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Articolo 22 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 22 Codice di procedura penale

1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero(1).

2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405-415, 554 c.p.p.] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Note

(1) Ove il giudice per le indagini preliminari ritenesse di dover necessariamente applicare una misura cautelare, la può applicare e, contestualmente o successivamente, potrà dichiararsi incompetente (art. 27 c.p.p.).
Ugualmente, qualora il giudice ritenesse di non poter adottare un provvedimento richiesto dal pubblico ministero per intervenuta incompetenza, quest'ultimo potrà rimettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero competente affiché costui richieda al G.I.P. l'adozione del provvedimento ritenuto urgente.
Il diniego della dichiarazione di incompetenza provocherà una situazione conflittuale che potrà o essere rilevata dallo stesso giudice, oppure sollevata dal pubblico ministero e sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione.

Spiegazione dell'art. 22 Codice di procedura penale

Sia il controllo del giudice in ordine alla giurisdizione, sia quello in ordine alla competenza, svelano un duplice scopo perseguito dal legislatore. Da una parte si è tentato di anticipare al massimo la risposta definitiva sulla questione. Dall'altra parte, si è cercato di scongiurare i rischi derivanti dalla regressione dei procedimenti, casomai la questione venisse sollevata più avanti nel corso del procedimento.

Perseguendo gli obiettivi suesposti, la norma in commento stabilisce i momenti in cui può essere eccepita l'incompetenza del giudice, oltre alla forma del provvedimento.

Orbene, nel corso delle indagini preliminari, il giudice che riconosce la propria incompetenza per uno dei motivi elencati nell'articolo 21 pronuncia ordinanza (con effetti limitati al provvedimento richiesto) e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Invece, se il giudice si avvede della propria incompetenza dolo la chiusura delle indagini preliminari o durante il dibattimento di primo grado (art. 23, comma 1) egli dichiara la propria incompetenza con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, di modo che si proceda come ritenuto opportuno.

In grado di appello, invece, qualora il giudice si accorga che su un reato di competenza della corte d'assise ha giudicato il tribunale, oppure che su di un reato di competenza del tribunale ha giudicato il giudice di pace, pronuncia sentenza di annullamento ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado (art. 24).

Invece, nell'ipotesi contraria, il giudice, salvo che si tratti di decisione inappellabile, decide nel merito, e questo anche se l'eccezione di incompetenza è stata riproposta in grado di appello, dopo il rigetto in primo grado.

Per quanto concerne più da vicino l'incompetenza per territorio o per connessione, il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e trasmette gli atti rispettivamente al pubblico ministero presso il giudice di primo grado e a quest'ultimo direttamente. A tale scopo è tuttavia necessario che la relativa eccezione sia stata riproposta con l'appello. In caso contrario, il giudice d'appello, nonostante la riscontrata incompetenza del giudice di primo grado, si dovrà pronunciare nel merito.

Massime relative all'art. 22 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 53418/2014

In tema di intercettazioni, non dà luogo a nullità od inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni da parte dell'autorità giudiziaria poi dichiaratasi funzionalmente incompetente sia diverso da quello per il quale si sia poi proceduto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre il reato per il quale si è poi proceduto davanti all'A.G. competente è quello previsto dall'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990).

Cass. pen. n. 42030/2014

È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Cass. pen. n. 47528/2008

Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola generale dell'art. 22, comma secondo, c.p.p., secondo la quale l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti, in mancanza dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 20512/2003

L'azione penale una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, terzo comma, c.p.p.; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice su conforme richiesta del P.M., perché presupponeva una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 2828/1999

Qualora un giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di provvedimento avanzata dal pubblico ministero, si dichiari incompetente e, successivamente, essendo stata rinnovata detta richiesta da parte del pubblico ministero presso il giudice indicato come competente, anche quest'ultimo dichiari la propria incompetenza, si verifica una situazione di stallo suscettibile di paralizzare - posta la ritenuta necessità ed irrinunciabilità del provvedimento richiesto - lo svolgimento ulteriore delle indagini preliminari. Tale situazione dà luogo, pertanto, ad un'ipotesi di conflitto non risolvibile se non mediante l'intervento della Corte di cassazione.

