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Articolo 12 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Casi di connessione

Dispositivo dell'art. 12 Codice di procedura penale

1. Si ha connessione di procedimenti [17, 197 c.p.p.]:

  1. a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione [110 c.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.];
  2. b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [423 c.p.p.; 81 c.p.](1);
  3. c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri(2)(3) [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità](4).

Note

(1) Si riferisce alle ipotesi del concorso formale di reati e del reato continuato disciplinate rispettivamente dall'art. 81, commi 1 e 2 c.p.
(2) Presupposto essenziale, ai fini dell'operatività della connessione, è la necessità che i procedimenti riunendi siano nella stessa fase del procedimento di cognizione.
(3) Esistono più tipologie di connessione: la prima, disciplinata dalla lettera a) dell'art. 12 c.p.p., è detta plurisoggettiva e si verifica o quando vi sia il concorso o la cooperazione tra persone, o quando più persone con condotte indipendenti causano il verificarsi dell'evento; la seconda, disciplinata dalla lettera b) del medesimo articolo, è detta monosoggettiva e si verifica quando un soggetto realizza più reati in concorso formale tra loro o legati dal vincolo della continuazione; l'ultima ipotesi disciplinata dalla lettera c), detta connessione teleologica, si verifica quando i reati vengono commessi per occultare o eseguirne altri.
(4) Quanto indicato tra le parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 1, c. 1 della l. 1 marzo 2001, n. 63 relativo al giusto processo. Si veda l' art. 25 della l. 63/2001 cit.

Ratio Legis

L'articolo è stato modificato con la legge sul "giusto processo" del 1 marzo 2001, n. 63 che ha soppresso altre due tipi di connessione: quella occasionale (che si verificava in caso di reati compiuti in occasione di altri) e quella consequenziale (cioè quella volta a mettere in relazione reati eseguiti per poter conseguire prodotto, prezzo o profitto di altri o per assicurarsi l'impunità). Il legislatore ha voluto così limitare le ipotesi di connessione per snellire i processi con più imputati per vari reati, evitando così il trasferimento della competenza ad altri giudici (si veda l'art. 16 c.p.p.). Tuttavia tali elementi sono ancora rilevanti o in fase di indagini ai fini della determinazione del collegamento tra reati (si veda l'art. 371, lettera b) c.p.p. ) o per determinare la riunione dei processi (art. 17 lettera c) c.p.p.).

Spiegazione dell'art. 12 Codice di procedura penale

I tre criteri su cui si fonda la competenza sono tre (competenza per materia, per territorio e per connessione).

In una chiara ottica di adempimento alle direttive imposte dall'articolo 111 Cost., le quali prescrivono la ragionevole durata del processo, nel 2001 sono state espunte le ipotesi di connessione occasionale (reati commessi in occasione di altri) e di connessione strumentale (reati commessi per assicurare al colpevole o ad altri il prezzo, il profitto, il prodotto o l'impunità).

Ad ogni buon conto, l'effetto più rilevante della riscontrata connessione è che il giudice potrà disporre la riunione dei procedimenti ex art. 17, evitandosi in tal modo contrasti di giudicati, oltre al chiaro effetto di concentrazione della mole di lavoro giudiziaria, nonché di accomunamento delle indagini.

Dunque, ai sensi della norma in commento, si ha connessione di procedimenti allorquando:

  • il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

  • se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero è applicabile l'istituto della continuazione (v. art. 81 c.p.);

  • se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gl altri (c.d. connessione teleologica).

Massime relative all'art. 12 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 53390/2017

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

Cass. pen. n. 17090/2017

La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato).

Cass. pen. n. 32787/2014

Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell'art. 612 bis cod. pen., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc.pen. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate. (Fattispecie in cui la Corte, ai fini della procedibilità, ha ritenuto il delitto di atti persecutori connesso al reato di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011 avendo l'imputato violato l'obbligo di rispettare le leggi per aver minacciato e ingiuriato il coniuge separato).

