo postdatato della misura cautelare).

Cass. pen. n. 3649/2000

Ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per provvedere alle sue “indispensabili esigenze di vita”, quando questi non possa provvedere altrimenti, ovvero per esercitare un'attività lavorativa, quando versi in una “situazione di assoluta indigenza”. Dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di “indispensabilità” e di “assolutezza”, emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che possano valere come termini di raffronto, i presupposti di ammissione al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).

Cass. pen. n. 10256/1999

Allorché il regime di arresti domiciliari preveda la possibilità di allontanarsi dal domicilio per soddisfare determinate esigenze, previo avviso all'autorità, risponde del reato di evasione il detenuto che si allontana dal luogo degli arresti domiciliari nell'orario previsto e per lo scopo autorizzato, ma senza dare il prescritto avviso all'autorità, non costituendo l'adempimento in questione una mera prescrizione modale, ma una vera e propria condizione di efficacia dell'autorizzazione finalizzata ad evitare che il soggetto, fruendo con incontrollata discrezionalità dell'autorizzazione, possa in realtà sottrarsi all'attività di controllo.

Cass. pen. n. 2530/1999

In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'art. 284, terzo comma, c.p.p., che consente al giudice di autorizzare il sottoposto ad assentarsi dal luogo di arresto in caso di «assoluta indigenza», va riferito ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. Ed invero, la nozione di «bisogni primari» si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione «pauperistica» dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).

Cass. pen. n. 3558/1999

In tema di arresti domiciliari il giudice nell'autorizzare l'allontanamento domiciliare per attività lavorativa non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa. (Fattispecie di diniego di autorizzazione perché l'attività lavorativa si sarebbe svolta in una pizzeria, nella quale in passato l'imputato aveva avuto contatto con altri pregiudicati).

Cass. pen. n. 24/1997

I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, c.p.p., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 c.p.p., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis).

Cass. pen. n. 6262/1997

Qualora per il prevenuto sottoposto a procedimento penale il termine di durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno scada prima della condanna, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) va computato nella durata dell'obbligo di soggiorno, non potendo quest'ultimo automaticamente prolungarsi per un periodo pari a quello della detenzione cautelare, in quanto la legge non prevede alcuna sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione.

Cass. pen. n. 3607/1996

In tema di udienza camerale, la richiesta dell'indagato detenuto agli arresti domiciliari di poter raggiungere il tribunale libero e senza scorta non può essere considerata equipollente alla richiesta di essere personalmente sentito, la quale, per i rilevanti effetti che ne derivano nel procedimento, deve essere specificamente ed inequivocabilmente formulata; sicché, mentre in seguito alla presentazione di quest'ultima istanza dall'omessa traduzione deriva la nullità prevista dal quinto comma dell'art. 127 c.p.p., nessuna conseguenza invalidante è ricollegabile alla mancata comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio in suo favore dell'autorizzazione a recarsi libero in udienza.

Cass. pen. n. 4123/1996

Ai fini di cui all'art. 47, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale «l'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo», non può intendersi come «periodo di libertà» quello che sia stato trascorso in regime di arresti domiciliari. (Nella motivazione a sostegno di tale principio la Corte ha, fra l'altro, osservato che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il testuale disposto di cui all'art. 284, comma quinto, c.p.p., secondo il quale «L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare» e che, d'altra parte, il regime di arresti domiciliari, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto non può essere equiparabile allo stato di libertà cui l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario fa riferimento).

Cass. pen. n. 1581/1996

Il provvedimento col quale viene negata a persona sottoposta agli arresti domiciliari l'autorizzazione a recarsi all'estero per partecipare ad un procedimento a suo carico, attenendo non alla regolamentazione della misura, ma ad una autorizzazione singola non è per sua natura appellabile dinanzi al tribunale della libertà.

Cass. pen. n. 1308/1996

Ai fini della sospensione dell'esecuzione della pena in seguito alla presentazione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354, è necessario che non sussistano provvedimenti custodiali (relativi al reato oggetto della sentenza di condanna) alla data di formazione del giudicato e del titolo esecutivo. Tali provvedimenti comprendono non solo l'applicazione della custodia in carcere, ma anche quella degli arresti domiciliari.