Cass. pen. n. 1938/1998

Il principio secondo il quale l'ordinanza ammissiva di incidente probatorio non ha carattere decisorio ma strumentale e non è pertanto soggetta ad alcuna forma di gravame, si estende anche alla pronuncia con la quale il giudice dichiari, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale, la propria competenza in ordine all'assunzione della prova, provvedimento che, non essendo suscettibile di causare alcuna lesione, non è ricorribile per cassazione, ben potendo la questione della competenza territoriale essere proposta nell'udienza preliminare oppure nel dibattimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, e decisa con effetto sull'intera fase.

Cass. pen. n. 2739/1998

Data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della perpetuatio jurisdictionis, l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il thema decidendum sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il simultaneus processus abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 c.p.p.

Cass. pen. n. 2108/1998

È abnorme il provvedimento emesso in forma di sentenza con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione per un certo fatto addebitato ad un determinato soggetto, ritenuta la configurabilità di altra ipotesi di reato a carico di altro soggetto, per cui sarebbe competente a procedere un diverso giudice, dichiari, ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p., la propria incompetenza e disponga la diretta trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quel giudice.

Cass. pen. n. 1981/1998

Atteso il fondamentale principio secondo cui non può darsi pronuncia di sentenza se non quando vi sia stato esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dalla legge, deve qualificarsi come abnorme il provvedimento adottato in forma di sentenza dal giudice per le indagini preliminari con il quale detto giudice, a fronte di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p., la propria incompetenza e disponga la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. L'eventuale situazione di stallo che potrebbe determinarsi qualora, dichiarata invece ritualmente l'incompetenza con ordinanza, ai sensi del comma 1 del citato art. 22 c.p.p., e disposta la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero richiedente, questi, dissentendo da detta ordinanza, rinnovasse la richiesta di archiviazione, appare facilmente superabile mediante ricorso, da parte del giudice per le indagini preliminari, al meccanismo dell'imputazione coatta previsto dall'art. 409 comma 5, c.p.p. Questo, infatti, dando luogo ad una forma di esercizio dell'azione penale, ben può consentire una successiva dichiarazione di incompetenza in forma di sentenza, quale prevista dall'art. 22, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 4705/1996

Quando, a seguito del proscioglimento all'udienza preliminare per una parte delle contestazioni mosse, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio sono di competenza di un giudice inferiore, il Gip presso il tribunale deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza e ordinare la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, secondo quando prescrive l'art. 22 c.p.p., ma l'ordinanza con la quale il Gip, errando, disponga direttamente il rinvio a giudizio degli imputati avanti al pretore, non è affetta da nullità, poiché, in regime di tassatività delle nullità, tale sanzione non è prevista dall'ordinamento. Tuttavia non può ritenersi a sua volta abnorme il provvedimento con il quale il pretore, rilevando la irritualità dell'ordinanza del Gip presso il tribunale ne dichiari la nullità e perciò deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione volto a far rilevare la assoluta anomalia del provvedimento.

Cass. pen. n. 1760/1996

Poiché le regole sulla competenza risultano tassativamente preordinate anche per il processum libertatis, qualora il giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente e facendo così regredire il processo alla fine delle indagini preliminari, cessa di essere competente anche in ordine ai provvedimenti de libertate, e ciò pure per il periodo di tempo in cui continui a trovarsi provvisoriamente nel possesso materiale degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto la legittimità dell'ordinanza del giudice del dibattimento il quale, dichiaratosi incompetente ed ordinata la trasmissione degli atti ad altro ufficio giudiziario, si era successivamente dichiarato incompetente a provvedere, nelle more di tale trasmissione, anche in ordine alla richiesta di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare).

Cass. pen. n. 789/1996

L'ordinanza con la quale il giudice per la udienza preliminare respinge l'eccezione di incompetenza per territorio non è impugnabile, sia perché ciò è espressamente escluso dal secondo comma dell'art. 568 c.p.p. — che si riferisce alle sentenze sulla competenza, ma la cui ratio è per analogia applicabile anche alle ordinanze — sia perché tal genere di decisione può dar luogo a conflitto, per il cui componimento è prevista la specifica procedura di cui agli artt. 28 ss. del codice di rito.