Cass. pen. n. 69/2014

L'attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, diviene definitiva ed irrevocabile per effetto dell'esercizio dell'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio di "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale in composizione collegiale in riferimento a reato di per sé attribuito alla cognizione del medesimo ufficio in composizione monocratica ritenendo irrilevante che per il reato commesso, rientrante nelle attribuzioni del giudice collegiale, fosse stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere).

Cass. pen. n. 8526/2013

La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale.

Cass. pen. n. 12067/2010

Il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), c.p.p. o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta "assistita".

Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), c.p.p. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. (La Corte ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo lett. a) e b), 197 bis, e 210 c.p.p. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis, c.p.p.)

Cass. pen. n. 19831/2006

L'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, potendo in via residuale fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile, ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p.

Cass. pen. n. 48357/2004

Allorché nei confronti della stessa persona siano emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, i termini di durata delle misure disposte con le ordinanze successive alla prima sono retrodatati al momento di esecuzione o notificazione di quest'ultima, purché i fatti in relazione ai quali sono applicate le ulteriori misure risultino commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e siano legati a quelli per cui questa fu disposta dal rapporto di connessione qualificata di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p. e sempre che le condizioni per l'emissione degli ulteriori provvedimenti coercitivi siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti con cui sussiste la predetta connessione, restando irrilevante, ai fini dell'operatività del divieto della cosiddetta «contestazione a catena» e dei suoi effetti, la circostanza che quelle condizioni fossero, o non, desumibili dagli atti alla data dell'emissione della prima ordinanza o comunque in altri momenti anteriori a quello del citato rinvio a giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilievo dirimente alla circostanza che i gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata posti a fondamento di ordinanza custodiale posteriore di circa due anni ad altra, emessa per associazione per delinquere, fossero emersi successivamente all'emissione di quest'ultima, inferendone automaticamente, come effetto, l'inapplicabilità, per questo solo fatto, dell'art. 297, comma terzo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 42989/2003

La contestazione ad un indagato di più reati commessi in diverse circoscrizioni territoriali e riuniti dal vincolo della continuazione non comporta lo spostamento della competenza territoriale per connessione quando vi siano altri coindagati per i quali non sussiste connessione in quanto l'interesse di quel soggetto alla trattazione unitaria dei fatti a lui addebitati non può pregiudicare l'interesse degli altri a non essere sottratti al giudice naturale.

Cass. pen. n. 27741/2001

In tema di procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata, la competenza si radica secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., e, in ragione del principio della perpetuatio competentiae, non ha rilievo la circostanza che il procedimento relativo al magistrato, la cui pendenza aveva determinato lo spostamento della competenza, venga successivamente archiviato.

Cass. pen. n. 8656/1999

In base al principio della perpetuatio jurisdictionis, lo spostamento della competenza territoriale per connessione non opera quando il procedimento esercitante la vis attractiva sia nella fase delle indagini preliminari mentre per l'altro sia già avvenuta la devoluzione alla fase del giudizio. Diversamente, per il procedimento attratto si determinerebbe una irreversibile regressione alla fase predibattimentale (ex art. 23 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 70 del 1996), e ciò in dipendenza da una diversa e ulteriore imputazione non ancora passata attraverso il vaglio giurisdizionale e, quindi, non ancora definitiva né sotto l'aspetto del fatto né sotto quello della sua qualificazione giuridica.

Cass. pen. n. 10041/1998

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Cass. pen. n. 1815/1998

Nel caso di omicidi commessi da appartenenti ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito di una c.d. «guerra di mafia» con altra similare organizzazione criminosa, non può dirsi che sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. tra i detti omicidi ed il reato associativo, nel senso che i primi possano dirsi commessi «per eseguire» il secondo, attesa la natura permanente di quest'ultimo e la sua preesistenza rispetto agli altri fatti criminosi in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso, in tema di misure cautelari, che potesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., relativa alle c.d. «contestazioni a catena», nella parte in cui richiama l'ipotesi di connessione prevista dal citato art. 12, comma 1, lett. c, stesso codice).

Cass. pen. n. 3444/1998

La ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Quest'ultimo quando agisce invece per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.

