L'autore affronta lo scottante tema della cognizione e competenza del giudice nel processo penale, partendo necessariamente dal principio di autosufficienza giurisdizionale e dalle questioni pregiudiziali. Ampio spazio viene poi dato alla nozione di competenza sia nei suoi aspetti più generali, sia nelle sue specifiche: per materia, per territorio ed, infine, per connessione. La trattazione prosegue logicamente trattando il tema della riunione e separazione dei processi, per... (continua)
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11 [att. 1] (1).
(1) Ulteriore e fondamentale effetto della pronuncia di accoglimento dell'astensione o della ricusazione è la sostituzione del giudice, astenuto o ricusato, con altro magistrato appartenente al medesimo ufficio giudiziario o, qualora tale soluzione non sia in concreto praticabile (es. impossibilità di costituire il collegio giudicante per ricusazione di diversi magistrati dello stesso ufficio), ai sensi dell'art. 11, cioè con un giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino.
Come già detto nel precedente art. 42, deve ritenersi che la sostituzione comporti una sottrazione della legittimazione al giudice ricusato in favore di altro magistrato; sottrazione che determina una forma di incapacità del giudice astenutosi o ricusato.