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Articolo 567 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Dibattimento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 567 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 44, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’art. 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall’art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità (544).

6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.]

Massime relative all'art. 567 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8931/1994

In tema di modificazione dell'imputazione, č del tutto irrilevante, ai fini della corretta osservanza del disposto di cui all'art. 516 del codice di rito penale, anche con riferimento alla disciplina ex art. 519 commi 1 e 2 dello stesso codice, la circostanza che il pretore abbia richiamato l'attenzione del pubblico ministero sugli esiti del dibattimento implicanti una diversitā del fatto emerso rispetto a quello contestato, quando sia pacifico che la precisazione della contestazione fu operata dall'ufficio di accusa e che l'imputato e il suo difensore nulla ebbero a osservare al riguardo, accettando la contestazione mediante la richiesta di un termine a difesa (nella specie accordato).

Cass. pen. n. 6298/1992

La deposizione resa da un testimone non contenuto in una lista depositata nei termini prescritti dall'art. 567, comma 2, c.p.p. 1988 č colpita da sanzione di inammissibilitā e, quindi, č inutilizzabile ai fini della decisione (art. 191 c.p.p. 1988). (La S.C. nell'affermare il suindicato principio ha rilevato che il giudice, non potendo utilizzare quella deposizione, avrebbe dovuto disporre la escussione del teste facendo ricorso al potere di iniziativa riconosciutogli dall'art. 507 c.p.p. 1988 per il perseguimento delle finalitā del processo penale, che č quello di pervenire alla veritā e trarne le conseguenze).

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