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Articolo 83 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Citazione del responsabile civile

Dispositivo dell'art. 83 Codice di procedura penale

(1)1. Il responsabile civile(2) per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero(3). L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [529, 425, 651 c.p.p.].

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento(4).

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene(5):

  1. a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
  3. c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
  4. d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario [126 c.p.p.] che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede(6).

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416 c.p.p.] o nel giudizio [491 c.p.p.]. La nullità [177-186 c.p.p.] della notificazione rende nulla la citazione(7).

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80, 82 c.p.p.](8).

Note

(1) Con sent. 16 aprile 1998, n. 112, la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
(2) La citazione, su istanza di parte o del pubblico ministero, è il mezzo attraverso cui il responsabile civile assume il ruolo di parte nel processo; come per la parte civile, anche il responsabile civile è una parte eventuale del processo e subordinata all'esercizio dell'azione penale. Essendo l'istanza del decreto di citazione una domanda giudiziale, deve contenere il petitum e la causa petendi.
(3) In determinati casi caratterizzati da estrema urgenza (come ad es. nel giudizio direttissimo), può essere il pubblico ministero, autorizzato dalla legge all'esercizio dell'azione civile, a tutelare gli interessi della persona danneggiata sostituendosi al rappresentante del minore o dell'incapace momentaneamente assente.
(4) Come avviene per la costituzione di parte civile, la qualità di responsabile civile può essere acquisita in una determinata fascia temporale: ovvero tra l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento che avviene dopo la costituzione delle parti. Conseguentemente, in caso di mancato esercizio dell'azione civile in sede penale, il responsabile potrà partecipare al giudizio civile.
(5) Il decreto di citazione del responsabile civile viene disposto dal giudice a seguito di una valutazione sommaria circa la configurabilità astratta della pretesa della parte civile: il giudice effettua tale considerazione a seguito della richiesta di citazione presentata da quest'ultima.
(6) Il responsabile civile acquista la qualifica di parte una volta che il decreto di citazione emesso dal giudice viene notificato: la contumacia del responsabile non rileva.
(7) La Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel dichiarare parte dell'articolo illegittimo (si veda nota sub 1); in particolare ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, c. 3, del c.p.p. (si veda Corte Cost. 17 novembre 1992, n. 453).
(8) La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

Ratio Legis

Perchè possa partecipare il responsabile civile al processo è necessario: a) che sia stata esercitata l'azione penale, quale presupposto necessario all'inizio della fase processuale; b) la costituzione di parte civile, poichè il responsabile interviene a seguito della pretesa risarcitoria della parte civile.

Spiegazione dell'art. 83 Codice di procedura penale

Posto che il responsabile civile è colui che è tenuto a risarcire economicamente il danneggiato qualora questo sia incapace (ad es. il genitore nei confronti del figlio minorenne), la norma in esame stabilisce che la parte civile è tenuto a chiamarlo in causa al più tardi per il dibattimento, e quindi fino alla dichiarazione di apertura dello stesso. Nei casi di assoluta urgenza, così come previsto dall'art. 77, comma 4, alla parte civile processualmente incapace può sostituirsi il pubblico ministero, tenuto appunto a citare il responsabile civile.

La citazione del responsabile civile perde di efficacia in ogni caso, qualora sia esclusa la parte civile ex artt. 80 e 81, o se la costituzione di parte civile è revocata dal danneggiato stesso.

La citazione deve essere effettuata secondo la forma e con i contenuti di cui al comma 3, su ordine del giudice tramite decreto, all'esito di una valutazione sommaria circa i presupposti dell'azione.

Massime relative all'art. 83 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9814/2015

In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.

Cass. pen. n. 3462/2008

L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.

Cass. pen. n. 7291/2003

Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio.

Cass. pen. n. 994/2003

Deve considerarsi atto abnorme, in quanto fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il giudice dell'appello disponga, ex art. 604, comma 4 c.p.p., la regressione del procedimento al precedente grado di giudizio per consentire alla parte civile di citare, quale responsabile civile, altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto non può essere ricompreso nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 179 c.p.p. e dall'art. 180 c.p.p., ove non sanate, l'atto con cui il procedimento sia stato fatto regredire al primo grado per la rinnovazione della citazione di altro soggetto nella medesima qualità, nel caso in cui il responsabile civile citato sia stato estromesso dai giudici d'appello a causa del rilevato difetto di legittimazione passiva).

Cass. pen. n. 36503/2002

Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne).

Cass. pen. n. 9224/2002

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).

Cass. pen. n. 15591/2001

In caso di esercizio dell'azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa da parte del responsabile civile di altro responsabile civile.

