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Articolo 565 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Procedimento per decreto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 565 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 44, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.

2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.]

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