Cass. pen. n. 2794/1998

Nel vigente sistema processuale la pendenza di più procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operatività del criterio di competenza fondato sulla connessione. (Fattispecie relativa ad asserita competenza per connessione dell'A.G. ordinaria - procedente per il delitto di concussione, ancora nella fase delle indagini preliminari - anche in ordine a delitto di truffa militare, già pervenuto al giudizio del giudice militare).

Cass. pen. n. 1245/1998

La connessione «occasionale» di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p. deve consistere in un collegamento specificamente rilevante sul piano giuridico sostanziale, non solo sul piano «narrativo», della prova, della ricostruzione o della valutazione del fatto. (Nell'affermare detto principio la Corte, pronunciandosi in tema di competenza determinata dalla connessione, ha precisato che il concetto di occasionalità evocato dalla norma processuale deve essere inteso in un senso che gli attribuisca uno specifico rilievo ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale che incidano sulla configurazione, anche solo circostanziale, della fattispecie, ed ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini della determinazione della competenza il collegamento esistente tra i reati attribuiti a due soggetti imputati in procedimenti diversi, pur avendo esso avuto una limitata valenza ai soli fini della valutazione dei fatti).

Cass. pen. n. 6442/1997

Pur essendo la connessione, nel sistema vigente codice di procedura penale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, ciò non comporta che essa, nelle fasi procedimentali anteriori a quella del giudizio, dia luogo alla operatività del principio della perpetuatio jurisdictionis. Pertanto, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari — come nel caso in cui sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi — non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione.

Cass. pen. n. 4125/1997

Il criterio originario di attribuzione della competenza previsto dall'art. 12, lett. c) c.p.p. non trova applicazione allorché per uno dei reati connessi, oggetto di giudizio in separato procedimento, sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Cass. pen. n. 2211/1997

In tema di connessione, quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, riguardante alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente il giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. Ed infatti, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è solo attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, esercitato dal giudice dell'udienza preliminare, che può dirsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di regiudicande idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse. Diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione.

Cass. pen. n. 1318/1997

In tema di competenza per connessione, la regola della perpetuatio jurisdictionis è stata confermata e anzi rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, stante la natura di criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza riconosciuto al vincolo della connessione. Ne consegue che le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, non interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della vocatio in judicium.

Cass. pen. n. 2766/1996

Nella nuova formulazione, introdotta dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 332, l'art. 297 c.p.p., che disciplina le cosiddette «contestazioni a catena», rafforza il principio della concentrazione di provvedimenti cautelari nel senso di far decorrere dal primo i termini di carcerazione ogniqualvolta sussiste la possibilità della contestazione contestuale e, per un qualsiasi motivo, questa sia frazionata in ordinanze successive, emesse anche in procedimenti distinti ma per fatti connessi ex art. 12 c.p.p.

Cass. pen. n. 3907/1996

In procedimento a carico di più persone per reati diversi, tra loro connessi non può determinare spostamento di competenza territoriale, con riguardo a taluno soltanto degli imputati, il fatto che, rispondendo costui di più fatti uniti fra loro per continuazione, per tale serie di fatti appaia competente un giudice diverso da quello davanti al quale pende il suddetto procedimento, giacché la continuazione, come causa di connessione, quale prevista dall'art. 12 lett. b) c.p.p., può dar luogo a spostamento di competenza, in fattispecie concorsuale, solo se comune a tutti i concorrenti.

Cass. pen. n. 6754/1996

In tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla competenza per connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo — per il principio della perpetuatio iurisdictionis — anche nel caso di separazione della posizione del coimputato accusato dei reati che, in conseguenza del ritenuto vincolo di connessione, avevano determinato la competenza anche per gli altri coimputati. (Fattispecie in materia di competenza per territorio).

Cass. pen. n. 3516/1996

L'attribuzione delle funzioni della pubblica accusa alla Procura distrettuale antimafia, e, conseguentemente, di quelle di Gip ad un magistrato del tribunale del capoluogo di distretto, ex art. 328, comma 2, c.p.p., non è necessariamente determinata da connessione, ex art. 12, lett. b), ultima ipotesi, c.p.p., ben potendo l'attribuzione medesima avvenire ratione materiae o per ragioni di connessione diverse da quella considerata nell'art. 297, comma 3, c.p.p., le sole rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina dettata per la cosiddetta «contestazione a catena».

