1. Il giudice di appelloo la corte di cassazionepronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegialeo monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione (2).
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (3).
(2) La disciplina ivi prevista replica quella dettata dall'art. 24 c.p.p. in tema di decisione del giudice di appello sulla competenza. Presupposto è la tempestiva eccezione della parte e la sua riproposizione nei motivi di impugnazione dell'inosservanza delle disposizioni sul riparto di attribuzioni.
(3) In tale comma si evidenzia la maggiore fiducia del legislatore nella composizione collegiale del giudice dal momento che è previsto che il giudice di appello pronunci nel merito se ritiene il reato di competenza del tribunale in composizione monocratica.