Cass. pen. n. 231/1996

In tema di competenza per materia all'adozione di provvedimenti cautelari in fase di indagini preliminari, posto che in tale fase non può parlarsi propriamente di «reati» ma solo di fluide «ipotesi di reato», non può escludersi la competenza del giudice superiore quando la detta fluidità importi la possibile esistenza di altre ipotesi di reato, oltre a quelle già enucleate, le quali appartengano alla cognizione di quel giudice (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuta legittima l'emissione, da parte del Gip del tribunale, di misura cautelare relativamente a reati di illecito finanziamento a partiti politici, di per sè di competenza pretorile, in presenza di elementi atti a far ritenere che dalle indagini ancora in corso emergessero anche elementi indicativi della esistenza di reati di concussione e corruzione).

Cass. pen. n. 1299/1996

In caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, il pubblico ministero così officiato non può a sua volta investire direttamente della competenza altro ufficio del pubblico ministero, costituito presso un terzo giudice, ma deve necessariamente investire della questione il proprio giudice per le indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio, in quanto adottata da giudice non legittimato e non ritualmente investito, l'ordinanza rinnovativa dell'applicazione di una misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Bari su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero, cui gli atti erano stati trasmessi dal pubblico ministero di Lecce, che a sua volta li aveva ricevuti, a seguito di sentenza di incompetenza, dal Gip del Tribunale di Roma).

Cass. pen. n. 4386/1995

Il provvedimento col quale il Gip dichiara la propria incompetenza funzionale in tema di indagini preliminari relative a reati ministeriali nei confronti dei soggetti qualificati (ministri) ovvero dei concorrenti cosiddetti «laici», non è ricorribile per cassazione in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, analogamente ad ogni altra statuizione inquadrabile nello schema di cui all'art. 22 c.p.p. che disciplina l'incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 4378/1994

Nella fase delle indagini preliminari, prima dell'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio può soltanto essere rilevata dal giudice, con restituzione degli atti al pubblico ministero, ma non può essere eccepita dall'indagato. Ne consegue che non rientra nei compiti del tribunale del riesame decidere questioni attinenti alla predetta competenza, avendo detto tribunale solo il potere di annullare, riformare o confermare l'ordinanza applicativa di misura cautelare, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.

Cass. pen. n. 3751/1994

Il giudice per le indagini preliminari si pone come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del processo, con la conseguenza che nei confronti di tale giudice, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari, l'imputato non può dedurre l'incompetenza territoriale. Ne consegue che in relazione agli atti compiuti, o da compiersi dal Gip, è da escludere che possano sorgere ipotesi di conflitto positivo di competenza territoriale. (Fattispecie relativa a misura di custodia cautelare disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, asseritamente per il medesimo fatto, in relazione alla quale la S.C. ha rammentato che l'art. 297 comma terzo stabilisce la disciplina di tale ipotesi soltanto in relazione alla durata della misura stessa, con l'esclusione di qualsiasi nullità dei provvedimenti di applicazione).

Cass. pen. n. 1802/1993

Non costituisce provvedimento abnorme e non è, quindi, ricorribile per cassazione, quello con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza, risultando un tale provvedimento inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 c.p.p. nel quale, appunto, trova disciplina la «incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari». (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento dichiarativo di incompetenza adottato dal Gip).

Cass. pen. n. 1164/1993

In materia di procedimenti incidentali riguardanti l'applicazione e l'efficacia di misure cautelari, la risoluzione, in sede di legittimità, della questione relativa alla competenza del giudice che ha imposto la misura non è concludente, giacché l'eventuale incompetenza non si traduce in ragione di nullità e non incide sull'efficacia del provvedimento applicativo della misura, come emerge dal disposto dell'art. 27 c.p.p., che ne sancisce la piena validità fino a quando il giudice che lo ha emesso non si dichiari incompetente.

Cass. pen. n. 4121/1993

Provvedimento abnorme è quello che si concreta in una pronuncia che per la sua stranezza e la singolarità del contenuto si pone al di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile. (Nella specie si è ritenuto che l'ordinanza con cui il Gip, investito di una richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare in cui era stata dedotta anche la sua incompetenza territoriale, rigetta la richiesta dichiarandosi competente con effetti limitatamente al provvedimento richiesto, non sia in contrasto con il sistema e pertanto non possa essere qualificata come abnorme).