Cass. pen. n. 5021/1996

A norma dell'art. 7, comma 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, le funzioni del collegio per i reati ministeriali, alla scadenza del biennio della durata della sua carica sono prorogate per i procedimenti non definiti nella composizione con cui esso ha iniziato le indagini; tale norma, attesa la sua valenza costituzionale, rappresenta una deroga alla disciplina della connessione, non potendo il collegio, in regime di prorogatio essere investito, neppure in forza della connessione, di altri procedimenti. Né detta investitura potrebbe essere conferita ad altro collegio non in regime di prorogatio, pervenendosi altrimenti alla conclusione, davvero irrazionale, della cognizione di un organo giurisdizionale la cui competenza viene conferita per la sola sua qualità e non (almeno di norma) per l'adozione della decisione che definisce il giudizio.

Cass. pen. n. 6092/1996

Nell'attuale sistema processuale la connessione, pur costituendo un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, postula necessariamente, per la sua operatività, che i procedimenti da riunire si trovino nella medesima fase cognitiva.

Cass. pen. n. 12591/1995

Nel caso di procedimenti riuniti per concorso eventuale o necessario di persone nel reato, la valutazione a posteriori della necessità del dibattimento per l'imputato che abbia avanzato richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato, non può basarsi sulla prospettiva di acquisizione di ulteriori elementi probatori a mezzo delle eventuali dichiarazioni dei coimputati, bensì su quella conseguibile mediante elementi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, che consentano di chiarire i rapporti intersoggettivi, sia pure al solo scopo di graduare la responsabilità del richiedente in rapporto a quella dei correi e, quindi, la sanzione da infliggere. (Fattispecie in tema di delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Cass. pen. n. 5581/1995

La competenza del particolare collegio previsto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, relativa all'istruzione precedente l'eventuale giudizio secondo il codice di rito del 1930 e alle indagini preliminari del codice del 1988, riguarda soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri. Trattandosi di disciplina speciale, di rango costituzionale, che per la fase precedente il giudizio prevede in articolazioni significative norme diverse da quelle ordinarie del codice di procedura penale, essa, in linea di principio, non può essere applicata se non ai soli destinatari della medesima disciplina speciale e per i reati espressamente indicati da questa, e cioè per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri. Ne consegue che le norme del codice di procedura penale, come quelle sulla connessione dei procedimenti, implicanti la possibilità di estendere la disciplina speciale a soggetti diversi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, non sono applicabili oltre i limiti di espressa previsione di deroga stabiliti dalla legge costituzionale n. 1 del 1989; limiti che l'art. 11 della legge ricollega all'ipotesi del concorso delle persone, che non hanno la qualità dei soggetti a cui la legge si riferisce, nei reati commessi dai medesimi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni. Il che comporta, per gli estranei, l'applicabilità della disciplina del codice di procedura penale riguardante la connessione nel solo caso disciplinato dalla prima parte della lettera a) dell'art. 12 c.p.p., con esclusione degli altri casi di connessione.

Nei confronti dell'imputato concorrente in reato ministeriale e a cui sia addebitato in continuazione altro reato dello stesso titolo (non contestato, però, in concorso con uno o più soggetti qualificati previsti dalla L. n. 1 del 1989) non è configurabile alcun pregiudizio per la circostanza che la competenza per connessione dello speciale collegio previsto dall'art. 7 della legge citata non operi in relazione al reato non commesso in concorso con i predetti soggetti qualificati, in quanto non è esclusa la possibilità della riunione dei processi in occasione del giudizio, ed è comunque sempre assicurata l'applicabilità della continuazione, sia nella fase del giudizio, sia in quella dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 5363/1995

La connessione configurabile, ai sensi dell'art. 12, lettera c), c.p.p., fra un reato di tentato omicidio, per il quale si proceda a carico di ignoti, e quello di favoreggiamento personale, per il quale si proceda a carico di soggetto noto, cui si addebiti una condotta volta a favorire gli autori del suddetto tentato omicidio, comporta che anche per il reato di favoreggiamento personale sia competente a procedere il tribunale e non il pretore, potendo venir meno il vincolo della connessione, con i relativi effetti, solo nel caso in cui le indagini relative al tentato omicidio si concludano con l'archiviazione.