Cass. pen. n. 13450/2000

L'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della giustizia, con la conseguenza che, ove l'azione sia stata esercitata nei confronti del Ministero della giustizia, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (perciò anche in sede di legittimità), col solo limite della formazione del giudicato sul punto, a nulla rilevando che l'art. 41 n. 260 del 1958 disponga che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato va eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, dovendosi ritenere che tale disposizione consenta di sanare l'errore dipendente dalla non corretta identificazione della persona alla quale notificare l'atto introduttivo (in relazione alla difficoltà di individuare chi rappresenta l'amministrazione in virtù del rapporto organico), non certo l'errore derivante dalla non corretta identificazione del soggetto passivo, che si risolve nella vocatio in ius di un soggetto diverso dal legittimo contraddittore (e non nella semplice notificazione dell'atto a persona diversa dal rappresentante di quel contraddittore, in ogni caso correttamente identificato).

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relative all'articolo 83 Codice di procedura penale

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Mario G. B. chiede
mercoledì 30/09/2020 - Piemonte
“In procedimento penale contro medico rinviato a giudizio ex artt. 590 comma 2 e 583 comma 2 nr.° 3 c.p. si è omesso di depositare richiesta di Citazione del responsabile civile entro i termini di legge.
La domanda: è poi ancora possibile richiedere la provvisionale contro il solo medico ex artt. 539 comma 2 e ss. c.p.p?”
Consulenza legale i 01/10/2020
La risposta è positiva.

Nel nostro ordinamento processual-penalistico, infatti, il responsabile civile è colui il quale è tenuto, in virtù di un determinato rapporto sussistente col reo, a risarcire il danno posto in essere da quest’ultimo. Lo stesso è, tuttavia, una parte eventuale del processo penale e la sua mancanza (laddove non siano rispettate le formalità relative alla sua citazione di cui agli artt. 83 del codice di rito) non determina alcuna deroga alle altre disposizioni di natura processuale.

Da ciò ne consegue che, qualora manchi il responsabile civile, il giudice potrà, qualora ritenga il medico responsabile dei reati lui ascritti, condannarlo al risarcimento del danno riconoscendo, nei limiti di quanto provato, anche la provvisionale in assonanza al comma 2 dell’art. 539 c.p.p.

M.M. chiede
mercoledì 13/12/2017 - Lombardia
“L'imputato di lesioni personali colpose davanti al giudice di pace,non contraente della polizza assicurativa e comproprietario della macchina insieme al contraente,può citare l'assicurazione come responsabile civile?”
Consulenza legale i 19/12/2017
La persona offesa dal reato può far valere il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da reato all’interno del processo penale costituendosi parte civile ai sensi dell’art. art. 76 del c.p.p. del c.p.p. e ss.

In tal modo, la persona offesa decide di esercitare l’azione civile non nel suo “habitat” naturale, ovvero il processo civile, bensì in quello penale.

Se la persona offesa esercita tale facoltà, il responsabile civile, che è, al pari della parte civile, una parte eventuale del processo penale, può fare ingresso nel processo penale o volontariamente o perché ritualmente citata dalla parte civile.

Il responsabile civile (il cui intervento è delineato dagli artt. art. 83 del c.p.p. del c.p.p. e ss) è il soggetto obbligato, secondo la legge, alla restituzione di cose oppure al risarcimento del danno derivante dal fatto-reato.

In breve, il responsabile civile è coobbligato in solido con l’imputato nei confronti della persona offesa danneggiata dal reato.

Il responsabile civile, come sopra accennato, può intervenire nel processo penale in due modi:
1) la citazione (vocativo in jus) su richiesta della parte civile;
2) l’intervento volontario art. 85 c.p.p.

Il Codice di rito prevede delle ipotesi di esclusione del responsabile civile:
1) la parte civile revoca la sua costituzione nei confronti del responsabile civile.
2) Il Giudice estromette il responsabile civile
3) La parte civile cessa di essere parte del processo (revoca, estromissione o decadenza); in tal caso anche la partecipazione del responsabile civile viene meno.

L’intervento del responsabile civile è possibile fino all’apertura del dibattimento penale.

Ai sensi dell’art. 84 del c.p.p., comma 1°, il responsabile civile, regolarmente citato, non è obbligato ad intervenire nel processo penale.

Infatti, il responsabile civile può rinunciare ad intervenire nel processo. Tuttavia, questa sua scelta non è impedisce al giudice condannarlo, ai sensi dell’art. 587 del c.p.p., comma 3°, al risarcimento del danno per il fatto-reato commesso dall’imputato.

Circa il particolare caso delle lesioni derivanti da circolazione stradale, si rammenta la sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 16 aprile 1998 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 990 del 24 dicembre 1969, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Il fatto che l’imputato non sia il contraente dell’assicurazione non rappresenta, di per sé, un ostacolo alla chiamata dell’assicurazione come responsabile civile.

Per tutte le argomentazioni sopra espresse la richiesta di risarcimento della parte civile rappresenta una vera e propria azione civile. Pertanto la prospettiva attraverso la quale risolvere il problema è valutare innanzitutto se l’autovettura fosse coperta da assicurazione (e nel caso di specie questo è dato per certo).

In caso di risposta affermativa, l’assicurazione è tenuta a risarcire il danneggiato, fatto salvo il diritto di regresso in caso di violazioni contrattuali (ad es. il contratto non consentiva la guida di terzi, oppure lo consentiva ma solo se maggiori di una certa età, oppure il conducente era in stato di ebbrezza).