Cass. pen. n. 3942/1995

Il provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti è inoppugnabile. Contro di esso invero non è prevista impugnazione alcuna, né può ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione in quanto lo stesso non decide sulla libertà personale, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell'imputato.

Cass. pen. n. 2154/1995

In tema di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo pubblico di cura, ai sensi del primo comma dell'art. 284 c.p.p., incombe al giudice di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero che possa contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su tale individuazione.

Cass. pen. n. 5770/1995

L'abitazione, dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non deve allontanarsi, va intesa soltanto come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili, che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione stessa. Ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto ed altresì per evitare contatti e frequentazioni di quest'ultimo con altri soggetti che egli non è autorizzato ad incontrare. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del reato di evasione nel comportamento di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si era intrattenuto a conversare con altra persona sulla soglia dell'edificio condominiale).

Cass. pen. n. 440/1995

In materia di misure cautelari personali, è nulla, per mancanza di motivazione, l'ordinanza che, sulla richiesta dell'indagato di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione disponga gli arresti domiciliari presso un luogo pubblico di cura, senza indicare le ragioni di reiezione della richiesta della parte.

In tema di arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), il giudice deve motivare l'apposizione dei limiti e dei divieti imposti all'indagato e non può apporre limitazioni non consentite dall'art. 284 c.p.p. Se è vero, infatti, che le modalità esecutive degli arresti sono inoppugnabili, non possono tuttavia considerarsi modalità esecutive quelle che, incidendo sulla qualità della misura, la snaturano, rendendola diversa da quella disciplinata dal legislatore. Così, se certamente costituisce modalità esecutiva degli arresti domiciliari l'inibizione dell'uso del telefono, è illegittimo prescrivere all'indagato agli arresti domiciliari di rimanere ristretto in una determinata stanza dell'abitazione. Una prescrizione di tale genere, infatti, tramuta gli arresti domiciliari in una restrizione intramuraria, con snaturamento dell'istituto delineato dal legislatore, quale misura qualitativamente e quantitativamente diversa dalla custodia in carcere. Allo stesso modo, per gli arresti presso la casa di cura ex art. 284 c.p.p., non può essere consentito un regime che equipari la situazione dell'indagato al ricovero «in ospedali o luoghi esterni di cura», previsto dall'art. 11 ord. penit. per gli indagati sottoposti a custodia cautelare in carcere. Una drastica e generale limitazione della possibilità di ricevere visite degli stretti congiunti, non motivata da specifiche e puntuali esigenze processuali, finisce con l'equiparare le due situazioni, che non possono ritenersi differenti soltanto per la possibilità di previsione di piantonamento ex art. 11 cit., giacché anche il ricovero ivi previsto può prescindere dal piantonamento, quando non vi sia pericolo di fuga ... (e) salvo che non sia necessario per la tutela della ... incolumità personale dello stesso indagato ricoverato. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'appello avverso provvedimento di sostituzione della misura di custodia in carcere con quella di arresto domiciliare in ospedale, con possibilità di incontro dell'indagato con il coniuge e il figlio limitata ad una volta al mese).

In tema di arresti domiciliari in luogo pubblico di cura (art. 284 c.p.p.), nell'imposizione eventuale di limiti e divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che lo assistono, occorre considerare che il concetto di «assistenza» si correla anche al tipo e alla gravità della malattia. Compete al giudice di merito, da un lato, valutare, in concreto, se la partecipazione di uno stretto congiunto sia necessaria alla assistenza del degente (in particolare di quello in fase terminale), dall'altro, tenere conto delle esigenze di cautela processuale senza violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Questo principio, dettato dall'art. 27, comma 3, Cost. con riferimento alla pena, deve a maggior ragione ispirare la concreta disciplina delle misure cautelari, considerata la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Il divieto o la drastica limitazione dei contatti con gli stretti congiunti, con restrizioni analoghe alla disciplina dei colloqui negli istituti carcerari, senza l'esplicitazione della specifica necessità ravvisata nella specie e senza tener conto della fase e della gravità della malattia, viola l'art. 284 c.p.p.

