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Articolo 624 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Cessazione delle misure cautelari

Dispositivo dell'art. 624 bis Codice di procedura penale

(1)1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 5, della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) Si ritiene che tale cessazione valga solo in relazione ad una misura applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello ex art. 275, comma 2-ter e non anche per le ipotesi di emissione del provvedimento cautelare nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado.

Ratio Legis

La dottrina propende per individuare la ratio di tale disposizione nell'ottica dell'art. 275, comma 2 ter, per cui, in presenza di determinati presupposti, le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, nei casi di condanna d'appello. Di conseguenza, l'annullamento dell sentenza d'appello giustifica la cessazione delle misure cautelari.

Spiegazione dell'art. 624 bis Codice di procedura penale

L'articolo in oggetto stabilisce che la corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.

La norma appare piuttosto laconica, posto che, se interpretata letteralmente, sancirebbe la caducazione delle misure cautelari anche in caso di annullamento con rinvio sfavorevole all'imputato (situazione in cui invece si palesa a maggior ragione il mantenimento delle misure o quantomeno una nuova valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ma vi è di più: così interpretata, la norma si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 303 comma 2, dove si prevede la nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare qualora, in caso di annullamento con rinvio, il procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice.

L'opinione prevalente collega la norma in commento con quelle di cui all'articolo 275, comma 2 ter, che, in caso di sussistenza dei presupposti, prevede che le misure cautelari sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, nei casi di condanna in appello. In tale ottica, l'annullamento della sentenza d'appello (sia con rinvio che senza), darebbe un senso alla cessazione delle misure cautelari, nelle ipotesi in cui l'annullamento abbia sollevato seri dubbi in merito alle responsabilità dell'imputato.

Massime relative all'art. 624 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 45458/2014

All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis cod.proc.pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n.128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticitą della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis cod.proc.pen. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma secondo dell'art. 303 cod.proc.pen., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento").

Cass. pen. n. 10156/2002

All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticitą della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma 2 dell'art. 303 c.p.p., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione “decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”).

Cass. pen. n. 29679/2001

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624 bis c.p.p., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2 ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della citata legge n. 128 del 2001.

Cass. pen. n. 28555/2001

Alla luce di un'interpretazione dell'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 6, comma 5, della legge 26 marzo 2001 n. 128), che non sia meramente letterale ma tenga conto, conformemente al disposto di cui all'art. 12 delle preleggi, anche del criterio teleologico e di quello sistematico, deve ritenersi che la suddetta disposizione normativa, secondo la quale «la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari», trovi applicazione solo quando trattisi di misure cautelari applicate contestualmente alla sentenza di condanna in appello, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 275 c.p.p., introdotto anch'esso dalla citata legge n. 128 del 2001 (art. 14).

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