Cass. pen. n. 4120/1993

Provvedimento abnorme è quello che si concreta in una pronuncia che, per la stranezza e la singolarità del suo contenuto, si pone al di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione onde rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile. Ne consegue che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di revoca e/o di modifica di una misura cautelare, richiesta in cui viene anche dedotta la sua incompetenza territoriale, la rigetta dichiarandosi «con effetti limitatamente al provvedimento richiesto» — al pari di quella con la quale viene elevato un conflitto di competenza — non può ritenersi emessa in contrasto con il sistema e, dunque, non può concretizzare l'ipotesi del provvedimento abnorme.

Cass. pen. n. 1509/1992

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari con il quale venga decisa la questione relativa alla costituzione delle parti o alla competenza territoriale non è impugnabile, non essendovi previsione al riguardo. Essa rientra nei poteri tipici del giudice e non può, quindi, essere considerato abnorme.

Cass. pen. n. 3477/1992

Le ordinanze con le quali il giudice per le indagini preliminari dichiara la propria incompetenza sono inoppugnabili.

Cass. pen. n. 781/1991

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice nei casi in cui è richiesto e che costituiscono un numero chiuso, può dichiarare la propria incompetenza per qualsiasi causa con effetti limitati al provvedimento richiesto, restituendo gli atti al pubblico ministero senza preclusione di diversa valutazione della competenza in occasione di altre richieste. Tale provvedimento adottato incidentalmente e con cognizione limitata allo stato degli atti, assume la forma dell'ordinanza, mentre quello emesso dopo la chiusura delle indagini preliminari ed allorché è stata esercitata l'azione penale, e quindi con cognizione completa sull'attività svolta, assume la forma della sentenza con ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. In questo secondo caso il giudice si spoglia del processo con provvedimento che può essere rimosso solo a seguito di proposizione di conflitto di competenza.

Corte cost. n. 372/1991

È consentito al Gip dichiarare con sentenza la propria incompetenza all'esito dell'udienza preliminare e non solo nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio di tale udienza, a nulla rilevando il mancato richiamo dell'art. 424 c.p.p. all'art. 22 dello stesso codice.

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Nino P. chiede
venerdì 01/11/2019 - Sicilia
“Per il reato 615 ter comma 1e3, ipotizzato in Trapani, è stato individuato come tribunale di competenza Caltanissetta perché un magistrato era ritenuto persona offesa o danneggiata. Il gup di Caltanissetta con sentenza escludeva il magistrato quale persona danneggiata o offesa e dichiarava la propria incompetenza trasmettendo gli atti al tribunale di Palermo presso il pm che reiterava la richiesta di rinvio a giudizio. Il gup del tribunale di Palermo ammetteva il magistrato come persona offesa o danneggiata e ne accettava la costituzione di parte civile. Sollevava quindi la propria incompetenza con ordinanza e trasmetteva gli atti alla Cassazione per la risoluzione del conflitto . La Cassazione decideva con sentenza che il giudice competente fosse quello di Caltanissetta cui rimetteva gli atti. Il gup di Caltanissetta cita gli imputati in udienza preliminare utilizzando la richiesta di rinvio a giudizio formulata tre anni prima dal pm di Caltanissetta senza tenere conto di tutti gli atti successivi. Compresa la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pm di Palermo. Non dovrebbe il Gup di Caltanissetta rimettere gli atti al pubblico ministero per prendere atto degli atti di indagini successivi e per notificare un nuo avviso 415 bis?”
Consulenza legale i 04/11/2019
L’ art. 22 del codice di procedura penale, al comma 3, stabilisce che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del dibattimento (ad es. nell'udienza preliminare), il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia o per territorio, la trasmissione degli atti al P.M. non determina la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quello instaurata.

In ipotesi di declaratoria di incompetenza per territorio, inoltre, in mancanza di ulteriori indagini o di modifica dell'imputazione non ricorre l'obbligo per il P.M. di rinnovare la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., già inviato dal P.M. prima della dichiarazione di incompetenza, non sussistendo alcuna violazione del diritto di difesa.

Sul punto vi sono diversi precedenti giurisprudenziali. Tra tutti, si veda Cass. pen. Sez. III Sent., 08/04/2010, n. 20765 secondo la quale “la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse, altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo l'effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l'imputato presunto innocente)".

Nel caso di specie, dunque, un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari sarebbe stato obbligatorio solo qualora il pubblico ministero avesse effettuato nuove indagini preliminari.