In tema di arresti domiciliari, il giudice non può imporre all'indagato limitazioni per «ragioni di sicurezza» connesse alla sottoposizione dello stesso alle prescrizioni di cui all'art. 41 bis ord. pen., durante la custodia cautelare in carcere, giacché le restrizioni da quell'articolo consentite sono eccezionali e limitate al regime carcerario, cessato il quale non possono residuarne effetti fuori dell'istituto carcerario. Eventuali disposizioni aggravatorie della «ordinaria» disciplina degli arresti e, in particolare, l'imposizione di limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono, può essere disposta soltanto «quando è necessario»: tale necessità deve essere collegata a motivate esigenze di cautela processuale. *

Cass. pen. n. 4418/1995

L'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284, comma 3, c.p.p., non costituisce modifica temporanea della prescrizione tipica della suddetta misura ma si risolve in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare: il provvedimento che concede o nega la medesima pertanto deve ritenersi un'ordinanza «in materia di misure cautelari» ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso la quale è ammesso, secondo tale disposizione, l'appello.

Cass. pen. n. 4298/1995

Attesi gli elementi di specificità presentati, rispetto alla detenzione in carcere, dal regime di detenzione in ambiente domiciliare (tanto nel caso che si tratti di misura cautelare quanto in quello che si tratti di detenzione in sede di espiazione), deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di soggetto sottoposto al suddetto regime, di diritti e facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di merito che, nel disporre nei confronti di un imputato l'applicazione della custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, aveva imposto il divieto di incontro con soggetti diversi da parenti ed affini entro il secondo grado, concedendo, inoltre, allo stesso imputato di assentarsi dalla abitazione unicamente per assistere, come da sua richiesta, alla celebrazione della messa festiva).

Cass. pen. n. 11395/1994

Al condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari non possono essere applicate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata stante il divieto sancito dall'art. 60 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Cass. pen. n. 2822/1994

L'art. 11, comma 2, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nel disporre la possibilità di trasferimento di detenuti e internati in luoghi esterni di cura e nell'attribuire la competenza all'adozione dei relativi provvedimenti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, al magistrato di sorveglianza, presuppone che si tratti di soggetti effettivamente ristretti negli istituti, e destinati, perciò, a fruire, normalmente, dei servizi sanitari ivi esistenti. La disposizione anzidetta non può quindi trovare applicazione quando si tratti invece di soggetti che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non irrevocabile, si trovino in regime di arresti domiciliari. Ne consegue che quando le esigenze sanitarie di costoro siano tali da non poter esser soddisfatte a domicilio, il ricorso a cure esterne deve essere autorizzato non dal magistrato di sorveglianza ma dal giudice che procede.

Cass. pen. n. 8245/1993

Integra gli estremi del delitto di evasione il solo fatto che l'imputato agli arresti domiciliari esca dalla casa, nella quale si trovi ristretto - non importa per quanto tempo e con quale destinazione - perché la ratio dell'incriminazione risiede nella necessità che egli non si sottragga alla costante possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 1536/1993

I termini di durata massima stabiliti dall'art. 303 c.p.p. si riferiscono alla custodia cautelare in generale, ossia ad una categoria più vasta della custodia cautelare in carcere che si pone rispetto alla prima in un rapporto di genere a specie. Conseguentemente anche agli arresti domiciliari si applicano i termini previsti da detta norma e non quelli di cui al successivo art. 308 c.p.p., atteso che il quinto comma dell'art. 284 c.p.p. equipara gli arresti domiciliari alla custodia cautelare.

Cass. pen. n. 1595/1993

La disposizione dell'art. 47, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario, che prevede la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato che abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, si applica anche ai condannati che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si trovino agli arresti domiciliari.

Cass. pen. n. 3951/1993

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la misura degli arresti domiciliari disposta, in sostituzione della più gravosa custodia cautelare in carcere, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, qualora la pena patteggiata sia venuta a scadenza già prima della discussione dell'interposto gravame, essendo venuto meno l'interesse all'impugnazione, che deve sussistere fino al momento della decisione.