Cass. pen. n. 3385/1995

La continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12, lettera b), c.p.p. solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

Cass. pen. n. 361/1995

Allorché concorrono simultaneamente le ipotesi di connessione previste rispettivamente dalla lettera a) — e dalla lettera b) — dell'art. 12 c.p.p., in mancanza di espressa disciplina legislativa, non è possibile dare la prevalenza a una di esse, ignorando le altre, ma è necessario tenerle presenti tutte, con le relative conseguenze sulla competenza. (Nella specie, relativa a cooperazione in omicidio colposo dovuto a trapianto di due reni espiantati a persona affetta da melanoma su due soggetti sani, deceduti in luoghi diversi, il giudice territorialmente competente è stato individuato in quello del luogo nel quale era avvenuto il primo decesso).

Cass. pen. n. 4108/1995

In tema di esigenze cautelari, legittimanti l'emissione o il mantenimento di un provvedimento cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferito alle indagini relative al procedimento a carico dell'indagato da sottoporre o sottoposto alla misura e non a quelle relative al procedimento connesso, anche se riunito, a carico di soggetti diversi e per altri reati rappresentanti il fine del reato addebitato al suddetto indagato. La norma strumentale dettata in tema di connessione (art. 12, comma 1, c.p.p.) è stata infatti predisposta per consentire di cumulare i procedimenti in autonoma e comune competenza, ma non anche allo scopo di allargare l'ambito della cautela istruttoria tipica di un determinato reato ad ulteriori reati ascritti a diversi indagati. (Fattispecie concernente procedimenti riuniti aventi ad oggetto rispettivamente false dichiarazioni al P.M. rese da un certo soggetto ed omicidio ascritto ad altri, nell'ambito del quale ultimo procedimento il mendacio era stato posto in essere. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha escluso che il pericolo di inquinamento probatorio relativo alla misura della custodia in carcere a carico dell'indagato per il reato di cui all'art. 37 bis c.p. potesse riguardare le indagini del procedimento per omicidio).

Cass. pen. n. 2729/1994

Il legislatore ha tenuto ben distinto il regime della competenza per connessione dal regime della competenza per materia. Ciò anche quando la connessione incida su quest'ultimo tipo di competenza per essere i procedimenti connessi attribuiti alla cognizione di giudici diversi ratione materiae. Invero, mentre il primo comma dell'art. 21 c.p.p. prescrive la rilevabilità, anche di ufficio, della incompetenza per materia in ogni stato e grado del processo, il terzo comma dello stesso articolo, assimilando il regime della incompetenza per connessione (anche quando comporti una diversa attribuzione di competenza per materia) al regime della competenza per territorio, stabilisce che essa può essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. E, proprio utilizzando le regole che conducono a differenziare la competenza per materia dalla competenza per connessione, quest'ultima - soprattutto in un regime dal quale è stato cancellato il sistema della pregiudizialità omogenea disciplinata dall'art. 18 c.p.p. 1930 - pur accomunata nell'identica ratio del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, resta ancora la risultante dell'introduzione di un criterio attributivo della competenza dettato da prevalenti ragioni di economia processuale.

Cass. pen. n. 6153/1994

La legittimità della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. va valutata al momento in cui essa viene formulata come ipotesi di accusa, da sottomettere poi al vaglio del giudizio alla stessa stregua della contestazione principale. È in tale momento che tra il reato contestato in via principale e quello contestato in via suppletiva deve esistere la connessione prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p. A nulla rileva, quindi, che in sede di giudizio per il primo reato intervenga assoluzione.

Cass. pen. n. 1940/1993

L'art. 51 comma terzo bis c.p.p. che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle procure dei diversi capoluoghi (Direzioni distrettuali antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss. c.p.p.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss. c.p.p., e in particolare all'art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 primo comma c.p.p.

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