Cass. pen. n. 3595/1992

In tema di misure cautelari, la concessione degli «arresti domiciliari», in pendenza di riesame nei confronti della ordinanza di custodia cautelare in carcere, non fa cessare l'interesse dell'indagato alla verifica della sussistenza dei presupposti della misura stessa, con particolare riferimento alla consistenza e gravità degli indizi, così come assunti a fondamento della ordinanza genetica della misura cautelare impugnata. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di inammissibilità del tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 9809/1992

Commette il delitto di evasione l'imputato agli arresti domiciliari che si allontani dalla propria abitazione per trattenersi al di fuori di essa, sia pure per breve periodo e in appartamenti contigui o in luoghi condominiali. (Nella specie l'imputato si era allontanato dalla propria dimora privata, dove era agli arresti domiciliari, per recarsi ad assistere a una festa in altro appartamento posto sullo stesso piano del fabbricato).

Cass. pen. n. 2691/1992

L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 ord. penit. (L. 26 luglio 1975 n. 354, mod. art. 11 L. 10 ottobre 1986 n. 663), dopo gli interventi della Corte costituzionale (sent. n. 569/89 e ord. n. 309/90) può essere riconosciuto sia al condannato che si trovi in stato di custodia cautelare, sia a quello che sia rimasto in libertà sino alla definitività della condanna, con la differenza che il giudice dovrà valutare, nel primo caso, i risultati dell'osservazione in carcere, nel secondo il comportamento tenuto dal condannato durante lo stato di libertà. La posizione del condannato che sia stato sottoposto a custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari (equiparata alla custodia in carcere, a norma dell'art. 285, comma quinto, c.p.p.) non può essere discriminata in senso deteriore rispetto alle predette situazioni. Ne consegue che il giudice di sorveglianza dovrà prendere in considerazione la richiesta di affidamento, valutando il comportamento tenuto dal condannato nello stato degli arresti domiciliari (e la sua personalità, al fine di stabilire se ricorrano le condizioni previste dall'art. 47, comma secondo, ord. penit.).

Cass. pen. n. 876/1992

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all'art. 314 c.p.p., è riconoscibile anche a favore di chi abbia subito privazione della libertà in regime di arresti domiciliari, attesa l'espressa equiparazione contenuta nell'art. 284 comma quinto c.p.p., degli arresti domiciliari alla custodia cautelare e tenuto conto del fatto che la riparazione in questione è prevista, nel citato art. 314 c.p.p., proprio «per la custodia cautelare subita».

Cass. pen. n. 1472/1992

La misura degli «arresti domiciliari» è una forma di custodia cautelare e non può costituire modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta. Invero, in sede di condanna gli arresti domiciliari si trasformano automaticamente da misura cautelare in espiazione di pena e la privazione della libertà personale come tale va qualificata non appena la sentenza di condanna diventa irrevocabile. (Fattispecie in cui il pretore, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 444 c.p.p., aveva disposto che la pena fosse scontata con gli arresti domiciliari, secondo quanto «patteggiato» tra le parti; la Cassazione ha rilevato che il pretore avrebbe dovuto ritenere inammissibile la richiesta di patteggiamento, così come formulata, in quanto non compatibile con il sistema processuale per i motivi di cui in massima, e conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata). *

Cass. pen. n. 4063/1991

La norma di cui all'art. 127 c.p.p. regola in via generale, e quindi, salvo le specifiche eccezioni, tutti i procedimenti in camera di consiglio non afferenti alla fase esecutiva. Se, pertanto, è detenuto colui che si trova nello stato di custodia cautelare in carcere e se l'art. 284, quinto comma, c.p.p. considera, a tutti gli effetti, gli arresti domiciliari come custodia cautelare in carcere, ove si tenga conto che ai fini di sollecitudine, sicurezza ed economia anche processuale può delegarsi il magistrato di sorveglianza perché senta il detenuto o l'internato che si trovi in luogo diverso da quello ove trovasi il giudice che procede, deve ritenersi che la delega a tale giudice può essere conferita pure nel caso in cui l'imputato trovasi nello stato degli arresti domiciliari e debba essere sentito per un procedimento in camera di consiglio che si svolge in altro luogo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dal magistrato di sorveglianza il quale aveva addotto la propria incompetenza a sentire l'imputato sul rilievo che costui si trovava agli arresti domiciliari e che la dizione «detenuti od internati» usata nell'art. 127 c.p.p. a proposito dei procedimenti in camera di consiglio in cui l'interessato manifesta l'intenzione di essere sentito dovrebbe essere riferita solo a chi versa in stato di custodia cautelare in senso stretto).

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